Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11207 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11207 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. limitatamente alle carte di identità; ar 482 cod. pen. limitatamente alle patenti di guida; e art. 489 cod. pen. limitatamente alle tess sanitarie.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio d motivazione e lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza legato alla riqualificaz operata dal giudice di prime cure – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza l’assenza di qualsias diversità del fatto, correttamente ritenuto coincidente sotto il profilo storico-natural giuridico rispetto a quello contestato. A questo riguardo, giova precisare che la lettura combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall’esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dell fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo c configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del prin suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tu insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 d 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, COGNOME e altro, R 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato “secco” dell’assenza, n contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l’imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, muovendosi nell’ambito dei principi appena delineati, che l’indicazione del secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen. era già contenuta nella rubrica e, quanto alla condotta, che era indicato nel capo di imputazione che i documenti riportavano la fotografia dell’imputato, il che è un’indicazione sufficiente per ritenere che, nel corso del proce l’imputato si sia difeso anche rispetto al contributo concorsuale fornito agli autori contraffazione fornendo la propria effige.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova quanto al reato di cui all’art. 489 cod. pen. rispetto alla tessera sani – è aspecifico in quanto, contestando la conclusione circa la falsità anche di tale documento siccome intestato a soggetto diverso da COGNOME stesso, non si confronta con un dato che ha rilievo tranciante nella ricostruzione della responsabilità dell’imputato, ossia la sua confessi di cui la Corte di appello ha dato atto, a prescindere dalle ulteriori argomentazioni svilup nella sentenza impugnata, che si pongono, dunque, in termini meramente rafforzativi di un quadro probatorio già di per sé dirimente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026