Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11562 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11562 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che aveva condannato COGNOME NOME a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 495 cod.pen. per avere attestato falsamente, agli ufficiali in servizio presso il Commissariato di polizia, la propria data di nascita, in particolare indicando, in sede di dichiarazioni rese a seguito di sua convocazione per una denuncia, di essere nato nel DATA_NASCITA anziché nell’anno DATA_NASCITA.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo la tesi difensiva sulla presunta inidoneità della condotta a trarre in inganno e rigettando la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. oltre che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
COGNOME NOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore affidato a tre motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia travisamento del fatto e illogicità della motivazione deducendo che la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto dei motivi di impugnazione ritenendo non contestata la falsa dichiarazione rilasciata dall’imputato.
2.2. Con secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ritenuto perfezionato il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale nonostante l’inidoneità delle medesime dichiarazioni a trarre in inganno le forze dell’ordine. Deduce, in particolare, che l’imputato era stato convocato in caserma e che nel biglietto di invito risultavano indicate le sue esatte generalità.
2.3. Con terzo motivo denuncia illogicità e mancanza di motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, rispetto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
1.Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa si duole che la Corte territoriale avrebbe ritenuto incontestata la falsità della dichiarazione rilasciata dall’imputato mentre tale falsità era stata prospettata su un piano meramente ipotetico e ricollegata comunque alla inidoneità della condotta, così come contestata, a trarre in inganno . Dalla lettura dell’atto di appello risulta che l a difesa aveva dedotto che ‘anche a volere ritenere che il Tedesc hi abbia volutamente dichiarato un anno di nascita diverso da quello reale, in ogni caso il suo falso era inidoneo a trarre in inganno le forze dell’ordine’ . A fronte di tale sviluppo argomentativo, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il fulcro della deduzione difensiva fosse diretto a essenzialmente a censurare la ritenuta idoneità della dichiarazione resa dall’imputato a trarre in inganno e deve escludersi ogni possibilità di errore o fraintendimento da parte dei giudici di appello nella individuazione della effettiva consistenza delle doglianze difensive.
2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Le doglianze difensive, con cui si ripropone il tema della inidoneità della condotta a trarre in inganno, tendono ad ottenere una rilettura delle risultanze istruttorie ed una rivalutazione delle stesse, inibite a questa Corte. La Corte territoriale, peraltro, ha evidenziato che l’accertamento della falsità della dichiarazione resa dall’imputato è conseguito esclusivamente al rilievo di un atteggiamento ‘ di sospetta incertezza ‘ del medesimo nel declinare le proprie generalità, dopo che lo stesso aveva dichiarato un anno di nascita diverso da quello effettivo, tanto da indurre gli operatori di p.g. a compiere accertamenti specifici sul punto; tale considerazione si pone in contrapposizione rispetto alla censura difensiva che rimane prospettata in termini generici e senza indicazione di alcun elemento da cui desumere concretamente l’inidoneità della dichiarazione resa dall’imputato sulle proprie generalità a trarre in inganno. Occorre, inoltre, ricordare che il reato di cui all’art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità personali. La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta rese, in ragione della funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reato e ledono il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep. 2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest’ultimo di accertare la reale identità dell’agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990).
L’assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimi voluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti. Sono, invero, inammissibili tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01)
3.Il terzo motivo è fondato solo rispetto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
È inammissibile la richiesta di declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131 -bis cod.pen. La sentenza di appello ha fornito una risposta esauriente e del tutto immune da vizi considerando l’insussistenza dei presupposti per ritenere occasionale la condotta in quanto realizzata in occasione di accertamenti effettuati dalla p.g. valorizzando il contesto in cui il reato è stato commesso- in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria- e dando rilievo, al fine di escludere la riconducibilità nella condotta nell’alveo dell’art. 131 bis cod.pen., anche ai precedenti penali che hanno fatto desumere una spiccata tendenza dell’imputato alla inosservanza della legge penale. Nella sentenza di primo grado risulta, inoltre, sottolineato che il teste di p.g. ha riferito che, a seguito di accertamento sullo SDI, è emerso che, anche in altre precedenti occasioni, l’imputato ha reso generalità false o incomplete (pag. 2 della sentenza di primo grado).
È fondata, invece, anche la doglianza espressa sul vizio di motivazione rispetto alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte – che va ribadito anche a seguito delle modifiche apportate all’istituto dalla c.d. riforma Cartabia – la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102). Quando motiva sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381). Il giudice, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni, può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall’epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348); tuttavia, è imprescindibile, come imposto dal primo comma dell’art. 58 legge n. 689/82, una valutazione sull’idoneità delle pene sostitutive invocate ad assicurare una ‘ rieducazione del condannato’ oltre che ‘la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati’.
Nella fattispecie in esame, la motivazione espressa dalla sentenza impugnata si è limitata ad un generico richiamo ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. senza alcun riferimento ad una prognosi negativa legata alla rieducazione e alla recidivanza, e alla indicazione delle ragioni per le quali sia stato escluso che la pena pecuniaria, determinata tenendo conto delle possibilità economiche del reo, possa comunque risolversi in un valido strumento rieducativo e preventivo.
Ne consegue la fondatezza della doglianza sul punto.
La sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente al diniego di applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così è deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
COGNOME