Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11934 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 321/2025
NOME COGNOME
UP Ð 10/03/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 42240/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Napoli il 29 aprile 1974;
COGNOME NOME nato a Napoli il 29 dicembre 1964;
avverso la sentenza del 24 giugno 2024 della Corte dÕappello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi, nellÕinteresse dei ricorrenti, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per lÕaccoglimento dei ricorsi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di truffa aggravata ai danni dellÕAmministrazione dei Monopoli e di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico fidefaciente.
Secondo la prospettazione accusatoria, i predetti, nella loro qualitˆ di legali rappresentanti (nei periodi di rispettiva competenza) della societˆ RAGIONE_SOCIALE
concessionaria per l’esercizio dell’attivitˆ del gioco del Bingo – con artifici e raggiri consistiti nel formare falsi modelli F24 (relativi al prelievo erariale e al compenso previsto per l’affidatario del controllo centralizzato del gioco del Bingo), avrebbero indotto in errore il delegato dei Monopoli di Stato (al quale gli F24 erano stati presentati al fine di poter ricevere le cartelle Bingo da distribuire poi nelle relative sale da gioco) quanto alla genuinitˆ e provenienza lecita dei predetti documenti, procurandosi un ingiusto profitto (consistito nel ritiro delle cartelle Bingo, che poi sarebbero state vendute nelle relative sale da gioco) ed arrecando un parallelo danno all’Amministrazione dei Monopoli (che rilasciava le predette cartelle senza aver percepito il tributo).
La prospettazione accusatoria veniva integralmente confermata dal Tribunale e, allÕesito del giudizio di secondo grado, parzialmente, anche dalla Corte dÕappello, che confermava per entrambi gli imputati la condanna pronunciata in relazione al delitto di falso, ma, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME dichiarava non doversi procedere (per intervenuta prescrizione) in relazione al connesso reato di truffa.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati articolando, a mezzo di un unico comune ricorso, tre motivi dÕimpugnazione.
2.1. I primi due attengono alla qualificazione della condotta contestata, in ipotesi difensiva da ricondurre alle differenti previsioni normative di cui agli artt.
316e 483 del codice penale. La difesa deduce che i modelli F24, oggetto di contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, sarebbero stati effettivamente presentati presso lÕistituto bancario e il relativo timbro realmente apposto, anche se il pagamento non sarebbe intervenuto per mancanza di fondi sul conto corrente di addebito. E tanto troverebbe indiretta conferma nella stessa tempistica della diffida e della conseguente sospensione della licenza, irrogata dallÕAgenzia dei Monopoli solo allÕesito della verifica di insufficienza dei fondi esistenti. CosicchŽ, avuto riguardo al mero silenzio (antidoveroso) tenuto dai ricorrenti al momento del ritiro del modello F24 presso lo sportello bancario e alla negligenza dellÕoperatore nellÕeseguire i relativi controlli, la condotta contestata dovrebbe essere sussunta allÕinterno della fattispecie descritta, appunto, dagli artt.
316e 483 del codice penale. E, sotto tale ultimo profilo, la richiesta di rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale (mediante espletamento di una perizia tecnica diretta ad accertare lÕipotizzata contraffazione) sarebbe stata illogicamente respinta alla luce di unÕincoerente valutazione delle dichiarazioni testimoniali, che mai avrebbero escluso, con certezza, la veridicitˆ dei timbri.
2.2. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, allÕapplicazione della circostanza attenuante speciale di cui allÕart. 323cod.
pen. (e non giˆ allÕart. 131cod. pen., come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale).
