Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1528 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1528 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MANDATORICCIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 18.05.2023 che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’insussistenza del reato contestato per carenza dell’elemento soggettivo nonché perché doveva farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2017 e non a quella del 2018. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla misura del trattamento sanzioNOMErio.
Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso ed in particolare sulla inesatta individuazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.
Il ricorso è inammissibile. Riguardo alla questione della dichiarazione reddituale di riferimento, la deduzione si appalesa come del tutto generica, poiché il ricorrente non ha mai allegato di aver percepito redditi sotto la soglia prevista dalla legge nell’anno di imposta 2017. Quanto all’elemento soggettivo, è consolidato il principio secondo cui le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, o anche dal dolo eventuale, restando esclusa solo la responsabilità per colpa (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Sul punto, è stato esaurientemente argomentato dai giudici di merito che l’imputato ha omesso di indicare l’effettivo importo del reddito familiare, in larga misura maggiore rispetto a quello dichiarato, in considerazione della totale omissione dei redditi del coniuge ( la dichiarazione riporta un reddito pari ad C 3.058,40 anziché ad C 15.585,00). E’ dunque sorretta da forte tenuta logica l’argomentazione secondo cui il reddito del coniuge, pari al oltre 11.000 euro, non poteva essere ignorato dal ricorrente, rientrando indiscutibilmente nella sua sfera di conoscenza.
Relativamente al trattamento sanzioNOMErio, i giudici di merito hanno re motivazione non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressio tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, inv necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguit soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media editta (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/ 2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata ampiamente al dì sotto del medio edittale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamen di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 dicembre 2025.