Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30732 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA LICATA NOME nato a MAZZARINO il 24/10/1964
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge e correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, dell’omessa motivazione e dell’illogicità della stessa in punto di responsabilità “delle imputate” e quantificazione della pena; sarebbe mancato qualsiasi vaglio critico alle argomentazioni difensive, con pedissequa riproposizione delle motivazioni addotte dal primo giudice);
ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la decisione e comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provata la violazione della disciplina in materia di reddito di cittadinanza, anche per quanto concerne la sussistenza dell’elemento psicologico del reato; al cospetto del convincente e non manifestamente illogico apparato argomentativo, diversamente, le censure del ricorrente sono all’evidenza generiche per aspecificità in quanto attingono la sentenza impugnata senza tuttavia specificare quali siano i passaggi argomentativi affetti dai denunciati vizi; devesi, a tal proposito, ribadire che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 210157 – 01); in ogni caso, il fatto è stato correttamente sussunto nella fattispecie penale in esame, come già più volte affermato da questa Corte, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citat d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di . cittadinanza connotati di cripticità tali da far Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ritenere l’oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413
– 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuàli e della somma di
euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 aprile 2025
Il Consig re estensore GLYPH
Il Presidente