False Generalità: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Fornire false generalità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio è un reato che può portare a conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare una condanna, sottolineando come la riproposizione di argomenti già vagliati e la contestazione della discrezionalità del giudice possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un cittadino condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 496 del codice penale. L’imputato, in più occasioni, aveva dichiarato false generalità ai verificatori di una società di trasporto pubblico nel tentativo di eludere le sanzioni. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna, respingendo le argomentazioni della difesa. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e le false generalità
La difesa ha articolato il ricorso lamentando tre presunte violazioni:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): Secondo il ricorrente, il fatto avrebbe dovuto essere considerato di minima offensività.
2. Erroneo riconoscimento della recidiva: La difesa contestava la valutazione della recidiva e il conseguente trattamento sanzionatorio, ritenendolo ingiustificato.
3. Eccessività della pena: Si lamentava che la pena inflitta fosse sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando punto per punto le argomentazioni difensive. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La non applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
Il primo motivo è stato rigettato in quanto considerato una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito. La Corte ha evidenziato che i giudici di appello avevano adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, sottolineando le “gravi modalità di realizzazione dei fatti”. In sede di legittimità, non è possibile riesaminare nel merito tali valutazioni se sono sorrette da una motivazione logica e coerente.
La Valutazione sulla Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali. La valutazione sulla sussistenza della recidiva deve fondarsi sul rapporto specifico tra il nuovo reato e le precedenti condanne, un’analisi che nel caso di specie era stata compiuta in modo corretto e approfondito.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Infine, la Corte ha respinto la censura sull’eccessività della pena. Secondo un indirizzo consolidato, la graduazione della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso in esame, il giudice aveva assolto al suo onere argomentativo, facendo riferimento a elementi concreti per giustificare la pena inflitta. Pertanto, la valutazione non era sindacabile in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre tre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che non è ammissibile un ricorso per Cassazione che si limiti a riproporre le stesse questioni già rigettate nei gradi di merito, senza individuare vizi specifici di legittimità. In secondo luogo, ribadisce che la valutazione sulla recidiva non è automatica, ma richiede un’analisi concreta del percorso criminale del soggetto. Infine, consolida il principio secondo cui la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se supportato da una motivazione logica e adeguata. La pronuncia sottolinea la serietà con cui l’ordinamento tratta il reato di false generalità, confermando che anche condotte apparentemente minori possono portare a condanne penali definitive quando le modalità del fatto e la storia personale dell’imputato lo giustificano.
Fornire false generalità è sempre punibile penalmente?
Sì, secondo questa ordinanza, il reato è stato confermato e la richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata respinta a causa delle “gravi modalità di realizzazione dei fatti”, dimostrando che il contesto è cruciale.
Come valuta il giudice se applicare l’aggravante della recidiva?
La Corte ha chiarito che la valutazione della recidiva non è automatica. Il giudice deve analizzare il rapporto specifico tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti per decidere se l’aggravante sia giustificata, come avvenuto in questo caso.
È possibile contestare in Cassazione una pena considerata troppo alta?
La possibilità è limitata. La Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo di ricorso perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3034 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3034 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME) nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81 cpv e 496 cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva dichiarato false generalità ai verificatori della società di trasporto della società RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
ritenuto che non sono deducibili in sede di legittimità motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che nella specie ha motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità con le gravi modalità di realizzazione dei fatti (v. pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva sia manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice deve fondarsi sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (si veda quanto argomentato alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il motivo con cui si contesta l’eccessività della pena sia manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i principi enunciati agli artt. 132 e 133 cod. pen., atteso che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice risulta essere stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (v. le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025.