Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46397 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46397 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 495 cod. pen., per a falsamente, ai carabinieri intervenuti in occasione di un sinistro stradale, che il veicolo su cui viaggiava era un uomo di nazionalità straniera a lui sconosciuto, o proprietario dell’auto conseguenze amministrative dovute al fatto di trovarsi alla gu della patente.
Il ricorso, proposto per il tramite dall’AVV_NOTAIO, è affidato a tre mo
2.1. Erronea applicazione dell’art. 495 cod. pen., e vizio di motivazione, anche per delle prove, in ordine alla ravvisabilità del reato contestato; nella prospettazione dif di prova, secondo il canone del ragionevole dubbio, che il COGNOME fosse dell’autovettura, le incertezze della testimonianza dell’infermiera del servizio soccorso alle vittime del sinistro stradale, che si riverberano sulla sua complessiva le dichiarazioni, trascurate o travisate, dei testi della Difesa, avrebbero dovuto diverso e più favorevole convincimento dei giudici d’appello.
2.2. Vizi della motivazione in merito alle considerazioni svolte dalla Corte territori movente del reato, in assenza di certezze sulla identificazione dei soggetti nell’autov
2.3. Erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione de generiche, nonostante l’esclusione della contestata recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E’ principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell’apparato argomentativo, ma tenda a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici dell dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici manifesti, s di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
3.1. Nel caso di specie, al di là del vizio formalmente denunciato, il ricorrente mira nuova e più favorevole valutazione degli elementi di prova, una diversa ricostruzione ampiamente oggetto di vaglio e confutata dal giudice dell’appello, che ha, invece, pers ritenuto non plausibile l’assunto difensivo e, invece, sussistente il reato contestato
Nella sentenza impugnata è stato, infatti, ben posto un luce come il COGNOME, pienamente c della realtà dei fatti, invece, dichiarò che il conducente dell’autovettura sulla qual venne coinvolta in un sinistro, era straniero e sconosciuto; circostanza rivelatas
momento che risulta accertato che l’uomo alla guida era COGNOME NOMENOME c h e, ricoverato all’ospedale, venne ivi identificato.
Del tutto generica la deduzione in ordine al movente, che, come è noto, viene intesa quale causa psichica della condotta umana e stimolo che ha indotto l’individuo ad agire, da tenere distinto dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e voliz dell’evento, elemento in ordine al quale, come si è già osservato, la Corte di appello adeguatamente argomentato.
Il giudice a quo ha, dunque, dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entr i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 6 05/05/1967, COGNOME, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Adeguati e persuasivi anche gli argomenti che sorreggono la valutazione del trattamento sanzionatorio; in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, le argomentazioni de corte territoriale sono infatti esenti da manifesta illogicità, e sono quindi insindacabili nella sede, (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche perché, secondo consolidato canone ermeneutico, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimen ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valu (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di co emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammenda.
Così deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023
Consigliere estensore