Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORUNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha confermato sentenza del Tribunale di Oristano con cui COGNOME NOME era sta condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 20 maggio 2022, n. 115.
L’imputata, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione dell sentenza della corte d’appello di Cagliari per tre diversi motivi di ricorso: con il primo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento delle risultanze processuali, per non aver considerato il giudice di merito che l’imputata abb agito versando in errore; con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione, per aver il giudi d’appello omesso ogni motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod.pen; con il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al mancat
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato, in quanto risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivo gi dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quant omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altr Rv. 24383801). La corte distrettuale, infatti, motiva diffusamente sia in fatto in diritto in punto di rigetto della prospettazione difensiva relativa eventuale errore dell’imputata (v. pagg. 7-8-9 sent. impugnata). In particolar la corte ha sottolineato che la COGNOME ha sottoscritto la dichiarazione, assum così la diretta riferibilità di quanto rappresentato alle autorità procedenti; con motivazione priva di fratture logiche e corretta in punto di diritto, esclu sussistenza dell’errore scusabile, in primo luogo perché, a fronte di dichiarazione presentata nel febbraio 2017, l’anno di riferimento, per legge, n poteva che essere l’anno 2015, non essendo ancora disponibile la dichiarazione per l’anno 2016; poi perché le stesse prospettazioni della ricorrente in ordin dedotto errore erano contraddette nei fatti, avendo la stessa dichiarato lavorare nei mesi estivi presso gli alberghi della costa, mentre nel 2016, mesi estivi, la COGNOME era stata sottoposta alla misura dell’obbligo di dimo proprio comune, che si trovava nell’entroterra. Infine, la Corte ha escl
l’ignoranza cd ” inevitabile” (Corte cost., sentenza n.364/1988), richiamando criteri tracciati dalla Consulta quali la obiettiva oscurità del testo normat gravi contrasti di giurisprudenza, le “assicurazioni erronee”, nel caso di spe palesemente non sussistenti.
Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto si riso in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedott in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, R 24383801). La corte distrettuale motiva adeguatamente in punto di rigetto delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e della gravità del fat della condotta processuale tenuta dall’imputata. Il giudicé di merito, dunque, è conformato all’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fi della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenu ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti di prepondera rilevanza (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 così massimata: «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevan ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ul possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/202 Rv. 279549). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Relativamente alla doglianza relativa al mancato esame dell’applicaiione della causa di non punibilità, va rammentato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a un specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti da complessiva GLYPH struttura GLYPH argomentativa GLYPH della GLYPH sentenza (Sez. 4 – n. 5396 del 15/11/2022,Rv. 28409601;Sez. 5 – , n. 6746 del 13/12/2 018, Rv. 275500) . Quanto sopra riportato in merito alla diffusa motivazione i ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche riguarda i medesim parametri da valutare in ordine alla applicabilità del 131 bis, comportandone il diniego. Invero, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della puni per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il g
sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri d all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutt gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di que ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Il’Consiglire estensore E l/,
Il Pres’ ente GLYPH r