False Dichiarazioni per Sussidi: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ottenimento di benefici economici statali è subordinato alla veridicità delle informazioni fornite dal richiedente. Le false dichiarazioni integrano un reato, ma cosa succede quando una condanna viene impugnata fino all’ultimo grado di giudizio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità del ricorso, sottolineando come la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte non sia sufficiente per ottenere un riesame.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una donna condannata in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni finalizzate a ottenere il cosiddetto reddito di cittadinanza. Nello specifico, la donna aveva omesso di comunicare un’informazione ostativa all’accoglimento della sua domanda: l’attività lavorativa svolta dal figlio, componente del nucleo familiare. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale.
I Motivi del Ricorso e le False Dichiarazioni
L’imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel ritenere provato l’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza di rendere una dichiarazione mendace. Secondo la ricorrente, non vi era prova della sua conoscenza dell’attività lavorativa del figlio. Inoltre, venivano contestate la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della donna, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e legale del ricorso presentato. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della condanna e l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche per la ricorrente.
Le Motivazioni: la Mera Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella natura dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate erano una “mera reiterazione” delle doglianze già formulate e respinte durante il processo d’appello. La difesa, infatti, si è limitata a riproporre le stesse questioni sulla consapevolezza della dichiarazione e sul presunto ruolo di un’impiegata dell’INPS, senza però criticare specificamente il ragionamento logico-giuridico con cui la Corte d’Appello aveva motivato il proprio rigetto.
La Corte ha inoltre specificato che le residue doglianze erano “del tutto prive di motivi a sostegno”, ovvero non argomentate in modo adeguato per un giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti (come l’attendibilità di un testimone), ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede implicitamente una nuova valutazione delle prove, senza evidenziare una chiara violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere tecnico e mirato. Non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici specifici, dove e perché la sentenza impugnata ha sbagliato nell’interpretare o applicare la legge. La semplice riproposizione di argomenti fattuali già respinti si traduce in un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione del ricorrente con l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure sollevate erano una mera ripetizione delle doglianze già formulate e respinte nel giudizio d’appello, e le restanti argomentazioni erano del tutto prive di motivi a loro sostegno.
La Corte di Cassazione ha riesaminato nel merito la consapevolezza della ricorrente nel fare la falsa dichiarazione?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha stabilito che la valutazione sull’elemento soggettivo e sull’attendibilità dei testimoni era stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello, e che il ricorso non presentava validi argomenti di diritto per mettere in discussione tale valutazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito di questa decisione?
Oltre alla conferma della condanna originale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIAGRANDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/09/2023, con cui la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente, dell’elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all’accoglimento della domanda, dell’attivit lavorativa svolta dal figlio, nonché con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche;
ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate in appello, sia quanto alla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE attività lavorative del figlio, sia anche quanto al ruolo asseritamente svolto dall’impiegata dell’RAGIONE_SOCIALE, avendo la Corte territoriale ritenuto attendibile la deposizione di quest’ultima, che aveva escluso qualsiasi proprio intervento diverso dalla ricezione dei dati e dalla loro trasmissione all’ente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato che le residue doglianze siano del tutto prive di motivi a sostegno; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024