Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32580 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 871/2025
NOME COGNOME
UP – 04/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 15415/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Civitavecchia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, nellÕinteresse di NOME COGNOME, si è riportata ai motivi di ricorso e, nellÕinteresse di NOME COGNOME ha chiesto lÕaccoglimento del primo motivo di impugnazione e, in subordine, dei motivi successivi.
Con sentenza del 16 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 8 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva affermato la responsabilitˆ del primo per i delitti di cui agli artt. 496 e 337 cod. pen., del secondo per il delitto di cui allÕart. 378 cod. pen. e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.
Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha formulato due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 213 e 349 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilitˆ dellÕimputato per il delitto di cui allÕart. 496 cod. pen. in maniera erronea e, comunque, per il tramite di una motivazione viziata ed anzi apparente (che avrebbe unicamente ripercorso le argomentazioni spese dal Tribunale). In particolare, lÕidentificazione dellÕimputato sarebbe stata compiuta da uno degli operanti (che ha affermato di conoscere per motivi di ufficio NOME COGNOME e il fratello): e tale dato di dubbia attendibilitˆ avrebbe fatto ingresso nel compendio probatorio in violazione dei princ’pi di garanzia (giˆ chiariti dalla giurisprudenza) che regolano il processo penale, quantunque non abbia avuto luogo una ricognizione (nelle forme dettate dagli artt. 213 s. cod. proc. pen.) del soggetto che, nellÕoccorso, aveva dichiarato di essere persona effettivamente esistente, diversa dal ricorrente (ossia NOME NOME, fratello dellÕimputato), che non è stata neppure escussa (quantunque lÕimputato abbia negato la propria responsabilitˆ).
2.1.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata Ð peraltro, con una motivazione apparente e, comunque, contradditoria e illogica Ð sulla negazione della propria responsabilitˆ da parte di NOME COGNOME, ossia sullÕesercizio di una sua facoltˆ processuale, in violazione dei princ’pi posti dalla giurisprudenza.
2.2. Il difensore di NOME COGNOME ha articolato quattro motivi.
2.2.1. Con il primo motivo ha assunto che la motivazione della sentenza di appello sarebbe apodittica e inidonea a confermare la sua condanna per il delitto di favoreggiamento, nel quale non potrebbe in alcun modo sussumersi la vicenda in esame (tenuto conto della condotta del medesimo imputato, rispettosa e collaborativa verso gli operanti, ai quali ha declinato le proprie generalitˆ, non potendosi attribuire portata neppure indiziaria al fatto che egli non conoscesse le generalitˆ di NOME COGNOME, ossia quelle offerte agli operanti dal soggetto con cui il COGNOME si accompagnava, ed anzi essendo possibile pure che il ricorrente non conoscesse il nome di costui).
2.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sullÕalternativa prospettazione difensiva (giˆ non vagliata compiutamente dal Tribunale), secondo cui il COGNOME avrebbe sempre inteso allontanarsi dallÕNOME (uscendo dal veicolo ); quindi, la sua condotta
Çpotrebbe essere coperta dallÕinteno di auto-favoreggiarsiÈ (fermi i dubbi sulla mancanza di prova dellÕelemento soggettivo) e, perci˜, ÇscriminataÈ.
2.2.3. Con il terzo motivo ha chiesto lÕapplicazione della causa di non punibilitˆ prevista dallÕart. 131cod. pen. (nel testo da ultimo novellato).
2.2.4. Con il quarto motivo ha denunciato lÕomessa motivazione Çsu tale motivo di appelloÈ ( quello relativo alla causa di non punibilitˆ di cui allÕart. 131cod. pen.) e lÕeccessivitˆ della pena irrogata (sei mesi di reclusione), assumendo pure che Çsi era riten potesse essere applicata una sanzione sostitutivaÈ in vece di una pena, comunque da ridurre rispetto a quella irrogata dal Tribunale.
Il ricorso di NOME COGNOME è nel complesso infondato. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo di impugnazione dellÕNOME è nel complesso infondato.
