Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40760 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELL’UMBERTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la parte civile che ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con sentenza dell’8 marzo 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti in composizione monocratica del 23 maggio 2023 con la quale il ricorrente COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui agli artt.81 comma 2, 479 cod. pen. (capo A della rubrica), e di truffa aggravata di cui agli artt. 640 comma 2 n.1. cod. pen. (Capo D).
1.1. Al ricorrente è contestato di avere, in qualità di medico di base, attestato falsamente in certificati rilasciati a Mormino NOME lo svolgimento di visite ambulatoriali e la sussistenza di una grave patologia inducendo in errore il datore di lavoro e l’Ente previdenziale al fine dell’erogazione di retribuzione per le assenze dal lavoro.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 -bis cd. pen.
La causa di non punibilità poteva essere riconosciuta:
-per la particolare esiguità della somma percepita dalla paziente (euro 13.574,45);
-per le modalità della condotta che non rivelano un fatto particolarmente allarmante (tre certificazioni mediche in un brevissimo arco temporale);
-per la mancanza di abitualità della condotta;
-per la personalità del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo delle fattispecie contestate.
Quanto al delitto di falso, la Corte territoriale non ha considerato che le attestazioni mediche oggetto di imputazione si fondavano su diagnosi psichiatrica specialistica ed in particolare su due certificazioni rilasciate dalla dottNOME COGNOME relative ad un disturbo di ansia generalizzata, diagnosi recepita dal ricorrente (Sez.5 n.1225/2021), nel rispetto dell’art.24 del codice deontologico medico.
L’utilizzo delle formule ‘ambulatoriale’ e ‘terapia salvavita’ risultano imposte dalla piattaforma SAC RAGIONE_SOCIALE e sono riconducibili a schemi informatizzati prestabiliti.
Quanto al delitto di truffa:
non è ravvisabile l’ingiusto profitto in quanto l’indennità erogata dall’RAGIONE_SOCIALE alla lavoratrice si fondava su di un diritto assistito da documentazione medica specialistica (Sez.2, n.25040/2013);
non sussiste l’artifizio o il raggiro dal momento che non risulta che l’RAGIONE_SOCIALE abbia erogato la prestazione solo sulla base della indicazione salvavita, né che tale espressione sia risultata determinante ai fini della erogazione.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo delle fattispecie contestate.
La Corte territoriale ha riconosciuto il dolo della fattispecie di falso limitandosi a constatare la difformità tra il dato formale riportato- visita ambulatoriale- e la modalità concreta di svolgimento della prestazione, effettuata telefonicamente.
Non ha considerato che comunque il giudizio medico si fondava su pregressa documentazione specialistica ed il modulo prestampato dell’RAGIONE_SOCIALE prevedeva solo la dicitura ‘visita ambulatoriale’
Quanto alla truffa, seppure sia richiesto il solo dolo generico, il medico non aveva la consapevolezza del trasferimento della paziente in un’altra Regione e non ha tratto alcun vantaggio personale da siffatta attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.Il primo motivo risulta infondato.
Questa Corte, con specifico riferimento al significato dell’abitualità della condotta, ha affermato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, occorre, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità. (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281922).
In tema di continuazione, questa Corte ha ulteriormente chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che -salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131 -bis cod. pen. per escludere la particolare
tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064).
La sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi sin qui richiamati laddove nella motivazione (p.6) ha escluso l’applicabilità dell’art.131bis cod. pen. proprio valorizzando la reiterazione dello stesso comportamento per almeno tre volte in un arco temporale relativamente breve che esclude la non abitualità della condotta.
Ha, dunque, considerato la vicenda nella sua complessità e il contesto articolato in cui la condotta si inseriva.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La censura si traduce in una rivalutazione delle circostanze di fatto, non ammissibile in questa sede, al fine di una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Il motivo, inoltre, non si confronta con i contenuti delle sentenze di primo e secondo grado che con motivazione in fatto, non contraddittoria, né illogica, come tale non censurabile in questa sede (p.4 e ss.), hanno ravvisato la sussistenza delle fattispecie incriminatrici contestate chiarendo che:
-l’imputato ha formato tre certificati medici prorogando la prognosi di decorso della malattia senza visita medica sulla base di telefonate in cui la paziente riferiva al sanitario la persistenza di sintomi per ‘la patologia grave che richiede terapie salvavita’ attestate in precedenti certificati medici;
-le modalità di compilazione del formulario obbligavano a flaggare necessariamente una delle modalità di visita (ambulatoriale; domiciliare; pronto soccorso) proprio per assicurare che il medico procedesse direttamente all’accertamento della patologia attraverso l’esame della paziente prima di rilasciare il certificato medico escludendo che la visita potesse svolgersi con modalità differenti, come nel caso di specie, telefonicamente;
i certificati medici integrano il reato di falso ideologico altresì nella parte in cui attestano come esistente una grave patologia necessitante di terapia salvavita, circostanza in alcun modo ricavabile dal certificato medico rilasciato in precedenza dalla specialista che aveva attestato unicamente la sussistenza di un disturbo di
ansia generalizzato e in relazione al quale aveva prescritto ansiolitici al bisogno e consigliava l’avvio ad un percorso psicoterapeutico;
-la falsa attestazione in ordine alla sussistenza di una grave patologia richiedente terapie salvavita ha consentito alla lavoratrice di ottenere la percezione indebita della retribuzione.
La giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico e non quello di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità la condotta del medico che attesti falsamente di avere sottoposto a visita medica un paziente prima dell’assunzione al lavoro, considerato che la dichiarazione di idoneità al lavoro è un atto pubblico, dotata di una propria individualità ed autonomia, stante il dovere, attribuito dalla legge al medico, non già di certificare, ma di accertare e, quindi, di attestare – attraverso, non solo la documentazione esibita dall’interessato, ma anche mediante la visita ed il controllo diretto – lo stato di salute del soggetto ai fini dell’assunzione al lavoro, con conseguente funzione pubblicistica della data, di necessità anteriore all’assunzione. (Sez. 5, n. 7538 del 24/09/2012, dep.2013, P., Rv. 254650).
La pronunzia richiamata, dunque, ribadisce la necessità che il medico accerti non solo attraverso la esibizione di documentazione, ma attraverso la visita effettiva, le reali condizioni del paziente.
3. Il terzo motivo risulta generico.
Quanto al delitto di falso, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, la sentenza impugnata ha sottolineato la consapevolezza del medico di attuare la condotta di falso certificando la patologia di una paziente che non aveva visitato.
La circostanza che abbia comunque flaggato una voce che non corrispondeva alla realtà dei fatti (visita ambulatoriale) è un ulteriore indice della consapevolezza in capo al ricorrente della falsità posta in essere.
Quanto al delitto di truffa, la censura sin dall’atto di appello (p.23) era stata formulata in maniera del tutto generica limitandosi all’affermazione che non vi era alcuna prova del dolo e soffermandosi piuttosto sulla giurisprudenza di questa Corte relativa all’elemento soggettivo nel reato di falso.
La genericità del motivo di appello consente di rilevare l’inammissibilità della censura anche in questa fase ai sensi dell’art.591 comma 4 cod. proc. pen.
3.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME