False testimonianze: la Cassazione conferma la condanna per dichiarazioni inverosimili
Con l’ordinanza n. 16886 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di false testimonianze, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati da due imputati. La decisione ribadisce principi fondamentali sulla credibilità delle dichiarazioni rese in giudizio e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un diverso procedimento penale a carico di un terzo, gestore di un’attività di ristorazione. Durante un controllo, le forze dell’ordine avevano rinvenuto e sequestrato della merce alimentare conservata in un frigorifero in modo non corretto.
Nel corso di quel processo, due persone erano state chiamate a testimoniare. Entrambe avevano dichiarato che il cibo in questione non era destinato all’attività commerciale, ma era stato preparato per una cena familiare in attesa dell’arrivo di alcuni parenti dal nord Italia. Tuttavia, le loro dichiarazioni erano apparse fin da subito poco credibili, soprattutto perché i testimoni non erano stati in grado di specificare nemmeno approssimativamente quando questi parenti sarebbero dovuti arrivare.
La Corte d’Appello aveva ritenuto tali testimonianze false e li aveva condannati, evidenziando l’inverosimiglianza del racconto e la sua chiara finalità di confutare l’accusa nel processo principale. Contro questa decisione, i due imputati hanno proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte sulle False Testimonianze
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate dagli imputati non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello.
Il ricorso per cassazione, ricorda l’ordinanza, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e priva di lacune per giustificare la condanna per le false testimonianze.
La Valutazione sulla Recidiva
Per uno dei ricorrenti, era stata contestata anche la recidiva. La Corte ha ritenuto inammissibile anche questo motivo di ricorso, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato l’aggravante sulla base delle numerose condanne precedenti, che dimostravano una chiara “proclività a delinquere” del soggetto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono chiare e si fondano su due pilastri principali:
1. Logicità della motivazione della Corte d’Appello: La sentenza di secondo grado aveva messo in luce, con un ragionamento impeccabile, le ragioni della falsità delle dichiarazioni. La storia della cena con parenti in arrivo dal nord Italia, senza alcuna specificazione temporale, è stata giudicata palesemente inverosimile e costruita ad hoc per eludere le responsabilità penali nel processo principale. La testimonianza era inoltre rilevante, poiché mirava a negare che la merce, mal conservata, fosse destinata alla ristorazione.
2. Limiti del giudizio di Cassazione: I ricorrenti si sono limitati a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, senza individuare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici evidenti nella motivazione). Un simile approccio trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, conferma che mentire durante una testimonianza è un reato grave e che le dichiarazioni palesemente inverosimili e contraddittorie vengono attentamente vagliate dai giudici. La credibilità è un elemento essenziale di ogni deposizione.
In secondo luogo, la pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza per ridiscutere i fatti. Per avere una possibilità di successo, è necessario dimostrare che la sentenza impugnata contiene specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici, e non semplicemente riproporre le proprie tesi difensive. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Quando una testimonianza viene considerata falsa e inverosimile?
Secondo la Corte, una testimonianza è considerata inverosimile quando è intrinsecamente illogica e non credibile. Nel caso specifico, affermare che una grande quantità di cibo fosse per una cena di famiglia senza saper indicare nemmeno quando i parenti sarebbero arrivati è stato ritenuto un racconto palesemente falso.
È sufficiente ripetere in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché si trattava di una mera riproduzione di censure già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare vizi di legittimità o difetti logici nella motivazione della sentenza, non limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e non più modificabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATTOLICA ERACLEA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo ; con cui si censura la ritenuta falsità delle dichiarazio testimoniali dei ricorrenti e si disconosce la loro rilevanza ed effettiva offensività ai sussistenza del reato nell’ambito del diverso processo a carico di COGNOME NOME, è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, c:he ha messo in risalto ragioni della falsità delle inverosimili dichiarazioni secondo cui la merce conservata i frigorifero fosse esclusivamente destinata per una cena per l’arrivo di alcuni parenti proveni dal nord Italia, senza neppure essere in grado di riferire quando costoro sarebbero arrivati; in ordine alla censurata rilevanza delle dichiarazioni rese in sede processuale, la decisi osserva, con ragionamento logico e privo di lacune, che il contenuto dell’esame testimonial assumesse sicuro rilievo nel giudizio in corso nella parte in cui era teso a confutare che la me rinvenuta dal personale di polizia giudiziaria e sequestrata (in quanto non correttamen conservata) fosse destinata alla ristorazione (foglio secondo, terzo e quarto della parte mot della sentenza);
rilevato che, quanto alla posizione di NOME COGNOME, analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva che la Corte di appello ha giustificato con id richiamo alle plurime pregresse condanne, tali da dimostrare la proclività a delinquere ricorrente;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.