Falsificazione biglietti trasporto: la Cassazione conferma le condanne
La falsificazione biglietti trasporto rappresenta una violazione della fede pubblica che il nostro ordinamento sanziona con rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini della responsabilità penale e i limiti del ricorso in sede di legittimità per questo tipo di reato.
Il caso di falsificazione biglietti trasporto
La vicenda trae origine dalla condanna di tre soggetti per il reato previsto dall’art. 459 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte d’Appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. Le principali contestazioni riguardavano la violazione di legge in merito alla configurazione del reato e la mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La questione della particolare tenuità
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Gli imputati sostenevano che la falsificazione biglietti trasporto in questione non avesse prodotto un danno tale da giustificare una sanzione penale piena. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come tale profilo fosse già stato correttamente vagliato e respinto dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche solide.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha evidenziato che i motivi presentati dalla difesa non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e disattese nel grado precedente. In sede di legittimità, non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica.
Determinazione della pena e discrezionalità
Un altro motivo di ricorso riguardava l’eccessività della pena inflitta. La Cassazione ha chiarito che la graduazione della sanzione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Se il giudice fornisce una giustificazione adeguata e coerente del perché ha scelto una determinata entità della pena, la Corte di Cassazione non può intervenire per modificarla.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. I primi due motivi sono stati ritenuti non consentiti poiché privi di una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo all’entità della pena, la Corte lo ha definito manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale in maniera corretta e motivata, rispettando i parametri edittali previsti per la falsificazione biglietti trasporto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la strategia difensiva basata sulla mera riproposizione di argomenti di merito è destinata al fallimento in Cassazione. La condanna definitiva comporta non solo l’esecuzione della pena, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali e specifici per sperare in un esito favorevole davanti alla Suprema Corte.
Cosa rischia chi viene condannato per la falsificazione di biglietti di trasporto?
Oltre alla pena detentiva o pecuniaria prevista dall’art. 459 c.p., il condannato che perde il ricorso in Cassazione deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
Si può ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto in Cassazione?
È molto difficile se il giudice di merito ha già motivato il diniego. La Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla solo se la motivazione del giudice precedente è logica e corretta.
Perché un ricorso basato sull’eccessività della pena viene spesso respinto?
Perché la determinazione della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito. Se la pena è entro i limiti di legge e ben motivata, la Cassazione non può modificarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48932 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MERZIG( GERMANIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FAVARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
OSSERVA
Visti i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 459, cod. pen.; letta la memoria del 13.10.202 depositata dal difensore degli imputati, con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso e contesta il decreto di assegnazione dei ricorsi alla Settima Sezione penale;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che denunciano il vizio di motivazione e d violazione di legge in ordine all’art. 459, cod. pen. e al riconoscimento dell’art. 131-b cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 1 e 2);
Considerato che il terzo motivo, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in manie adeguata (cfr. pagg. 2 e 3);
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2023.