Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14637 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il 14/03/1988
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, con la quale
l’imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 337 e 495 cod. pen.;
rilevato che con l’unico motivo del ricorso la Difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato per i due reati ascrittigli;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, oltre a essere particolarmente generico, esso appare diretto ad ottenere un’alternativa rilettura
delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale correttamente motivato sul punto evidenziando che, per ciò che concerne il reato di
resistenza a pubblico ufficiale, la condotta tenuta dall’imputato, estremamente pericolosa, aveva deliberatamente posto in pericolo l’incolumità personale del
pubblico ufficiale;
ritenuto, altresì, per quanto riguarda il reato di cui all’art. 495 cod. pen. che alla stregua della motivazione offerta la spendita di false generalità da parte dell’imputato deve ritenersi pacifica, avendo egli fornito le generalità del fratello (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.