Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Ehigiator dedotto il vizio di motivazione (rectius, vizio di violazione di legge) ritenendo che la condanna inflittale dalla Corte territoriale, confermando la sentenza del tribunale, contrasti con la declaratoria di illegittimità costituzionale del requisito decennale per l’ottenimento del reddito di cittadinanza da parte di cittadini stranieri (Corte cost. n. 31/2025), conseguente alla sentenza della CGUE in causa C-2024/636 del 29/04/2024;
rilevato che lo stesso è privo di pregio, in quanto questa Corte ha già affermato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv. 288230 – 01); in particolare, risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente aveva dichiarato nella richiesta presentata il 5/02/2021, finalizzata al conseguimento del RDC, di essere residente in Italiana per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo; che, tuttavia, era emerso dagli accertamenti che la stessa era iscritta all’anagrafe della popolazione residente in Italia solo in data 14/07/2017, non risultando altre residenze in territorio nazionale in epoca precedente, ma solo l’attribuzione del CF in data 11/10/2017 e del domicilio fiscale in data 1/04/2017; che, pertanto, alla luce dell’esegesi normativa operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31/2025 e della richiamata sentenza della CGUE, il fatto deve considerarsi penalmente rilevante in quanto, pur essendo stato il periodo di residenza decennale ritenuto gravoso e non ragionevolmente correlato alla funzionalità principale della prestazione in oggetto, sicuramente la ricorrente non soddisfaceva nemmeno il periodo di residenza quinquennale (data domanda: 5/02/2021; iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia: 15/07/2017), termine di 5 anni, che invece è stato preso come riferimento temporale dal legislatore per la misura dell’assegno di inclusione (art. 2 del DL 48/2023), oltre che ritenuto dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e CCorte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
223/22, un periodo idoneo ad attestare adeguatamente il radicamento sul territorio;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili d colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 28/11/2025