Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6455 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6455 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORBARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita fa relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia viz di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando di avere consentito, subito dopo avere reso false generalità, di identificare la propria pers mediante documento di riconoscimento, è manifestamente infondato, posto che il reato per cui si procede ha natura istantanea e prescinde dal “ritrovamento” successivo del documento identificativo, il quale, peraltro, veniva rinvenuto solo seguito di perquisizione. Le false dichiarazione erano state, peraltro, r dall’imputato dopo ripetute insistenze degli agenti verbalizzanti e, in ogni caso, pri di “consegnare” il suddetto documento di riconoscimento, lo stesso si era dato alla fuga (pag. 2 provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia viz di motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità p particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché, oltre a non essere consent dalla legge, perché costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è del tutto gener per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (il motivo non è pertinente). D’altronde, secondo l’orientamento d legittimità, «è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi median un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei viz di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 312 29/11/2023 Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285800 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 gennaio 2026
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