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto di cui allÕart. 496 cod. pen. perchŽ, interrogato sulla propria identitˆ dal personale della Polizia di Stato nellÕesercizio delle funzioni, ha reso mendaci dichiarazioni (dando le generalitˆ di NOME COGNOME).
Nel caso in esame i Giudici di merito hanno indentificato nel ricorrente il soggetto che ha reso detta dichiarazione sulla scorta della deposizione del teste di polizia giudiziaria NOME COGNOME il quale ha chiarito di conoscere per ragioni di ufficio sia NOME sia NOME COGNOME e, dunque, di poterli distinguere Ð cui la Corte di merito ha attribuito credibilitˆ e attendibilitˆ sia alla luce dei precedenti di entrambi i fratelli COGNOME sia rimarcando il lasso temporale significativo durante il quale gli operanti avevano direttamente apprezzato le fattezze del soggetto in discorso (che li aveva aggrediti), nuovamente apprezzati allorchŽ lÕimputato, la stessa sera, si era presentato presso il loro ufficio. Si tratta di una motivazione congrua e logica, e dunque qui non sindacabile, che non pu˜ essere utilmente censurata adducendo che nella specie non è stato espletato il diverso mezzo di prova della ricognizione Ð la cui previsione normativa non esclude la prova per testi al fine di identificare lÕimputato Ð e, tanto meno, tramite il generico richiamo dei princ’pi di garanzia cui si uniforma il nostro sistema processuale o lÕaltrettanto generica deduzione della mancata escussione di NOME COGNOME (che la difesa non ha neppure dedotto di avere chiesto) e della negazione della responsabilitˆ da parte dellÕimputato. Piuttosto, in tal modo lÕimpugnazione finisce per prospettare irritualmente in questa sede di legittimitˆ una ricostruzione alternativa, senza neppure denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 Ð 01).
Il secondo motivo dellÕNOME è generico e manifestamente infondato, e dunque inammissibile.
Esso non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 Ð 01), che ha fondato lÕesclusione della concessione delle attenuanti generiche su plurimi elementi di segno contrario, rientranti nel novero di quelli previsti dallÕart. 133 cod. pen., che la Corte di appello Ð in maniera congrua e logica Ð ha considerato preponderanti nellÕesercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Ð 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 Ð 01), in particolare dando conto non solo del ripetuto agire aggressivo dellÕNOME nei confronti degli operanti ma anche dei suoi numerosi precedenti anche specifici.
Il primo e il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono inammissibili perchŽ, lungi dal muovere effettive censure di legittimitˆ al provvedimento impugnato, hanno prospettato Ð senza neppure addurre il travisamento della prova Ð un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), non confrontandosi con la motivazione resa dalla Corte territoriale che dato conto degli elementi di prova sulla scorta dei quali ha disatteso il gravame (facendo riferimento non solo al tenore della richiesta indirizzata, nellÕoccorso, dagli operanti al COGNOME ma anche alla circostanza che egli, pur accompagnandosi con la persona identificata in NOME COGNOME, a bordo della medesima vettura e in compagnia delle rispettive mogli, abbia assunto di non conoscerne il nome e il cognome, dato ritenuto inverosimile in maniera non certo manifestamente illogica). Inoltre, entrambi i motivi si affidano pure ad asserti ipotetici.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso di NOME COGNOME, che pure possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perchŽ del tutto privi di specificitˆ.
Essi contengono enunciati assertivi, sia in relazione alla causa di non punibilitˆ di cui allÕart. 131cod. pen., di cui lÕimpugnazione si limita a richiamare i presupposti, soggiungendo che il delitto ascritto al COGNOME non rientra tra le ipotesi che non ne consentono lÕapplicazione senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata; sia in relazione al trattamento sanzionatorio, di cui si invoca irritualmente una mitigazione anche con lÕapplicazione di una pena sostitutiva, genericamente rimandando alle doglianze sollevate con lÕatto di appello
che non sarebbero state esaminate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 Ð 02).
Ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del COGNOME anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilitˆ della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 04/07/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME