Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse dell’imputato, ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dal AVV_NOTAIO generale e ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 24 dicembre 2021 con la quale il Tribunale di Avellino ne aveva affermato la responsabilità per il delitt di cui all’art. 496 cod. pen. (per aver falsamente dichiarato al Giudice, all’udienza convalida dell’arresto, di non essere percettore di reddito di cittadinanza) e lo avev condannato alla pena di giustizia.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 1 comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 601 e 178 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 Carta EDU, nonché il vizio di motivazione, in ordine all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 178, 415-bis, 552 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e 6 Carta EDU, nonché il vizio di motivazione, in ragione dell’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 178, 420-bis 552 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e 6 Carta EDU, nonché il vizio di motivazione, con riguardo all’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio e all’omessa o erronea dichiarazione di assenza dell’imputato detenuto.
2.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 195 cod proc. pen., 24 e 111 Cost., e 6 Carta EDU, nonché il vizio di motivazione, in relazione alla revoca, da parte del Giudice di primo grado, dell’ordinanza ammissíva dell’esame dei testi a difesa.
2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 496 cod. pen. e vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova (in quanto dagli atti non consterebbe che la richiesta di erogazione del reddito di cittadinanza sia stata avanzata dal COGNOME, bensì da NOME COGNOME, che lo ha indicato come convivente; né che l’erogazione pubblica sia stata con certezza percepita anche dall’imputato o che egli ne avesse contezza); ed erroneamente il fatto sarebbe stato sussunto nella norma sostanziale sopra indicata (che non può essere interpretata in malam partem).
Il Sostituto AVV_NOTAIO generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della manifesta infondatezza dei primi quattro motivi d impugnazione e dell’infondatezza del quinto motivo (cfr. requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
La difesa dell’imputato, oltre a ribadire la fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso, ha richiamato – quanto al quinto motivo di impugnazione – la sentenza n. 111 del 2023 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzional dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima vengano richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen.; e dell 495, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indic nell’art. 21 disp. att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gl
avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni); e ha dedotto che NOME COGNOME non ha ricevuto avviso alcuno, non potendo di conseguenza ritenersi integrato il reato contestato (cfr. conclusioni scritte presentate ex art. 23, comma 8, cit.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, previa riqualificazione del fatto contestato ex art. 495 cod. pen., per le ragioni che di seguito si espongono, divenendo superflua ogni ulteriore considerazione.
Ne deriva che il fatto ascritto all’imputato sub specie dell’art. 496 cod. pen. – ossia l’aver falsamente dichiarato al Giudice, all’udienza di convalida del proprio arresto, di non essere percettore di reddito di cittadinanza – e del quale è stato ritenuto responsabile all luce del compendio in atti (in particolare, proprio sulla scorta di quanto rappresentato dal COGNOME, interrogato dal Giudice), deve essere sussunto nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 495 cod. pen.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue.
La Corte costituzionale:
– ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, connma 3, cod. proc. pe nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla pers sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att.; ed ha chiarito che, «per effetto di tale dichiarazione di illeg
costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall’interessato che non abbia ricevuto gl avvertimenti» sono «non utilizzabili nei suoi confronti» ai sensi del successivo comma 3bis;
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 495, comma 1, cod. pen., nel parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. p senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni (Corte cost. n. 111 del 6 aprile 2023).
Ne deriva che sono inutilizzabili le dichiarazioni in relazione alle quali il COGNOME è stato tratto a giudizio, per l’appunto aventi ad oggetto informazioni di cui all’art. cit., rese (anteriormente all’appena citata pronuncia costituzionale) senza aver ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cit. prima che esse gli venissero richieste (cf verbale dell’udienza del 14 settembre 2020).
Ragion per cui si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste (cfr. Sez. 7, n. 8820 del 22/11/2023 – dep. 2024, COGNOME Pacifici, n.m.).
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 495 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenz impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 02/07/2024.