Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CENTURIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento parziale senza rinvio della sentenza in relazione al capo B di imputazione e la rideterminazione della pena per la residua imputazione;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 1° febbraio 2019 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per i reati di truffa e di falso in assegno.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato formulando tre motivi con cui si contestano tanto vizi motivazionali quanto l’erron applicazione della legge penale (art. 606 lett. b ed e c.p.p.).
Con il primo motivo si deduce la erronea affermazione di responsabilità in ordine ai fa contestati nel capo B di imputazione giacché per ciascuno degli otto assegni ivi elencati tratta di assegni circolari integralmente falsificati nel Ioro contenuto e tutti recanti m numero. La condotta di falsificazione di assegni circolari, analogamente a quella falsificazione dell’assegno bancario avente la clausola di non trasferibilità, non rientra quelle soggette alla sanzione penale ma integrata solamente un illecito civile.
Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà della decisione in relazione a idoneità del falso a trarre in inganno (c.d. falso grossolano). La sentenza impugnata esclude natura grossolana del falso sulla base dell’esito della vicenda (e quindi con giudizio ex post) seppure affermando che il parametro di riferimento è costituito dal discernimento da par della persona di comune avvedutezza (e quindi con giudizio ex ante).
Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta formulata nell’at di appello di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il del contestazione risulta commesso il 15 marzo 2013 e pur considerando l’aumento di legge per la recidiva,, risulta estinto già all’atto della pronuncia della sentenza di secondo grado.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio in relazione al capo B di imputazion essendo il reato ivi descritto non più previsto dalla legge come reato, con ricalcolo della e rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio e riduzione da parte di questa stessa Corte della pena irrogata. secondo motivo, riguardando la falsità grossolana degli assegni, risulta assorbito. Il t motivo, per contro, è manifestamente infondato tanto da condurre, in parte qua, il ricorso alla inammissibilità.
Questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 – 01), ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abroga dell’ari. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di n trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per gir analoga soluzione si è poi pervenuti (Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 I3evilacqua Rv. 276113 01) per l’ipotesi, governata dall’eadem ratio, di falsificazione di assegni circolari (come nel caso contestato al capo B) atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.
Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto. Il secondo, ad esso strettamente collegato quanto relativo alla grossolanità dei falsi, risulta conseguentemente assorbito.
Manifestamente infondato è l’ultimo motivo, con cui si deduce la intervenuta prescrizion del reato.
In primo luogo, non è corretto sostenere che nella sentenza d’appello esso non sia stat trattato ‘non rinvenendosi sul piano grafico alcuna parola spesa al riguardo in motivazione’. P smentire tale asserzione è sufficiente leggere a pg.4 il secondo ed il terzo paragrafo ove chiarisce che “tenuto conto dell’aumento di 2/3 per la contestata e ritenuta recidiva reite specifica ed infraquinquennale nonché delle sospensioni dei termine di prescrizione disposte
>t nel primo grado di giudizio per complessivi anni uno e :r giorni 30, il termine massimo prescrizione non risulta ancora decorso e maturerà il 4 gennaio 2025″.
Il motivo che non considera la sospensione e pretende di determinare l’aumento ex art.161 c.p. nella misura di un quarto invece che 2/3 è pertanto manifestamente infondato oltre ch generico, non confrontandosi con la sentenza d’appello.
L’annullamento parziale in relazione al capo B di imputazione comporta la necessaria riduzione del trattamento sanzionatorio del quantum di pena relativo al reato depenalizzato di falso. Come si può leggere nella motivazione della sentenza di primo grado, la pena base per il reato di truffa era stata determinata in sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa, aumen per effetto della riconosciuta recidiva ex art.99 comma 4 c.p. di 2/3 alla pena di dieci me reclusione ed € 1.000,00 di multa, pena che ora va indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 485 cod. pe perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi reclusione ed euro 200 di multa, rideterminando la pena finale in mesi 10 di reclusione ed eur 1.000,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deriso in Roma, 20 dicembre 2023