False Generalità: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Fornire false generalità a un pubblico ufficiale è un reato che può portare a serie conseguenze legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24851 del 2024, offre un chiaro esempio di come la giustizia valuti tali comportamenti, sottolineando l’importanza dell’elemento psicologico del reato e le conseguenze di un ricorso presentato in modo generico e infondato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto previsto dall’art. 496 del codice penale, ovvero per aver dichiarato false generalità a degli agenti di polizia. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado escludendo la recidiva e riducendo la pena (in mitius), aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, cioè l’intenzione di ingannare.
L’analisi della Corte sul reato di false generalità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito i fatti e motivato in modo logico e congruo la sua decisione. L’imputato non si era limitato a fornire verbalmente dati anagrafici non veritieri, ma aveva aggravato la sua posizione negando di possedere un documento di identità, che invece gli agenti hanno rinvenuto a seguito di una perquisizione.
La Condotta dell’Imputato come Prova dell’Intento
È proprio da questo comportamento complessivo che i giudici di merito hanno tratto la prova dell’elemento soggettivo. La Cassazione ha evidenziato come la condotta del ricorrente fosse chiaramente finalizzata a trarre in inganno gli operanti. Il ricorso, invece, non ha saputo contrapporre argomentazioni specifiche a tale ricostruzione, limitandosi a critiche assertive e generiche che non possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
Il Principio di Diritto
La Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata, ma deve confrontarsi specificamente con l’ iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. In assenza di una critica puntuale, che dimostri un errore di diritto o un vizio logico manifesto, l’impugnazione risulta inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, la corretta valutazione dei fatti da parte della Corte di merito, che ha logicamente dedotto l’intento doloso dal comportamento dell’imputato: la dichiarazione mendace unita all’occultamento del documento di identità. In secondo luogo, la genericità del ricorso, che non ha messo in discussione la coerenza della ricostruzione dei giudici di secondo grado, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti senza evidenziare vizi specifici. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la severità dell’ordinamento nei confronti del reato di false generalità e stabilisce precise conseguenze per chi presenta ricorsi infondati. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è giustificata dalla ‘colpa’ ravvisata nella presentazione di un’impugnazione palesemente priva di fondamento, un monito a non abusare dello strumento processuale del ricorso in Cassazione.
Quando un ricorso per false generalità è considerato inammissibile?
Quando è manifestamente infondato e generico, ovvero non contesta specificamente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per accertare i fatti e l’intento colpevole, ma si limita a censure assertive e non pertinenti.
Come viene provato l’intento di ingannare nel reato di false generalità?
L’intento (elemento soggettivo) può essere desunto in modo logico dal comportamento complessivo dell’imputato. Nel caso di specie, è stato provato dal fatto che l’imputato ha dichiarato dati falsi e, allo stesso tempo, ha negato di possedere un documento di identità che invece è stato successivamente ritrovato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa evidente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver presentato un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la contestata recidiv rideterminato in mitius la pena, confermando la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’ar 496 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e, segnatamente, dell’elemento soggetti – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di merito: ha dato conto degl elementi sulla scorta dei quali ha ricostruito il fatto (evidenziando non solo che l’imputa dichiarato false generalità agli operanti, ma che ha pure negato pure di avere con sé un documento di identità, dagli stessi invece rinvenuto all’esito di perquisizione); ha tratto dallo s contegno del ricorrente – in maniera congrua (non essendo stato neppure addotto un travisamento della prova: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01) e logica – l sussistenza del prescritto elemento soggettivo; e l’impugnazione non si confronta con tale iter, muovendo ad esso censure assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024.