Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 696 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 696 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ucyo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME clh ha concluso chiedendo 4Leiwt, , .: GLYPH -›+ Ivit GLYPH 1,–~
uro il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Col ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe – con la quale il Giudice di appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di del 17.5.2019, con cui l’odierno ricorrente era stato condanNOME alla pena di mesi diec reclusione riconosciutane la penale responsabilità 1n ordine al reato di cui all’art. 495 c relazione agli episodi del 12.6.13 e 20.11.2016, dichiarava non doversi procedere per reato commesso il 12.6.13 e rideterminava la pena inflitta in mesi nove di reclusione rileva quanto segue.
2..’Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità motivazione in ordine all’accertamento degli elementi costitutivi del reato di cui all’a c.p. in relazione al fatto del 20.11.2016.
2«Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per inosservanza de divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 4, c.p.p.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 d convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l’intervento delle parti che han così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
4.11 ricorso è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo è ai limiti dell’inammissibilità, se si considera che in presenza doppia conforme, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 – 02) sicchè si sarebbe dovuto considerare che dalla lettura delle due pronunce, in (articolare quella di primo grado, emerge con sufficiente chiarezza che anche nell’unico episodi residuato – quello del 20 novembre 2016 – l’imputato ebbe a riferire false generalità NOME che lo aveva fermato per un controllo ed ebbe poi solo in un secqr GLYPH momento, una etv-t volta presso gli uffici della questura, a riferire quelle sue esatt torrispondenti ap NOME.
Il secondo motivo è anch’esso privo di pregio. La Difesa cita l’indir giurisprudenziale secondo cui «Nel giudizio di appello, il divieto di ”reformatio in peius” sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tut gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione» (Cass. pen., sez. V, 29.09.2017 (dep. 2.11.2017), n. 50083, rv. 271626-01). Tuttavia, appare evidente che la Corte di appell nel rideterminare la pena, non abbia disposto un aumento per la continuazione esterna
maggiore rispetto a quello operato dal giudice di primo grado. Infatti, la pena finale p mesi dieci di reclusione è stata così determinata dal Tribunale di Torino: p.b. per il più fatto del 20.112016 pari ad anni 1 di reclusione, diminuita ex art. 62-bis c.p. a mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con l’episodio del 12.06.2013 a mesi 9 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con l’episodio del 12.07.2014 (gi giudicato con sentenza irrevocabile) alla pena finale di mesi dieci. Ventre, la pena finale a mesi 9 di reclusione è stata così rideterminata in sede di appello: p.b. per il più fatto del 20.112016 pari ad anni 1 di reclusione, diminuita ex art. 62-bis c.p. a mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con l’episodio del 12.07.2014 alla pena finale mesi nove di reclusione. Appare evidente che I Giudice dell’appello abbia operato un identico aumento per la continuazione esterna pari a 1 mese, sicchè alcuna violazione del divieto di reformatio in peius è intervenuta, essendo l’aumento per la continuazione determiNOME sulla pena base, rimasta immutata; in altri termini la Corte di Appe dichiarata la prescrizione con riferimento al fatto del 16.6.2013, si è, correttamente, li a eliminare l’aumento per la continuazione inflitto in primo grado per tale reato.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento.
P.Q.NI.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2022.