False Dichiarazioni Patrocinio: La Cassazione Conferma la Condanna
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, tutelato anche attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, per beneficiarne è necessario dimostrare la propria condizione di non abbienza attraverso dichiarazioni veritiere e complete. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito il rigore necessario nel compilare tali richieste, sottolineando come le omissioni, anche se giustificate con la presunta ignoranza, possano portare a una condanna per il reato di false dichiarazioni patrocinio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato aveva presentato un’istanza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, omettendo di dichiarare la situazione reddituale di un membro del suo nucleo familiare anagrafico: sua madre.
La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. La tesi difensiva si basava sull’assunto che l’imputato non fosse a conoscenza del fatto che la madre, convivente, non lavorasse e non producesse alcun reddito. Si tentava, in sostanza, di far leva sulla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della falsa dichiarazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle false dichiarazioni patrocinio
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che le argomentazioni della difesa non superavano il vaglio di ammissibilità, poiché non denunciavano un reale errore di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
L’analisi dell’Elemento Soggettivo
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento soggettivo del reato. La Corte di Cassazione ha avallato il ragionamento, definito logico e conferente, della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva escluso che il ricorrente potesse non essere a conoscenza della situazione economica della madre. Essendo la madre inserita nella sua famiglia anagrafica e convivente con lui, risultava del tutto inverosimile che egli non sapesse che non lavorasse e, di conseguenza, non producesse reddito. L’omissione nella dichiarazione, pertanto, non poteva che essere considerata cosciente e volontaria.
La Distinzione tra Vizio di Legge e Riesame del Merito
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di Cassazione: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Le doglianze del ricorrente sono state interpretate come una sollecitazione a sovrapporre un apprezzamento dei fatti diverso da quello, non manifestamente illogico, del giudice di merito. Tale richiesta è stata giudicata inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure mosse non rappresentavano una vera e propria violazione di legge, ma un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito. In secondo luogo, la motivazione della sentenza d’appello è stata considerata solida e logicamente ineccepibile, soprattutto riguardo alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato. L’argomentazione secondo cui una persona che vive sotto lo stesso tetto con la propria madre possa ignorare la sua condizione di inattività lavorativa e di assenza di reddito è stata ritenuta palesemente infondata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui chi richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha l’onere di fornire una dichiarazione completa e veritiera della situazione economica di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. La decisione chiarisce che la giustificazione basata sulla ‘non conoscenza’ dello stato economico di un familiare convivente difficilmente può essere accolta, specialmente in contesti di stretta convivenza. Per i cittadini, ciò significa prestare la massima attenzione e diligenza nella compilazione delle istanze, poiché un’omissione può avere conseguenze penali significative, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato se non si dichiara la situazione economica di un familiare convivente?
No. Omettere informazioni sulla situazione reddituale dei familiari conviventi può integrare il reato di false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come confermato in questo caso.
Posso giustificare un’omissione nella domanda di patrocinio affermando di non conoscere la situazione economica di un familiare che vive con me?
Generalmente no. La Corte ha ritenuto illogico e inverosimile che una persona non conosca la circostanza che un familiare convivente, come una madre, non lavori e non produca reddito. Tale presunta ignoranza non è considerata una scusante valida.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che l’unico motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa: la Corte di appello, soffermandosi sull’elemento soggettivo del reato, ha escluso, con argomentare logico, che il ricorrente non conoscesse la circostanza che la madre, inserita nella sua famiglia anagrafica, non lavorasse e non producesse redditi.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Preid ne