Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 902 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 902 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 15/02/2024, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 7 d.l. 4/2019, 99 c.p., alla pena di anni 2, mesi 11 e giorni 17 di reclusione, rideterminava la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2.2. con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto di applicazione delle pene sostitutive.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno, non certo illogicamente, evidenziato (pag. 2) come l’imputato in ben 4 dichiarazioni, richieste per l’ottenimento del RDC, abbia omesso di indicare la proprietà di una imbarcazione da diporto di circa 12 metri nonchŁ il comodato di altra analoga imbarcazione, elementi dei quali lo stesso non poteva ignorare la natura ostativa (a pagina 3 si evidenzia come la dichiarazione di detti beni avrebbe determinato il rigetto della domanda).
La sentenza, poi, correttamente, richiama quella giurisprudenza (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El, Rv. 286413 – 01) secondo cui, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. (In
– Relatore –
Ord. n. sez. 17993/2025
CC – 12/12/2025
motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto).
La doglianza Ł pertanto generica e inammissibile.
3.2. Quanto al secondo motivo, la motivazione del diniego, fondato sull’entità del danno cagionato (oltre 20.000 euro) e la sussistenza di precedenti, non appare irragionevole, ma fa buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).
Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
La doglianza Ł quindi manifestamente infondata.
3.3. La terza doglianza Ł inammissibile in quanto, in disparte la motivazione resa dai giudici di appello, il difensore dell’imputato assente era privo di procura speciale.
Va infatti ricordato che la c.d. ‘Legge Cartabia’ ha previsto all’articolo 58 l. 689/1981 che «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale».
La richiesta era pertanto inammissibile per carenza di legittimazione attiva e l’inammissibilità «originaria» resta tale quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep.2015, Botta, Rv. 262700 – 01).
In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie per genericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, COGNOME, Rv. 219060 – 01), posto che essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, COGNOME, Rv. 212023 – 01).
In ogni caso la Corte di appello ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta, motivazione con cui il ricorrente non si confronta.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME