Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 7 co. 1 del d. I. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, per aver omesso di dichiarare la condanna definitiva per il reato associazione mafiosa a carico del componente del nucleo familiare COGNOME NOME, nonché lo stato detentivo dello stesso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadin
La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine a sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanz affermato che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazion difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che n esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integ precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto c ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali d ritenere l’oscurità del precetto, Sez.2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che l’ignoranza lamentata dall’imputato traduce in un errore di diritto sulla legge penale, il quale è inescusabile ai sensi dell’art pen. La Corte ha in particolare precisato che l’ignoranza o l’errore riguardo al possesso d requisiti per ottenere il beneficio costituisce errore sulla legge penale, e non che non sus alcun caso di ignoranza inevitabile della norma, posto che la disciplina relativa al reddi cittadinanza non presenta èlementi di oscurità tali da giustificare un’errata interpretazion precetto.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
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Il Presidente