Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27574 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27574 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CITTIGLIO il 19/03/1984
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
NOME
che ha concluso chiedendo GLYPH OL/32- ei 0 d ‘
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udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Padova ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 100, comma 14, d.lgs. 285/1992 per aver falsificato la tar di prova e l’autorizzazione alla circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava.
Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc pen., la difesa lamenta che la corte territoriale ha ravvisato l’elemento soggettivo del deli senza tenere conto della circostanza che sia la targa, sia l’autorizzazione del mezzo erano semplici riproduzioni degli originali, dei quali l’imputato era in possesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
La sentenza in verifica deve essere considerata a tutti gli effetti una “doppia conforme” della decisione dì primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, possono essere lette congiuntamente. Invero, la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del giudice di primo grado e entrambe le decisioni di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Tanto premesso, in ragione di quanto argomentato nelle pronunce di merito, risulta che:
gli originali della targa di prova e dell’autorizzazione alla circolazione del veicolo non eran bordo del mezzo sul quale l’imputato viaggiava al momento del controllo, in quanto detenuti altrove;
gli originali della targa di prova e dell’autorizzazione alla circolazione del veicolo veni recapitati sul luogo del controllo da un conoscente dell’imputato;
gli originali della targa di prova e dell’autorizzazione alla circolazione del veicolo risult rilasciati all’imputato;
le copie della targa di prova e dell’autorizzazione alla circolazione del veicolo che l’imput aveva a bordo del mezzo sul quale viaggiava al momento del controllo erano identiche agli originali.
Da tale compendio indiziario i giudici di merito hanno dedotto la contestata falsità della targa prova e dell’autorizzazione alla circolazione del veicolo.
4. L’art. 100, comma 14, c.d.s. prevede che «chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del
codice penale».
Nel rinviare alle fattispecie previste dal codice penale, la norma attrae le condotte crimino descritte nell’ambito di operatività dei reati di cui agli artt. 477 cod. pen. (falsità ma
commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 477-482 cod pen. (falsità materiale commessa dal privato) e 489 cod. pen. (uso di atto falso).
Inoltre, la condotta tipica descritta dall’art. 100, comma 14, c.d.s. prevede due fattispecie prima delle quali – la falsificazione, manomissione o alterazione di targhe – rientra nel conce
generale di contraffazione, integrato dalla modifica degli estremi della targa originaria, da creazione di una targa per imitazione, dalla sostituzione di una targa vera con altra contenente
estremi diversi -, mentre la seconda fattispecie – uso di targhe manomesse, falsificate o alterate – riguarda le ipotesi in cui l’autore, pur non avendo partecipato al reato presuppost
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stessa
(Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273035; Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015, COGNOME, Rv. 264006).
In conclusione la disposizione incriminatrice speciale, che è il presupposto della fattispec contestata, implica la necessaria contraffazione dei dati identificativi relativi al veicolo.
Tanto premesso, la pronunzia in verifica è errata, poiché non rispettosa della lettera dell norma incriminatrice, che, come già detto, fa riferimento a una falsificazione di dati che, caso di specie, non ricorre.
Dal compendio probatorio risulta che l’imputato si era limitato a circolare con le copie deg originali della targa di prova e dell’autorizzazione alla circolazione del veicolo che, tutt erano identiche agli originali altrove detenuti, ma prodotti nell’immediatezza del controllo.
Dunque, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la condotta di falsificazione contestata.
Per tali ragioni la sentenza dev’essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M. GLYPH
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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Così deciso il 28 maggio 2025.