False dichiarazioni: la Cassazione chiarisce quando il reato è consumato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione penale, offre un’importante delucidazione sul delitto di favoreggiamento commesso tramite false dichiarazioni. Il caso analizzato riguarda la condanna di un soggetto che aveva mentito alla polizia giudiziaria per proteggere il responsabile di un omicidio stradale. La pronuncia stabilisce principi chiari sul momento consumativo del reato e sull’attivazione delle garanzie difensive per il dichiarante.
I Fatti del Caso: Una Bugia per Coprire un’Imprudenza Fatale
Il procedimento nasce da un tragico incidente stradale con esito mortale. Durante le indagini, una persona viene sentita a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) e dichiara che il conducente del veicolo, al momento dell’impatto, non stava utilizzando il telefono cellulare. Questa affermazione si rivelerà falsa. Sulla base di questa menzogna, l’uomo viene imputato e condannato per il reato di favoreggiamento personale.
L’Analisi della Corte d’Appello e il Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato presenta ricorso in Cassazione, sollevando principalmente due questioni.
La Tesi Difensiva: Verbale Nullo per Mancanza di Garanzie
Il primo motivo di ricorso sosteneva la nullità del verbale di s.i.t. Secondo la difesa, nel momento in cui l’uomo è stato sentito, gli inquirenti erano già in possesso dei tabulati telefonici che provavano l’uso del cellulare da parte del conducente. Questo, a dire del ricorrente, costituiva un grave indizio di reità a suo carico per le dichiarazioni che si apprestava a rendere, facendo scattare l’obbligo di interrogarlo non più come testimone, ma come indagato, con tutte le garanzie previste dall’art. 63 del codice di procedura penale.
La Questione delle Attenuanti
In secondo luogo, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, ritenendo la pena sproporzionata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Sul primo punto, i giudici hanno chiarito un principio fondamentale: il reato di false dichiarazioni finalizzato al favoreggiamento è un reato istantaneo. Esso si perfeziona e si consuma nel momento esatto in cui la dichiarazione mendace viene resa all’autorità. Di conseguenza, prima di quel momento, non potevano esistere indizi di reità a carico del dichiarante per un reato non ancora commesso. Il semplice fatto che gli inquirenti avessero in mano elementi (i tabulati) che avrebbero potuto smentire le future dichiarazioni non era sufficiente a trasformare la sua posizione da testimone a indagato. Le garanzie dell’art. 63 c.p.p. non erano quindi applicabili. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e logica per negare le attenuanti, basandosi sulla gravità complessiva del fatto e sul suo disvalore sociale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione consolida un importante orientamento giurisprudenziale. Chi viene sentito come persona informata sui fatti ha l’obbligo di dire la verità. Il tentativo di sviare le indagini attraverso dichiarazioni false costituisce reato, che si consuma istantaneamente con la deposizione. Non è possibile invocare a propria discolpa la pre-esistenza di prove in mano agli inquirenti che potrebbero smentire il falso, poiché il reato non è ancora stato commesso. La sentenza ribadisce la gravità della condotta di chi ostacola la giustizia, specialmente in contesti, come quello dell’omicidio stradale, di elevato allarme sociale.
Quando si commette il reato di false dichiarazioni finalizzate al favoreggiamento?
Secondo la Corte, il reato si commette e si perfeziona nel momento esatto in cui la dichiarazione falsa viene resa all’autorità che sta conducendo le indagini.
Se la polizia possiede già prove che possono smentire un testimone, deve interrogarlo con le garanzie di un indagato?
No. La Corte ha chiarito che il possesso di elementi di prova da parte degli inquirenti, che potrebbero contraddire le future dichiarazioni di un testimone, non trasforma automaticamente quest’ultimo in un indagato, poiché il reato di false dichiarazioni non è ancora stato commesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto corrette sia la qualificazione del reato e la non applicabilità delle garanzie difensive, sia la motivazione della corte d’appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46580 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46580 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISERNIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, assumendo il ricorrente la nullità del verbale di s.i.t. contenente le false dichiarazioni che costituiscono il delitto di favoreggiamento, commesso dichiarando che il conducente di un automezzo (che aveva cagionato un omicidio stradale) al momento dell’incidente non stava parlando al cellulare; invero, il fatto che gli inquirenti avessero già acquisiti i tabulati nel momento in cui l’imputato è stato sentito a s.i.t. non comporta affatto che vi fossero indizi di reità giustificati l’adozione delle garanzie di cui all’art. 63 c.p.p.; nel caso di specie, il reato è stato commesso nel momento stesso in cui l’imputato ha reso le false dichiarazioni;
ritenuto che i motivi concernenti la sussistenza della particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello reso una adeguata motivazione su tali aspetti, fondata sul disvalore complessivo del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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