Falsificazione Grossolana: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Punibilità
Non tutte le alterazioni di un documento costituiscono reato. Esiste un concetto, noto come falsificazione grossolana, che esclude la punibilità quando il falso è talmente evidente da non poter ingannare nessuno. Tuttavia, dove si traccia la linea di confine? Con l’ordinanza n. 14253/2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, fornendo un’interpretazione rigorosa e di grande impatto pratico.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di falso in atti (artt. 477 e 482 c.p.) emessa dal Tribunale e confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver utilizzato un documento falso, ha presentato ricorso per Cassazione basando la sua difesa principalmente su un punto: la falsificazione era, a suo dire, ‘grossolana’ e quindi non punibile.
Secondo la tesi difensiva, l’alterazione era così palese da essere immediatamente riconoscibile, rendendo il documento inidoneo a ledere la fede pubblica. Il ricorso sollevava anche una questione di legittimità costituzionale su norme procedurali, ritenuta però secondaria ai fini della decisione.
Quando una Falsificazione Grossolana è Davvero ‘Grossolana’?
Il cuore della pronuncia della Suprema Corte risiede nella confutazione del motivo di ricorso principale. Gli Ermellini hanno qualificato l’argomento come ‘manifestamente infondato’, ribadendo un principio consolidato: la non punibilità per falsificazione grossolana si applica solo ed esclusivamente quando il falso è riconoscibile ictu oculi (a colpo d’occhio) da chiunque, a prescindere da specifiche competenze tecniche.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato un fatto determinante: per accertare la falsità del documento, le forze dell’ordine avevano dovuto eseguire specifiche verifiche. Questo semplice passaggio logico smonta l’intera tesi difensiva. Se per scoprire il falso è necessario un accertamento, anche minimo, significa che il documento non era palesemente contraffatto e, al contrario, possedeva una potenziale capacità ingannatoria. La falsità, in altre parole, non era immediatamente percepibile da una persona comune.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha fondato la sua decisione su una logica stringente. Il motivo relativo alla natura grossolana del falso è stato ritenuto palesemente infondato. La Corte ha spiegato che la punibilità nei reati di falso è esclusa solo se la contraffazione è così evidente da essere immediatamente riconoscibile da chiunque. Nel caso in esame, la necessità per i carabinieri di compiere accertamenti per verificare che il documento non fosse stato regolarmente rilasciato a un altro soggetto dimostrava, di per sé, che la falsità non era immediatamente percepibile. Di conseguenza, il documento era idoneo a trarre in inganno e il reato era pienamente configurabile.
Per quanto riguarda l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, la Corte l’ha giudicata irrilevante. Poiché il ricorso era già inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo principale, non era necessario esaminare le questioni formali relative al mandato difensivo. L’esito del ricorso non sarebbe cambiato in ogni caso.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale in materia di reati di falso. Per invocare con successo la scriminante della falsificazione grossolana, non è sufficiente che il falso sia scopribile, ma è necessario che la sua natura fittizia sia di una evidenza tale da renderlo innocuo agli occhi di qualsiasi osservatore. Se per smascherare l’inganno occorre un’indagine, un controllo o una competenza specifica, il reato sussiste in tutta la sua portata. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale attraverso ricorsi palesemente infondati.
Quando una falsificazione di un documento è considerata ‘grossolana’ e quindi non punibile?
Secondo la Corte, una falsificazione è ‘grossolana’ e non punibile solo quando la sua falsità è immediatamente riconoscibile da chiunque, senza la necessità di competenze specifiche o di ulteriori accertamenti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo principale, basato sulla presunta natura grossolana del falso, è stato ritenuto manifestamente infondato. Il fatto che siano stati necessari accertamenti da parte dei carabinieri per scoprire la falsità ha dimostrato che il documento non era palesemente falso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14253 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 22 ottobre 2018, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla natura non grossolana della falsificazione, è manifestamente infondato, atteso che nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque e nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che la falsità del documento per il quale è stata pronunciata condanna non era immediatamente percepibile da persone non esperte della materia, tanto che anche i carabinieri avevano dovuto eseguire accertamenti per verificare che il documento, al quale era stata apposta la fotografia dell’imputato, non fosse stato regolarmente rilasciato ad altro soggetto;
che l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter e 1quater, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111, Cost., per il mancato rispetto del principio di parità tra le parti e lo svuotamento della difesa tecnica dato dall’obbligo del deposito di specifico mandato ad impugnare a pena di inammissibilità, è irrilevante, atteso che il ricorso è in ogni caso inammissibile a prescindere dal rispetto degli oneri formali prescritti dalle disposizioni sopra citate;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.