Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa il 08/05/2023 dal Tribunale di Marsala, con la quale NOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 n. 4 del 2019, commesso in Castelvetrano il 25/01/2021, per aver presentato domanda per il reddito di cittadinanza, dichiarando falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni mentre in realtà avendo fatto ingresso irregolare in Italia il 20/12/2016.
Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con cu contesta la interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025 ai fini de conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazi e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese co corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ri avendo la sentenza impugnata, dopo aver richiamato le pronunce della Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e della Corte costituzionale (sent. n 31 del 20 marzo 2025), correttamente affermato la responsabilità dell’imputato, poiché non risiedeva in Italia da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di accesso al sussidio in data 25/01/2021, avendo fatto ingresso in territorio italiano, per la prima volt data 20/12/2016.
Osservato, in proposito, che la decisione della Consulta n. 31 del 2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddit cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», precisando che proprio la durata decennale aveva determinato l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, definita dopo l’introduzione della misura del “reddi inclusione” ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole», ai sensi dell’art. 3 Cost., dalla stessa costituzionale nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la ‘relativa stabilità d presenza sul territorio’; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dal 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stes sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e 223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che testimoni «radicamento del richiedente nel paese in questione».
Ritenuto che la decisione si pone in sintonia anche con i principi affermati da questa Cort secondo cui «In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadina il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, d
legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai princi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ne sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito d precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato» (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv. 288230; nello stesso senso, Sez. 3, n. 26397 del 03/06/2025, COGNOME, non mass., Sez. 3, n. 23452 del 28/05/2025, Afloroaie, non mass.).
Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il profil vizio di motivazione, della mancanza di prova della falsità della dichiarazione e della riferi della stessa all’imputato, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato, sul punto, l’indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui «integra il delit all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 mar 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un’istanza inoltrata in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE funzione dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previ dall’art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale atteso che l’irrituale sottoscrizione, non determinando l’inesistenza della richiesta, no preclude di produrre l’effetto costituito dall’erogazione del sussidio» (Sez. 3, n. 32763 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736, la quale, in motivazione, ha tra l’altro precisato che «in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quel secondo cui il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici Sez. U, 7299 del 30/06/1984, COGNOME, Rv. 165607, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 280151; nello stesso senso, Sez. 3, n. 36074 del 30/09/2025, COGNOME, non mass., là dove la domanda dell’imputato, inoltrata per via telematica e non sottoscritta, era stata formalment acquisita e protocollata dall’RAGIONE_SOCIALE ed aveva costituito presupposto per l’erogazion effettivamente avvenuta, del reddito di cittadinanza). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertant sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merit che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratori dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616
cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibil stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.