Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32138 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME (CUI: OOTESH7) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria scritta con la quale l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, ha rilevato che la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, datata 11 aprile 2024 e notificatagli a mezzo EMAIL in data 15 aprile 2024, non è stata firmata digitalmente ai sensi dell’art. 111, comma 2-bis, cod. proc. pen. e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 settembre 2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 9 settembre 2020 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, del delitto di cui all’art. 495, prim comma, cod. pen., per avere attestato falsamente ai pubblici ufficiali impegnati al controllo dell’autovettura sulla quale era alla guida, di chiamarsi NOME COGNOME; fatto accertato in Pelago, in data 11 agosto 2017.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 66 cod. proc. pen. e 495, primo comma, cod. pen. Dopo avere premesso che la polizia giudiziaria procedente non avrebbe rivolto a COGNOME, prima di chiedergli le sue generalità, l’ammonimento di cui all’art. 66 cod. proc. pen., a mente del quale «nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false», la difesa rammenta che, in caso di violazione di tale obbligo, le dichiarazioni rese sarebbero inutilizzabili a tutela del dirit dell’accusato di un reato «a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole». Su tali premesse, ricorda ancora il ricorso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 5 giugno 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., di tal che le dichiarazioni rese dall’interessat che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. sarebbero, ai sensi del comma 3-bis, non utilizzabili nei suoi confronti. Analogamente, dovrebbe ritenersi che l’art. 66 cod. proc. pen. sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede sia l’obbligatorietà dell’ammonimento ivi indicato quando rivolto alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni sulle proprie generalità, sia che le dichiarazioni rese dall’interessato in assenza dell’avvertimento siano inutilizzabili nei suoi confronti.
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NOME–
Nella medesima prospettiva, avendo la citata sentenza della Corte costituzionale dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma cod. pen. nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. disp. att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni, la norma incriminatrice dovrebbe essere ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. cod. proc. pen. senza il previo ammonimento di cui al medesimo articolo, abbiano reso false dichiarazioni, in quanto non consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Pertanto, non risultando che l’ammonimento di cui all’art. 66 cod. proc. pen. sia stato rivolto a COGNOME dalla polizia giudiziaria procedente prima di chiedergli le sue generalità, le sue dichiarazioni dovrebbero considerarsi inutilizzabili ai fini della contestazione del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. eccezione non sarebbe stata tardiva, riguardando il diritto di difesa dell’indagato, la cui violazione sarebbe deducibile in ogni stato e grado del procedimento.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 604, comma 5bis, cod. proc. pen. ante riforma. Dopo avere premesso che il giudizio di primo grado si sarebbe svolto in assenza dell’imputato in quanto la relata di notifica postale attesterebbe la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio per «irreperibilità» del destinatario in Firenze INDIRIZZO, luogo di residenza dell’imputato, ove in precedenza era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini a mani di NOME COGNOME, madre di COGNOME, la difesa opina che non vi sarebbe certezza che l’imputato abbia avuto l’effettiva conoscenza della pendenza del processo di primo grado e che la sua assenza nel processo sia frutto di una sua scelta consapevole ex art. 420-bis cod. proc. pen. Pertanto, a mente dell’art. 420-quater il processo avrebbe dovuto essere sospeso e il primo Giudice avrebbe dovuto disporre nuove ricerche, imponendo la notifica del decreto a mani proprie dell’imputato. Non avendovi il Giudice proceduto, la relativa eccezione potrebbe essere proposta in questa sede, per la prima volta, a mente dell’art. 604, comma 2-bis, cod. proc. pen. ante riforma, secondo cui «nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell’articolo 420-ter o dell’articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice d primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l’imputato provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2». Tale
disposizione sarebbe applicabile al presente caso in virtù dell’art. 89, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale prevede, al comma 1, che «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Preliminarmente giova soffermarsi sulla questione posta con la memoria difensiva contenente le conclusioni scritte, nella quale, oltre a richiamare i contenuti del ricorso introduttivo, è stato evidenziato che la requisitoria scritta de Procuratore generale non sarebbe stata sottoscritta con la cd. firma digitale, in violazione di quanto stabilito dall’art. 111, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In proposito, osserva il Collegio che tale disposizione processuale è stata richiamata in maniera inconferente, dal momento che essa concerne l’atto redatto in forma di documento informatico; mentre l’odierna requisitoria scritta, formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non costituisce un atto digitale sin dall’origine, posto che gli uffici di Procura non sono ancora muniti di firma digitale, ed è stata semplicemente comunicata con posta elettronica certificata. In ogni caso, deve rilevarsi che nessuna disposizione prevede una sanzione di nullità/inutilizzabilità quale conseguenza delle modalità seguite dal Procuratore generale per la redazione e il successivo invio della requisitoria (cfr., con riferimento al giudizio di appello, Sez. 6, n. 2744 de 14/12/2023, dep. 2024, V., in motivazione); tanto è vero che nemmeno la difesa, nel segnalare la circostanza in questione, ha correlato alla stessa alcuna sanzione di natura processuale.
