False Dichiarazioni: Quando il Ricorso in Cassazione Viene Rifiutato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali riguardo l’ammissibilità dei ricorsi, in particolare nel contesto del reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Questa decisione offre spunti importanti su come devono essere strutturati i motivi di impugnazione per evitare una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per capire le ragioni dietro la conferma della condanna.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, per aver fornito false dichiarazioni a degli agenti di polizia. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, confermando la condanna per le dichiarazioni rese ai poliziotti ma assolvendolo per altre dichiarazioni, rese a un medico, perché il fatto non sussisteva. Insoddisfatto della condanna residua, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e le presunte false dichiarazioni
Il ricorso si basava su due argomentazioni principali:
1. Omessa Valutazione delle Condizioni dell’Imputato
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione. La difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente considerato le condizioni psico-fisiche in cui si trovava l’imputato al momento in cui aveva reso le dichiarazioni incriminate. Secondo il ricorrente, questo stato alterato avrebbe dovuto essere valutato come un elemento cruciale.
2. Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa riteneva che vi fossero elementi sufficienti per una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi presentati dalla difesa. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione, basandosi su principi consolidati della giurisprudenza.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno stabilito che le argomentazioni della difesa si risolvevano in “generiche affermazioni che riguardano circostanze di fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava sollevando una questione di legittimità (cioè di errata applicazione della legge), ma stava chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso in Cassazione serve a controllare la corretta applicazione delle norme, non a riesaminare il merito della vicenda.
Relativamente al secondo motivo, quello sulle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato. Per motivare il diniego di tale beneficio, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi a favore o contro, ma è sufficiente un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fornito una motivazione adeguata per il loro diniego, rendendo la doglianza dell’imputato inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere successo in Cassazione, non basta esprimere un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile formulare censure specifiche, precise e pertinenti, che mettano in luce un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione. Le affermazioni generiche e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti sono destinate a scontrarsi con una dichiarazione di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono troppo generici, si limitano a contestare la valutazione dei fatti (compito dei giudici di merito) o se sollevano questioni per le quali la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione legalmente sufficiente.
È sufficiente una motivazione sintetica del giudice per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi considerati decisivi o rilevanti, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. con riferimento per le false dichiarazioni rese ai poliziotti intervenuti gli ufficiali Ass. capo COGNOME NOME e Ass. capo COGNOME NOME e lo ha assolto perché il fatto non sussiste per le false dichiarazioni rese al medico;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento a quanto dedotto con il primo motivo d’appello circa l’omessa valutazione delle condizioni in cui versava l’imputato al momento in cui ha reso le dichiarazioni, si risolve in generiche affermazioni che riguardano circostanze di fatto;
Considerato che il secondo motivo, che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 – bis cod. pen., è inammissibile, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024