False Dichiarazioni Reddito di Cittadinanza: l’Ignoranza della Legge non Esclude il Reato
Compilare la domanda per ottenere un beneficio statale come il reddito di cittadinanza richiede la massima attenzione. Le false dichiarazioni reddito di cittadinanza integrano un reato, anche quando l’errore deriva da una presunta non conoscenza dei requisiti ostativi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: l’errore sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio si traduce in un errore sulla legge penale, che, secondo l’articolo 5 del codice penale, non esclude il dolo.
I Fatti: La Dichiarazione Omessa per il Reddito di Cittadinanza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino condannato in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza. Nello specifico, l’imputato aveva omesso di indicare nella domanda una condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), una condizione che preclude categoricamente l’accesso al beneficio.
La difesa aveva sostenuto la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, cioè il dolo, affermando che il proprio assistito non fosse consapevole che quella specifica condanna costituisse un impedimento. Tale tesi, tuttavia, non ha convinto i giudici di merito.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio di motivazione su due fronti:
1. Sull’elemento soggettivo: Ribadendo la presunta ignoranza circa il rilievo ostativo della sua condanna penale.
2. Sul trattamento sanzionatorio: Contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative.
La difesa ha cercato di sostenere che, poiché l’imputato si era già servito in passato dello stesso CAF per altre pratiche, quest’ultimo avrebbe dovuto essere a conoscenza della sua situazione, quasi a scaricare su terzi la responsabilità della dichiarazione mendace.
L’Errore sulla Legge non Scusa: L’analisi delle false dichiarazioni reddito di cittadinanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e meramente ripetitivo delle argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno sottolineato che il modulo per la richiesta del reddito di cittadinanza, sottoscritto dall’imputato, indicava chiaramente il rilievo ostativo di condanne per associazione mafiosa. L’avvenuta sottoscrizione del modulo è stata considerata prova sufficiente della consapevolezza.
Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica dell’errore del richiedente. La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024), secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione (…) si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen.».
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono nette. L’errore del cittadino non riguardava un elemento di fatto (come, ad esempio, un errore di calcolo sul proprio reddito), ma una norma di legge che stabilisce i requisiti per accedere a un beneficio. La disposizione che elenca i requisiti (art. 2 del d.l. n. 4/2019) integra il precetto penale (art. 7 dello stesso decreto). Di conseguenza, ignorarla equivale a ignorare la legge penale, condizione che, per principio generale del nostro ordinamento, non scusa.
Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state respinte. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata correttamente motivata dalla Corte d’Appello con riferimento ai gravi precedenti penali dell’imputato e al fatto che, al momento della domanda, fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Questi elementi hanno portato i giudici a formulare un giudizio negativo anche sulla prognosi di idoneità di pene sostitutive, ritenute inadeguate a perseguire le finalità rieducative e preventive.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di fondamentale importanza: la responsabilità personale nella compilazione di autocertificazioni e domande per l’accesso a benefici pubblici. Chi sottoscrive una dichiarazione si assume la piena responsabilità della veridicità di quanto attestato. L’eventuale ignoranza delle norme che regolano il beneficio non può essere invocata come scusante per sfuggire alle conseguenze penali di una dichiarazione falsa. Questa decisione serve da monito sulla necessità di informarsi accuratamente sui requisiti richiesti prima di presentare qualsiasi istanza alla pubblica amministrazione, poiché l’errore sulla legge non è una via di fuga dalla responsabilità penale.
Dichiarare il falso per ottenere il reddito di cittadinanza è reato anche se non si conoscono tutti i requisiti di legge?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’ignoranza o l’errore sui requisiti legali per ottenere il beneficio non è una scusante. Tale errore viene qualificato come “errore su legge penale” che, in base all’art. 5 del codice penale, non esclude il dolo e quindi la punibilità del reato.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche al ricorrente?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa dei gravi precedenti penali a carico del ricorrente e del fatto che, al momento della presentazione della domanda, egli era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Questi elementi sono stati considerati indicativi di una maggiore pericolosità sociale.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato “inammissibile”?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge. Questo può accadere, come nel caso di specie, quando i motivi presentati sono considerati manifestamente infondati o una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3370 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3370 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/01/2025, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Napoli Nord;
rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, dell’elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all’accoglimento della domanda, della condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di cui all’art. 416-bis, nonché alla mancat concessione delle attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva, ritualmente richiesta dal COGNOME;
ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni censure qui deducibili, avendo tra l’altro richiamato: l’avvenuta sottoscrizione del modulo da parte del COGNOME, ammessa anche da quest’ultimo; l’irrilevanza della mancata acquisizione del corrispondente modulo cartaceo; la chiara indicazione, nel modulo, del rilievo ostativo di eventuali condanne per associazione mafiosa; l’insussistenza di riscontri alla tesi difensiva secondo cui il COGNOME si sarebbe già servito presso il medesimo CAF, che era quindi in possesso dei suoi dati. Con specifico riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico, la Corte d’Appello ha poi correttamente richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito d cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 g 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, COGNOME Hadraoui, Rv. 286413 – 01);
ritenuto che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, incensurabilmente motivata con precipuo riferimento ai gravi precedenti a carico e al fatto che il COGNOME, al momento della domanda, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
ritenuto altresì che, in tale quadro, anche la prognosi di inidoneità dell sostitutive ad assicurare le finalità rieducative e preventive, doverosa formulata dalla Corte d’Appello con riferimento alla concreta fattispecie immune da criticità deducibili in questa sede (essendo manifestamente infondat l’assunto difensivo secondo cui l’imputato dovrebbe ritenersi sostanzialme titolare di un diritto alla sostituzione, in presenza di una pena detentiva durata e della “idoneità della misura richiesta rispetto alla finalità sanzion cfr. pag. 6 del ricorso);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma di Euro tremila in favore della Cassa delle immende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de t 5f1mende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025
Il Presidente