False Dichiarazioni Patrocinio: Omettere i Redditi del Coniuge Costa Caro
Quando si richiede l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, l’onestà e la completezza delle informazioni fornite sono cruciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito le gravi conseguenze penali per chi compie false dichiarazioni patrocinio, sottolineando come anche l’omissione dei redditi del coniuge convivente integri pienamente il reato. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso: L’Omissione dei Redditi Familiari
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato, nel presentare la domanda per essere ammesso al gratuito patrocinio, aveva omesso di dichiarare i redditi percepiti dalla moglie convivente, la quale riceveva un’indennità di disoccupazione agricola. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna emessa in primo grado. L’uomo ha quindi deciso di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
I Motivi dell’Appello e le False Dichiarazioni Patrocinio
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello deducendo due vizi:
1. Vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico: Secondo la difesa, l’omissione non era stata intenzionale (dolosa), ma frutto di una mera negligenza (colposa). Si cercava quindi di ottenere una diversa lettura delle prove per escludere la volontà di commettere il reato.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione sull’applicazione della recidiva: Il secondo motivo criticava il modo in cui i giudici di merito avevano applicato l’aggravante della recidiva, ritenuta non sufficientemente motivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa.
Sull’Elemento Psicologico del Reato
In merito al primo motivo, i giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione non è la sede adatta per richiedere una nuova valutazione dei fatti del processo. Stabilire se l’imputato abbia agito con dolo o con colpa è un accertamento di merito, di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello. Poiché la sentenza impugnata aveva logicamente motivato la ragione per cui l’omissione era da considerarsi volontaria, la Cassazione non poteva intervenire.
Sulla Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha osservato che i giudici d’appello non si erano limitati a prendere atto dell’esistenza di precedenti penali. Al contrario, avevano specificato che si trattava di precedenti “specifici” e li avevano valutati come un chiaro indicatore di una “allarmante personalità criminale”. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e conforme ai principi di diritto, che richiedono al giudice di valutare la reiterazione dell’illecito come sintomo di pericolosità sociale, tenendo conto della natura dei reati commessi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, il principio della insindacabilità del merito nel giudizio di legittimità: la Cassazione valuta la corretta applicazione della legge, non ricostruisce i fatti. La Corte d’Appello aveva accertato che l’omissione dei redditi della moglie era avvenuta, e questa valutazione fattuale non poteva essere messa in discussione. In secondo luogo, riguardo alla recidiva, la decisione si allinea all’orientamento secondo cui la sua applicazione non è automatica ma richiede una valutazione sostanziale da parte del giudice. In questo caso, la Corte d’Appello aveva compiuto tale valutazione, collegando i precedenti specifici a un giudizio di maggiore pericolosità del soggetto.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la linea dura nei confronti delle false dichiarazioni patrocinio. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. L’insegnamento pratico è chiaro: la massima trasparenza è d’obbligo nella compilazione delle istanze per l’accesso a benefici statali. Le omissioni, anche se riguardanti i redditi di altri membri del nucleo familiare, non sono tollerate e possono portare a una condanna penale, con conseguenze economiche e personali significative.
Omettere il reddito del coniuge convivente nella domanda di patrocinio a spese dello Stato costituisce reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’omissione di redditi rilevanti, come quelli del coniuge convivente, integra il reato di false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002.
È sufficiente che un giudice menzioni l’esistenza di precedenti penali per applicare l’aumento di pena per la recidiva?
No, secondo la Corte non basta un semplice richiamo. Il giudice deve valutare concretamente i precedenti, come in questo caso, sottolineandone la specificità e la capacità di indicare una “allarmante personalità criminale” per giustificare l’applicazione della recidiva.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare se ho agito con dolo o con colpa?
No, il ricorso per cassazione non permette una nuova valutazione dei fatti o dell’elemento psicologico (dolo/colpa). La Cassazione si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter riesaminare le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 10 marzo 2016 dal Tribunale di Palmi in relazione al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Palmi il 23 aprile 2013.
Considerato che il ricorrente deduce: con il primo motivo, vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato; col secondo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’applicazione della recidiva.
Rilevato che il primo motivo è volto ad ottenere dalla Corte di legittimità una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie, che avvalorerebbe l’atteggiamento colposo, non consentita in questa fase del giudizio. Rilevato, infatti che, come emerge dalla sentenza impugnata, nel dichiarare il reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, COGNOME omise ogni riferimento ai redditi della moglie con lui convivente che, pure, percepiva una indennità di disoccupazione agricola.
Ritenuto, quanto all’applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, che la Corte di appello non si è limitata a richiamare l’esistenza di precedenti penali: ha sottolineato che si tratta di precedenti specifici e li ha considerati tali da «delineare una allarmante personalità criminale». Ritenuto pertanto che, pur con motivazione sintetica, la Corte territoriale si sia uniformata ai principi di diritto che regolano la materia valutando la reiterazione dell’illecito quale sintomo di pericolosità e tenendo conto della natura dei reati e del tipo di devianza che indicano (sull’argomento: Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere stensore
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Il Preidnte’