Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LO COGNOME nato a PALERMO il 06/02/1986
COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/01/1983
COGNOME NOME nato a PALERMO il 18/02/1989
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del 05 dicembre 2024 a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con separati atti, l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all’a cod. pen., perché, in occasione di un controllo, riferivano al personale della Polizia di S generalità false, dichiarando un anno di nascita differente da quello vero, e, riconosciut circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva a ciascuno contestata, ha ridotto pena inflitta agli stessi.
La difesa di NOME COGNOME articola due motivi.
1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermat penale responsabilità dell’imputato valorizzando la circostanza che, a differenza di quant riferito in merito agli altri dati anagrafici, solo quello relativo all’anno di nascita fo senza tenere conto della difficoltà di pronuncia dell’imputato, dovuta alla mancanza di dent nonché della confusione verificatasi al momento del controllo che aveva coinvolto numerose persone.
2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. p per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omes di spiegare le ragioni per le quali non ha convertito, come richiesto nell’atto di appello, la inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La difesa di NOME COGNOME COGNOME articola tre motivi.
3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha rit l’imputato responsabile del delitto contestato, senza considerare che ben cinque delle persone controllate avevano lo stesso cognome, sicché verosimilmente si era creata confusione al momento della trascrizione delle generalità.
3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. p per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale no valorizzato il ridottissimo grado di offensività dell’azione ai fini dell’applicazione del’i cui all’art. 131-bis cod. pen.
3.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vi motivazione, lamenta che i giudici d’appello hanno riconosciuto le circostanze attenuant
generiche equivalenti alla recidiva contestata e non invece prevalenti sulla stessa, così n procedendo alla conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica ut
La difesa di NOME COGNOME articola tre motivi.
4.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d’appello ha omesso d considerare che cinque delle persone coinvolte nel avevano lo stesso cognome, sicché verosimilmente si era creata confusione nella trascrizione delle generalità riferite.
4.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. p per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d’appello non ha tenu conto del ridottissimo grado di offensività dell’azione ai fini dell’applicazione del’istitu all’art. 131-bis cod. pen.
4.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vi motivazione, lamenta che i giudici d’appello hanno riconosciuto le circostanze attenuant generiche equivalenti alla recidiva contestata, e non invece prevalenti sulla stessa, così n procedendo alla conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica ut
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati, a eccezione del secondo formulato nell’interesse NOME COGNOME
Giova premettere che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispet decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, COGNOME, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, COGNOME, Rv. 223061). Tale integrazione tr le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censu proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con freque riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione d primo grado (Sez. 2, GLYPH n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME Rv. 252615 – 01.
Infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
La corte territoriale ha evidenziato che dall’istruttoria dibattimentale e, in particolar dichiarazioni rese dai due operatori di polizia che avevano proceduto al controllo, era emersa l’assoluta assenza di qualsiasi incomprensione in merito alla data di nascita dell’imputato.
Ciò posto, risulta inverosimile la circostanza che la non comprensibilità degli operatori di po fosse caduta solo su un unico dato tra quelli riferiti dall’imputato e che, al contrario, n problema fosse sorto su tutti gli altri.
Privi di pregio sono tutti i motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che, in quanto sovrapponibili tra loro, possono essere trattati congiuntamente.
4.1 Va evidenziato come tutte le censure dedotte si sviluppino sul piano del fatto e sia tese a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita d giudici di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell cod. proc. pen..
4.2 Quanto al primo motivo, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata nella sentenza in verifica.
I giudici di merito, in maniera puntuale e logica, hanno esplicitato che il contesto nel quale avvenuto il controllo e, quindi, la trascrizione dei dati anagrafici di entrambi gli imputa tutt’altro che «confusionario», in quanto svolto da ben due operatori, all’ora di pranzo di giorno festivo, in una zona periferica che, al momento, risultava isolata, non senza evidenzia che, in assenza di una personale conoscenza dei controllati da parte degli agenti, nessun riliev poteva avere la circostanza che NOME COGNOME fosse fratello gemello di NOME, correttamente generalizzato.
4.3 Quanto al secondo motivo, con il quale entrambi i ricorrenti si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, entrambi i ricorrenti hanno om di confrontarsi con le argomentazioni esposte dai giudici d’appello a sostegno della negativ conclusione sul punto, allorché hanno evidenziato la gravità della condotta attuata dagli stes ricorrenti, entrambi gravati da precedenti penali, nel riferire false generalità, così ostacol loro riconoscimento in occasione del controllo (Sez. 2, n. 35493 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 276435).
4.4 Infine, quanto al terzo motivo, che involge il trattamento sanzionatorio e, in partico la mancata conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica uti ragione del bilanciamento in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, delle circostanz attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, i ricorrenti si sono limitati ad ar una generica critica della decisione assunta dalla corte territoriale, senza tenere conto d ragioni sottese alla stessa, individuate nei precedenti penali dai quali i ricorrenti sono gr espressione di una personalità incline a delinquere.
Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME.
5.1 La corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione in merito alla mancat sostituzione ex art. 20-bis cod. pen. della pena inflitta, ignorando completamente la richiesta formulata in tali termini nell’atto di appello.
Ne deriva, sul punto, l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo perché dia ragione dell’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen.
Per il resto, il ricorso va rigettato.
Dalle suesposte considerazioni consegue, altresì, il rigetto dei ricorsi formul nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME e la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME Vincenzo limitatamente all’omessa c,.” ) TI f di i va pronuncia sulla pena it on rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna detti ricorrenti al pagament delle spese processuali
Così deciso il 13 dicembre 2024.