Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4334 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4334 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3/4/2025, la Corte di appello di Milano, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’imputato e ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione per il reato previsto e punito dagli artt. 7 comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, e 99 cod. pen. GLYPH
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2.Avverso tale provvedimento l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione compendiato in un unico motivo in cui ha dedotto il vizio della motivazione per manifesta illogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta d falsità dichiarativa ascritta all’imputato.
Si censura la sentenza impugnata per avere fondato l’affermazione di responsabilità su dichiarazioni rese dall’imputato in sede di identificazione dibattimentale ai sensi dell’art. 21 delle norme di attuazione del cod. proc. pen., sebbene tali dichiarazioni debbano ritenersi inutilizzabili, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità dell’ar 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato pri della richiesta delle generalità e delle ulteriori informazioni previste dalla cita norma di attuazione.
Secondo la prospettazione difensiva, l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni, un’ottica di favor rei, priva il compendio probatorio di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza. La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, pertanto, viziata per illogicità manifesta là dove, pur dando atto dell’esistenza di una relazione della Guardia di Finanza attestante reddito pari a zero dell’intero nucleo familiare, perviene nondimeno a ritenere integrata la mendacia dichiarativa sotto il profilo reddituale.
Analogo vizio si denuncia con riferimento alla contestata falsità concernente composizione del nucleo familiare, atteso che la doppia conforme avrebbe omesso di spiegare in modo coerente come tale aspetto possa incidere causalmente sulla spettanza del beneficio, a fronte dell’accertata assenza di redditi.
Viene, inoltre, prospettata la mancanza di nesso di causalità tra le dichiarazioni ritenute false e la percezione del reddito di cittadinanza, poiché il beneficio sarebbe stato comunque concesso in ragione della situazione reddituale accertata, con conseguente ulteriore profilo di illogicità della motivazione.
Infine, si osserva che neppure potrebbe ipotizzarsi una diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 495 cod. pen., alla luce della medesima pronuncia della Corte costituzionale, che ha escluso la punibilità delle false dichiarazioni rese in assenza dei prescritti avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
La censura muove da un presupposto giuridico erroneo, là dove assume che le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di identificazione ai sensi dell’art. 21 dell disposizioni di attuazione del cod. proc. pen. riguardassero, o dovessero riguardare, le condizioni reddituali dell’interessato.
La disposizione di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen. individua le notiz che l’autorità procedente è tenuta a richiedere all’imputato o alla persona sottoposta alle indagini nel primo atto cui essi sono presenti, perseguendo una finalità eminentemente conoscitiva, volta a consentire una prima e complessiva valutazione della personalità del soggetto, del suo inserimento sociale e delle sue condizioni di vita, anche in funzione delle determinazioni processua sanzionatorie demandate al giudice.
In tale prospettiva il riferimento ai beni patrimoniali contenuto nell’art. 2 disp. att. cod. proc. pen. va inteso come strumentale all’acquisizione di elementi generali sulla condizione economico-sociale dell’imputato, e non già come introduzione di un obbligo di dichiarazione della situazione reddituale in senso tecnico atteso che la disposizione persegue una finalità meramente conoscitiva della condizione personale ed economico-sociale dell’imputato e non richiede né la quantificazione dei redditi percepiti, né l’adozione di forme tipizzate d autodichiarazione, né l’assoggettamento a un autonomo regime di verifiche e responsabilità, propri invece delle dichiarazioni reddituali previste da specifiche disposizioni di legge.
In ogni caso, a prescindere da quanto precede, il motivo si presenta radicalmente generico, avendo il ricorrente omesso di indicare il momento processuale, il contesto procedimentale, le modalità e il contenuto delle dichiarazioni asseritamente rese, nonché il concreto uso che ne sarebbe stato fatto ai fini dell’affermazione di responsabilità. Difetta, in particolare, qualsi allegazione idonea a consentire a questa Corte di verificare l’assenza degli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., l’effettivo impiego dell dichiarazioni quali fonti probatorie decisive e l’esistenza di un nesso argomentativo tra esse e il giudizio di colpevolezza, con la conseguenza che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023 si risolve in una mera enunciazione astratta di principio, priva di specifica attinenza al caso concreto e, come tale, inidonea a fondare un vizio censurabile in sede di legittimità.
2.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, in data 04/12/2025