False Generalità: La Cassazione Spiega la Differenza tra i Reati
Fornire false generalità durante un controllo di polizia può sembrare una leggerezza, ma le conseguenze legali possono essere molto serie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale, chiarendo quale reato si configura in questi casi e perché la scelta della norma da applicare non è affatto banale. Questo provvedimento ci offre l’occasione per analizzare la distinzione tra due articoli del codice penale che, sebbene simili, prevedono pene e presupposti differenti.
I Fatti del Processo: Un Controllo di Polizia Finito in Tribunale
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo fermato da una pattuglia delle forze dell’ordine. Gli agenti, pur riconoscendo il volto della persona come quello di un soggetto già noto, non riuscivano a ricordarne con certezza l’identità. Procedevano quindi al controllo e, in quella circostanza, l’uomo forniva loro dati anagrafici non veritieri. Per questo comportamento, veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 496 del codice penale. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nel reato meno grave di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o altrui, previsto dall’articolo 494 c.p., lamentando un’illogicità nella motivazione della Corte d’Appello.
La Questione Giuridica e l’Analisi sulle False Generalità
Il nodo centrale della questione era stabilire quale delle due norme penali fosse applicabile al caso di specie. L’articolo 494 c.p. (Sostituzione di persona) punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. L’articolo 496 c.p. (False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o altrui), invece, punisce chiunque, interrogato sull’identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle sue funzioni.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che l’articolo 494 c.p. contiene una clausola di sussidiarietà, ovvero si applica solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica. Nel caso in esame, il comportamento dell’imputato rientrava perfettamente nella fattispecie più specifica descritta dall’articolo 496 c.p. L’elemento specializzante, che determina l’applicazione di questa norma più grave, è proprio la qualità del soggetto che riceve le false dichiarazioni: un pubblico ufficiale (in questo caso, gli agenti di polizia) che agisce nell’esercizio delle sue funzioni. Poiché le false generalità erano state fornite durante un controllo di polizia, la condotta non poteva che essere qualificata ai sensi dell’art. 496 c.p., escludendo l’applicazione della norma più generica.
Le Conclusioni: Quando le False Generalità Integrano il Reato Più Grave
La decisione della Cassazione ribadisce un principio chiaro: mentire sulla propria identità a un pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni è un reato specifico e più grave rispetto alla generica induzione in errore sull’identità. La presenza degli agenti di polizia in servizio attivo qualifica la condotta e la fa rientrare nell’ambito dell’art. 496 c.p. La sentenza, quindi, serve da monito sull’importanza della veridicità delle dichiarazioni rese alle autorità e sottolinea come il legislatore abbia inteso tutelare in modo rafforzato la fede pubblica quando questa viene messa in discussione di fronte a un rappresentante dello Stato. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, vedendo così respinta la sua tesi difensiva.
Qual è la differenza principale tra il reato di cui all’art. 494 c.p. e quello previsto dall’art. 496 c.p.?
La differenza fondamentale risiede nella clausola di sussidiarietà dell’art. 494 c.p. e nell’elemento specializzante dell’art. 496 c.p. Quest’ultimo si applica specificamente quando le false dichiarazioni sull’identità sono rese a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni, configurando un reato più grave che prevale su quello, più generico, di sostituzione di persona.
Perché fornire false generalità a una pattuglia della polizia integra il reato più grave previsto dall’art. 496 c.p.?
Perché gli agenti di polizia in servizio sono pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. La legge tutela in modo rafforzato la veridicità delle dichiarazioni rese in questo contesto, considerandolo un attacco più diretto alla fede pubblica. Pertanto, la condotta rientra nella fattispecie specifica dell’art. 496 c.p., che assorbe quella meno grave.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Se un ricorso viene ritenuto manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 385, 337 e 496 cod.
Considerato che con il primo e unico motivo – con cui il ricorrente contest una motivazione illogica con riferimento alla mancata riqualificazione del fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen. nella fattispecie prevista dall’art. 4 pen.- è manifestamente infondato perché:
in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cu integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induc soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti g non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Sez. 5 n. 3012 del 19/09/2019, dep.2020, 278146);
non si confronta con la sentenza impugnata che ha motivato la scelta di non configurare il meno grave reato di cui all’articolo 494 cod. pen. in considerazi della clausola di sussidiarietà espressa da tale ultima norma riguardante gli delitti contro la fede pubblica, tra cui appunto il 496 cod. pen., il cui ele specializzante è costituito dal fatto che la dichiarazione riguardante il falso diretta verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio dura l’esercizio delle funzioni del servizio. Nel caso di specie gli agenti in pat avevano notato un volto per loro conosciuto, ma -non riuscendo a ricordarne contestualmente con certezza la identità- avevano provveduto a fermarlo e questi in quell’occasione aveva declinato false generalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il GLYPH iglieréltensore
Il Presidente