Falsificazione patente: la Cassazione conferma la giurisdizione italiana
La falsificazione patente è un reato che colpisce la fede pubblica e la sicurezza della circolazione stradale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito aspetti fondamentali riguardanti la competenza territoriale e la responsabilità penale in caso di documenti stranieri contraffatti.
Il caso della patente straniera contraffatta
La vicenda riguarda un cittadino residente in Italia trovato in possesso di una patente di guida spagnola risultata falsa. L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per i reati di falsità materiale commessa dal privato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi principalmente su due motivi: la presunta violazione delle norme sulla giurisdizione e l’errata qualificazione del fatto.
Secondo la tesi difensiva, non vi era prova che la falsificazione fosse avvenuta in Italia. Se il reato fosse stato commesso all’estero, l’applicabilità della legge penale italiana sarebbe stata soggetta a condizioni diverse. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto fermamente questa ricostruzione.
La prova della giurisdizione nazionale
In tema di falsificazione patente, la giurisdizione italiana si presume quando l’imputato risiede stabilmente in Italia e non fornisce alcuna prova di essersi recato all’estero nel periodo della contraffazione. Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che il soggetto aveva già utilizzato documenti falsi in passato sul territorio nazionale.
La mancanza di dichiarazioni o prove documentali che attestino la presenza dell’imputato in territorio estero al momento della creazione del falso rende logica la conclusione che il reato sia stato consumato in Italia. Questo principio rafforza l’efficacia dell’azione penale contro il fenomeno dei documenti di guida ottenuti illegalmente.
Partecipazione e concorso nel falso
Un altro punto cruciale riguarda la responsabilità dell’utilizzatore. La difesa contestava la partecipazione diretta alla contraffazione. La Cassazione ha però ribadito che il fatto che il documento riportasse le generalità esatte e la fotografia dell’imputato costituisce una prova schiacciante.
La creazione di un documento falso con dati personali così specifici presuppone necessariamente la collaborazione del soggetto interessato, il quale deve aver fornito quantomeno la propria immagine e i propri dati anagrafici ai falsificatori. Tale condotta integra pienamente il concorso nel reato di falsificazione patente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come la motivazione della sentenza di appello fosse congrua e priva di vizi logici. L’accertamento del luogo del commesso reato è stato basato su elementi fattuali solidi, quali la residenza e la condotta pregressa del ricorrente.
Inoltre, la qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta corretta, poiché la contraffazione di una patente di guida, anche se straniera, rientra nelle fattispecie protette dal codice penale italiano quando il documento è idoneo a trarre in inganno la pubblica amministrazione nazionale.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce il rigore della giurisprudenza nel contrastare la circolazione di titoli abilitativi falsi, a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.
Cosa rischia chi utilizza una patente straniera falsa in Italia?
Il soggetto rischia una condanna penale per falsità materiale commessa dal privato, oltre al pagamento delle spese processuali e di pesanti sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende.
Come si determina se il reato di falso è avvenuto in Italia o all’estero?
In assenza di prove contrarie, se l’imputato risiede in Italia e non dimostra di essere stato all’estero al momento del falso, la giurisdizione appartiene al giudice italiano.
La presenza della propria foto sul documento falso è prova di colpevolezza?
Sì, la giurisprudenza ritiene che la presenza di dati anagrafici corretti e della fotografia del titolare dimostri la sua partecipazione attiva o il suo concorso nella contraffazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 978 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 978 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477482 cod. pen. per aver falsificato, o concorso nella falsificazione, di una patente di guida spagnola;
Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione dell’art. 9 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha accertato che il reato è stato commesso in Italia, fornendo congrua motivazione (l’imputato aveva già utilizzato una patente falsa in passato, difetta la prova che il medesimo, residente in Italia, si fosse trovato in territorio estero al momento della falsificazione; la mancanza di dichiarazioni in tal senso nel processo);
Considerato che il secondo motivo, di censura della violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, alla luce della considerazione esposta dalla Corte distrettuale circa il fatto che il documento falsificato indicava le generalità dell’imputo e recava la sua fotografia, il che presuppone quantomeno la sua partecipazione alla contraffazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022