False Dichiarazioni per il Reddito di Cittadinanza: L’Importanza della Completezza Patrimoniale
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 25698/2024, offre un importante chiarimento sulla responsabilità penale derivante da false dichiarazioni rese per ottenere benefici statali, come il reddito di cittadinanza. Il caso analizza la condotta di una richiedente che aveva omesso di indicare una quota di proprietà immobiliare, un’omissione che si è rivelata fatale per la sua difesa. Questa decisione ribadisce il rigore con cui la giurisprudenza valuta la completezza e la veridicità delle autocertificazioni, soprattutto quando sono in gioco risorse pubbliche.
Il Caso in Esame: Omissione di una Quota Immobiliare
Una cittadina veniva condannata dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019, per aver fornito informazioni non veritiere nella sua domanda per il reddito di cittadinanza. Nello specifico, la ricorrente aveva omesso di dichiarare di essere proprietaria di una quota (pari a 2/18) di un immobile. Sebbene la quota fosse minoritaria, il suo valore, sommato al resto del patrimonio, comportava il superamento della soglia massima di 30.000 euro prevista dalla legge per il patrimonio immobiliare. Tale omissione le aveva permesso di percepire indebitamente una somma totale di 14.186,84 euro.
I Motivi del Ricorso e le presunte false dichiarazioni
Di fronte alla condanna, la donna ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Vizio sull’elemento psicologico: Sosteneva di aver agito in buona fede, credendo che l’immobile in questione fosse di proprietà esclusiva della madre che vi abitava. In sostanza, negava di aver avuto l’intenzione di commettere il reato.
2. Richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto: In subordine, chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che il fatto fosse di lieve entità e quindi non meritevole di sanzione penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile con motivazioni nette e precise.
In primo luogo, i giudici hanno definito i motivi del ricorso come “del tutto inconsistenti”. Per quanto riguarda l’elemento psicologico, la Corte ha osservato un dato fattuale decisivo: la ricorrente aveva regolarmente dichiarato altri immobili di sua proprietà. Questo comportamento dimostrava chiaramente la sua piena consapevolezza della propria situazione patrimoniale e dell’obbligo di dichiarare tutti i beni posseduti. L’omissione della quota specifica non poteva quindi essere attribuita a una semplice dimenticanza o a un errore in buona fede, ma appariva come una scelta deliberata volta ad aggirare i limiti di legge.
In secondo luogo, la Corte ha escluso categoricamente la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il criterio dirimente è stato l’ammontare della somma indebitamente percepita: 14.186,84 euro. Un importo di tale entità, secondo la Corte, non può in alcun modo essere considerato “tenue”, poiché rappresenta un danno significativo per le casse dello Stato e contrasta con la finalità della norma, che è quella di tutelare la corretta allocazione delle risorse pubbliche a sostegno dei più bisognosi.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare: chiunque presenti una domanda per ottenere un beneficio pubblico è tenuto a un dovere di massima diligenza e trasparenza. Le omissioni, anche se relative a piccole quote di proprietà, vengono considerate penalmente rilevanti se determinano il superamento delle soglie previste dalla legge. La buona fede deve essere provata con elementi concreti e non può essere semplicemente presunta, specialmente quando il comportamento complessivo del dichiarante, come in questo caso, dimostra una piena capacità di comprendere e gestire il proprio patrimonio.
Perché è stata respinta la tesi difensiva della mancanza di intenzione di commettere il reato?
La Corte ha ritenuto la tesi non credibile perché la ricorrente aveva dichiarato correttamente altri immobili di sua proprietà. Questo dimostrava che era a conoscenza della sua situazione patrimoniale e degli obblighi dichiarativi, rendendo l’omissione specifica un atto consapevole.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa dell’importo significativo della somma indebitamente percepita, pari a 14.186,84 euro. La Corte ha ritenuto che un tale importo costituisse un danno rilevante e non potesse essere qualificato come un fatto di lieve entità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stata condannata alle pene di legge per il reato dell’art. 7, commi 1 e 3, dl. n. 4 del 2019;
Rilevato che l’imputata con un unico motivo di ricorso ha eccepito la violazione di legge e il vizi di motivazione con riferimento all’elemento psicologico perché credeva che l’immobile fosse di proprietà esclusiva della madre che lo abitava, e ha altresì chiesto l’applicazione dell’art. 131-bi cod. pen.;
Rilevato che i motivi sono del tutto inconsistenti: la Corte territoriale ha accertato che ricorrente aveva dichiarato altri immobili, mostrando così di conoscere la sua consistenza patrimoniale, ma aveva omesso di indicare i 2/18 dell’immobile ove abitava la madre il cui valore avrebbe comportato il superamento della soglia limite per gli immobili di euro 30.000; inoltre ha ritenuto che l’indebita percezione della somma di euro 14.186,84 escludeva la particolare tenuità del fatto;
Rilevato che la ricorrente non ha addotto alcun elemento concreto di valutazione in suo favore;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente