Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21007 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Benevento il 13/03/1970
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di cui all’art. 496 cod. pen. perché, nel corso di tre diversi controlli alla circolazione stradale, al fine di evitare che gli operanti si accorgessero che guidava senza patente, in quanto sospesa a tempo indeterminato, forniva ai militari false generalità.
Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, con il difensore di fiducia avv. NOME COGNOME affidandosi a un unico motivo di impugnazione con I quale denuncia nullità della stessa per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
A fondamento di tale doglianza, il COGNOME deduce, in particolare, che la Corte territoriale, nel disattendere il motivo di gravame con il quale era stata contestata l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, era incorsa in un travisamento probatorio laddove aveva affermato che l’imputato non aveva mai ammesso i fatti innanzi al difensore e che tale circostanza non era stata fatta valere in giudizio. E ciò in quanto, in realtà, l’ammissione di colpa era contenuta nella procura speciale con la quale aveva conferito al difensore il potere di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato, procura depositata all’udienza dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del 24 febbraio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, poiché si confronta solo in parte con le ragioni complessive sottese alle statuizioni contestate con le censure formulate (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
Vi è infatti che, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, la pronuncia impugnata non ha fondato la propria decisione solo sulla mancata prova della resipiscenza dello stesso quanto, soprattutto, sulla gravità della condotta e per essersi l’imputato posto per ben tre volte alla guida senza patente e per aver accusato uno stretto congiunto di gravi reati, fornendone con assoluta precisione i dati identificativi e dando alla polizia il proprio numero di telefono proprio per evitare che il fratello potesse accorgersi dell’inganno.
Argomentazioni, queste, con le quali il motivo proposto omette di confrontarsi.
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025
Il Consigliere COGNOME
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Il Presidente