Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la c ricorrente per il reato di cui all’art. 95 DPR n.115)2002,
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configur reato, alta sussistenza dell’elemento soggettivo e alla esclusione della causa di no cui all’art. 131 bis cod. proc. pen.
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente i pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittim invero, alla dedotta non configurabilità dell’illecito perché non era sta documentazione ISEE la Corte territoriale, rispondendo al motivo di gravame in que nuovamente reiterato, ha rilevato che il reato si configura con la presentazione sottoscritta in cui si dichiara di fruire di un reddito inferiore (difatti tanto è s la concessione del patrocinio, fr. Sez. 4, a. 22110 del 14/03)2023 Rv. 284643 – 01).
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha ripropos questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giuri questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute inf giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. t.a mancanza d del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericit indeterminatezza, ma anche per fa mancanza di correlazione tra le ragioni argoment decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal moment quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. pro inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cann non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 24010 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Bur 230634; sez. 4, n. 15497 del 221212002, COGNOME, Rv. 221693). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Relativamente, inoltre, alla dedotta mancanza dell’elemento soggettivo, la Co argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico, osservando che il reddit familiare proveniva da lavoro dipendente, e risultava dunque dal CUD e non da di ricostruzioni, né era emerso il commercialista escusso come teste fosse stato i compito di provvedere ad una consulenza al fine di determinare l’esatto ammontare de né che avesse indotto in errore il ricorrente: tanto vale ad escludere la insussi
che, come emerge dalla giurisprudenza citata dal ricorrente medesimo, è generico e p rivestire la forma dei dolo eventuale ( Sez. 4 -‘ n. 37144 dei 05)0612019 Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 – 01). Infine, relativamente all’applic dell’art. 131 bis, la Corte ha rilevato l’elemento ostativo costituito dai due prece COGNOME, con argomentazione neppure censurata sul punto dal ricorrente.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il ConTigliere estensore
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