Tanto premesso, il primo motivo di censura deve ritenersi infondato.
Va, innanzitutto, ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 111 del 2023, l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen., sia dell’art. primo comma, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona
sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazion indicate nel citato art. 21 senza che siano stati previamente formulati nei loro confronti gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. Già sotto tale preliminare profilo deve osservarsi che la Corte costituzionale non ha ritenuto che il cd. diritto al silenzio, riconducibile al diritt difesa previsto dall’art. 24 Cost., si estenda alle dichiarazioni sulle propri generalità (si veda, al riguardo, il par. n. 3.4. della sentenza, in cui espressamente escluso che le questioni affrontate dalla Consulta concernano le domande relative alle generalità della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato).
Sotto altro profilo, va rilevato che la pronuncia della Corte costituzionale riguarda le dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in procedimento penale in cui il dichiarante rivestiva la posizione di indagato o imputato e che essa ha costituito una coerente e condivisibile applicazione del diritto di difesa e, dunque, della garanzia offerta all’accusato di non doversi dichiarare colpevole. Dunque, la sentenza in questione non riguarda certamente la situazione del soggetto che, non rivestendo la qualità di indagato o imputato, sia stato interpellato sulla propria identità dall’autorità di polizia o da altro pubbl ufficiale per ragioni connesse a un qualche accertamento amministrativo e rispetto al quale, pertanto, non vi è alcuna specifica esigenza di garanzia correlata, né rispetto al diritto di non rispondere, né rispetto a un diritto di essere informat delle conseguenze giuridiche, tenuto conto dell’onere incombente in capo ai consociati di conoscere il generale contenuto dei precetti penali.
In ogni caso, e la circostanza riveste un carattere assorbente in relazione al contenuto della relativa censura, nel caso qui esaminato non può essere evocato in maniera pertinente l’art. 66 cod. proc. pen., non essendosi al cospetto, come già chiarito, di dichiarazioni rese in un procedimento penale, nel quale, al momento in cui esse venivano rese, il dichiarante avesse già assunto la qualità di indagato.
4. Infondato è anche il secondo motivo.
Va premesso che le questioni poste dalla Difesa hanno natura fattuale, ma vertendosi in materia di errores in procedendo il Collegio di legittimità è anche «giudice del fatto» (cfr. tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 – 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230568 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, COGNOME, Rv. 255304 – 01), di tal che esso può scrutinare le relative prospettazioni anche accedendo al fascicolo processuale e indipendentemente dalle produzioni documentali allegate al ricorso dalla parte.
Nel caso di specie, alla accertata condizione di irreperibilità dell’imputato nel domicilio dichiarato da parte dell’addetto postale fece seguito la notifica, da parte della cancelleria del giudice di primo grado, del decreto di citazione in giudizio nelle
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forme dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con la trasmissione di copia dell’atto, per posta certificata, al difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ricevette la relativa comunicazione in data 23 ottobre 2018, alle ore 14:24,12 (v. a foglio 30 del fascicolo del procedimento di primo grado).
Tale modalità di svolgimento della notifica è conforme alle indicazioni offerte dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 – 02). Ne consegue che, pertanto, nel caso qui esaminato la notifica era stata eseguita correttamente, non essendo emerso, né essendo stato dedotto che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non fosse stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto.
Analogamente, quanto all’applicabilità dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella sua vecchia formulazione, tale disposizione processuale richiama, tra i suoi presupposti, la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. e, dunque, che l’imputato non si sia presentato in udienza a causa di una assoluta impossibilità a comparire dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Tale situazione, tuttavia, non è mai stata dedotta in sede di merito, ove sarebbe stato possibile svolgere le necessarie verifiche istruttorie: né nel corso del giudizio di primo grado, ove l’imputato era assistito da un difensore di fiducia, né nel giudizio di appello. La relativa prospettazione, dunque, è stata dedotta soltanto in sede di ricorso per cassazione, ove peraltro è stata rappresentata unicamente la circostanza che non vi sarebbe certezza della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.
Ora, in disparte la circostanza che COGNOME aveva ricevuto formale notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avvenuta a mani della madre convivente, la difesa non ha dedotto, come già ricordato, che la mancata conoscenza del processo sia avvenuta per causa a lui non imputabile. La relativa questione, invero, è stata dedotta soltanto in sede di legittimità e non con l’atto di appello, senza peraltro prospettare, nemmeno in questa sede, le ragioni che avrebbero impedito, per causa non imputabile allo stesso COGNOME, la mancata conoscenza del processo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 maggio 2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore