False Generalità: Quando Mentire alla Polizia è Reato?
L’obbligo di dire la verità sulla propria identità a un pubblico ufficiale è un pilastro del nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha rafforzato questo principio, chiarendo che il reato di false generalità sussiste anche senza che la persona sia stata preventivamente avvisata della facoltà di non rispondere. Questa decisione analizza i confini tra il diritto di difesa e il dovere di corretta identificazione, offrendo spunti fondamentali sulla portata delle garanzie procedurali.
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e, appunto, per aver dichiarato false generalità alla Polizia Municipale al fine di garantirsi l’impunità per un altro reato.
I Fatti del Caso: Una Condanna Confermata
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di Modena, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, a seguito di un giudizio abbreviato, era stato ritenuto penalmente responsabile per una serie di reati, tra cui quello previsto dall’art. 495 del codice penale per aver mentito sulla propria identità agli agenti della Polizia municipale. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni di legittimità.
I Motivi del Ricorso: Garanzie Difensive e False Generalità
Il fulcro del ricorso si basava su un’argomentazione di natura procedurale. La difesa sosteneva che le dichiarazioni contenenti le false generalità fossero inutilizzabili, in quanto non precedute dagli avvisi previsti dall’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma impone di avvertire l’indagato della facoltà di non rispondere. A supporto di questa tesi, veniva invocata la sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale, che ha esteso tali garanzie anche alle informazioni richieste dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Oltre a questo motivo principale, il ricorrente lamentava:
* Una presunta errata valutazione del materiale probatorio.
* La procedibilità del reato, ritenendo necessaria una querela non presentata.
* Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una motivazione chiara e netta su ogni punto sollevato. La parte più significativa della decisione riguarda proprio il reato di false generalità.
La Distinzione tra Generalità e Informazioni Investigative
I giudici hanno spiegato che il motivo era manifestamente infondato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2023 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 64, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti siano rivolti all’indagato anche prima che gli vengano richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tra queste informazioni non sono comprese le generalità dell’interrogato.
L’obbligo di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale è un dovere civico che prescinde dal contesto investigativo e non rientra nel perimetro del diritto al silenzio. Di conseguenza, mentire sulla propria identità costituisce sempre reato ai sensi dell’art. 495 c.p., senza che sia necessario alcun avviso preliminare.
Rigetto degli Altri Motivi
Gli altri motivi di ricorso sono stati liquidati rapidamente:
* Le censure sulla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili in quanto miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
* Il reato in questione, essendo commesso ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, è procedibile d’ufficio e non richiede querela di parte.
* La Corte di merito aveva fornito un’adeguata motivazione sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla determinazione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il dovere di fornire le proprie esatte generalità a un pubblico ufficiale è assoluto e non è protetto dalle garanzie difensive previste per l’interrogatorio. La Corte di Cassazione traccia una linea netta tra le dichiarazioni relative ai fatti oggetto di indagine, per le quali vale il diritto al silenzio, e i dati identificativi della persona, la cui veridicità è essenziale per il corretto funzionamento della giustizia. In pratica, mentire sul proprio nome, cognome o data di nascita a un agente di polizia è un’azione che configura di per sé un reato, e non può essere giustificata invocando una presunta violazione delle garanzie procedurali.
È reato fornire false generalità a un pubblico ufficiale se non si viene avvisati della facoltà di non rispondere?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di dichiarare la propria vera identità è un dovere che non rientra nelle garanzie difensive previste per l’interrogatorio. Pertanto, mentire sulle proprie generalità è reato (art. 495 c.p.) anche in assenza di tali avvisi.
Cosa stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 2023 citata nel ricorso?
Quella sentenza ha esteso l’obbligo di fornire gli avvisi difensivi (come la facoltà di non rispondere) anche prima di richiedere a un indagato le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che le generalità personali non rientrano in questa categoria di informazioni tutelate.
Perché il reato contestato non necessitava di una querela?
Il ricorso è stato respinto su questo punto perché il reato è stato commesso ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. In questi casi, il reato è definito “procedibile d’ufficio”, il che significa che l’azione penale viene avviata automaticamente dalla Procura senza bisogno della denuncia formale della parte lesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42717 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 2 marzo 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., nonché per il reato di cui all’a 495 cod. pen., per avere dichiarato false generalità alla Polizia municipale di Modena al fine di assicurarsi l’impunità in relazione ad altro reato, e, ritenuta l continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato, che si duole della violazione dell’art. 495 cod. pen., è inammissibile poiché volto a sollevare censure in fatto e, laddove si sostiene l’inutilizzabilità delle false dichiarazioni sulle proprie generali in quanto non precedute dagli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., invocando i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2023, il motivo è manifestamente infondato, atteso che questa sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen., tra le quali non so comprese le generalità dell’interrogato;
che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in fatto e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità;
che il terzo motivo è inammissibile, sia perché volto a sollevare censure di merito, sia perché manifestamente infondato, atteso che il reato è procedibile d’ufficio in quanto commesso ai danni di un pubblico ufficiale;
che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.