Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Parma il 24 ot 2016);
che in data 22 aprile 2024 il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositat memoria con la quale, in particolare, ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso in punto di dinie della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
che in data 22 aprile 2024 è stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente a firm del suo difensore,
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 173 e 175 cod. p pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale dichiarava di non pote accogliere l’istanza di remissione in termini ai fini della presentazione della richiesta ex art. 168bis cod. pen. in quanto non proposta nei termini di legge: infatti, estesa dall’art. 90, comma D.Lgs. 150/2022 la possibilità di richiedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova ai procedimenti già pendenti, anche in appello, la norma richiamata prevedeva, al contempo, che la relativa richiesta dovesse essere formulata, corredata dalla necessaria documentazione, alla prima udienza utile dopo il 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, e, comunque, entro 45 giorni da tale data, di modo che, poiché nel caso di specie la richiesta in parola, che andava presentata entro il 13 febbraio 2023, veniva formulat soltanto in data 9 maggio 2023, con motivi aggiunti, la stessa era certamente intempestiva (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla manca riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 496 cod. pen., è generico e manifestame infondato, posto che la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto secondo cui int reato di cui all’art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identifica fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria ide considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rives carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità person e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, ris all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, 262658; Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839) (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini d configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il g sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalit della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericol (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti ri (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato oltre al dato della gravità della condotta, l’abitualità del comporta dell’imputato, incline a violare le norme del codice della strada e ad usare l’inganno (com desumibile dai precedenti per omicidio colposo e per truffa) (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024