Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41524 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41524 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi 5 e giorni 17 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia nei confronti di COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 477, 482 e 5, comma 8 bis D.Lgs. 286/1998;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli elementi acquisiti e alla pacifica falsità dei documenti, tenuto anche conto della versione fornita dal ricorrente (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata che fa riferimento alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e pure riportata nelle pagine da 1 a 4), ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell’atto di appello, ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023