1. I primi due motivi sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha dedotto la falsitˆ dei modelli F24 in contestazione alla luce delle chiare dichiarazioni rese dai direttori delle banche presso le quali sono stati presentati, i quali, esaminatili in dibattimento: a) hanno perentoriamente escluso che, in assenza della relativa provvista, potesse essere rilasciata la relativa quietanza di pagamento; b) hanno parimenti escluso, alla luce degli accertamenti interni attivati tramite l’ufficio contabile, l’esistenza di qualsivoglia operazione connessa ai suddetti F24; c) hanno rilevato come questi ultimi non presentassero gli elementi tipici invece contenuti in quelli comunemente rilasciati (come, ad esempio, il conto corrente di riferimento e la data di esecuzione dellÕoperazione) e i timbri apposti avessero caratteristiche differenti (più piccoli e di formato diverso). E alla luce di ci˜, da un canto, hanno dedotto la falsitˆ dei documenti prodotti dai ricorrenti e, dallÕaltro, hanno rigettato la richiesta di rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale (quanto alla richiesta di perizia avente per oggetto, appunto, lÕautenticitˆ dei detti timbri).
Ricostruiti in questi termini i dati fattuali, essendo stato fatto apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtˆ, non è mai stato formato e sostanziandosi tale atto non nella sola dichiarazione di volontˆ del contribuente di versare le imposte dovute, ma nella prova del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata dall’amministrazione finanziaria a riscuoterle, risulta chiaramente integrato il reato di cui allÕart. 482 cod. pen. (che, in quanto falsitˆ materiale, presuppone la creazione dell’esistenza documentale dell’oggetto o la modifica di un atto genuino preesistente) e non giˆ quello di cui allÕart. 483 cod. pen., che, invece, sostanziandosi in una falsitˆ ideologica, presuppone che il documento sia genuino e provenga realmente da chi appare esserne l’autore (Sez. 5, n. 18803 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 272860).
Ebbene, dalle superiori argomentazioni discende anche la manifesta infondatezza della prospettata riqualificazione dei fatti contestati al capo A) ai sensi dellÕart. 316del codice penale.
Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni, invero, si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dellÕinduzione in errore dell’ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attivitˆ di
accertamento, riservata ad una fase eventuale e successiva (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, COGNOME, Rv. 279036; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354).
L’ambito di applicabilitˆ dell’art. 316cod. pen., quindi, si riduce a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale (Sez. U. n 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962, in motivazione). E rientra nellÕordinario compito interpretativo del giudice Çaccertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall’art.316-ter cod. pen., integri anche la figura descritta dall’art. 640 bis cod. pen., facendo applicazione in tal caso solo di quest’ultima previsione punitivaÈ (Corte Costituzionale, ord. n. 95 del 2004).
Ebbene, in concreto, anche a voler ritenere (nonostante lÕontologica diversitˆ) la consegna delle cartelle da gioco una erogazione in danno dello Stato, la Corte territoriale ha dato atto dellÕattivitˆ decipiente degli imputati, sostanziatasi non giˆ nel mero silenzio antidoveroso, ma nel confezionamento e nella presentazione di documentazione falsa comprovante pagamenti mai effettuati; attivitˆ dalla quale è, poi, concretamente dipesa la consegna delle cartelle delle cartelle.
Quanto alla prospettata rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale, è sufficiente rilevare come, da un canto, lÕomesso accertamento peritale non pu˜ costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), in quanto la perizia rappresenta un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilitˆ delle parti e rimesso alla discrezionalitˆ del giudice; dallÕaltro, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio giˆ raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attivitˆ “esplorativa” di indagine, finalizzata (come pare prospettarsi anche nel motivo di ricorso) alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, Rv. 267974).
Indeducibile è, in ultimo, il terzo motivo di ricorso, afferente, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio. Da un canto, ogni questione in ordine allÕapplicabilitˆ o meno delle circostanze attenuanti di cui allÕart. 323cod. pen., infatti, appare evidentemente eccentrica rispetto alla contestazione di falso (essendo la norma applicabile ai fatti commessi contro la pubblica amministrazione, laddove, in concreto, la residua imputazione è del tutto estranea, per come si è detto, al predetto perimetro di riferimento); dallÕaltro, la censura, solo evocata, relativa alla determinazione della pena accessoria è chiaramente generica, essendosi il ricorrente limitato ad invocare lÕapplicazione
dei criteri di cui allÕart. 133 cod. pen. senza indicare le ragioni (in fatto e in diritto) poste a sostegno della censura e, cos’, impedendo a questa Corte di esercitare il sindacato richiesto.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME