Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricNOME proposto da COGNOME NOME, nata a Mesagne il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricNOME; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricNOME; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2023, la Corte d’appelli: di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dell’ 1 luglio 20:19, previa riqualificazione dei reati ascritti ai capi C) e D) nella fattispecie di cui El l’art cod. pen., ha assolto l’imputata dal reato di cui al capo C), perché il fatto non sussiste, e ritenuta la continuazione fra i residui reati, ha rideterminato a pena in anni quattro e mesi sei di reclusione, con condanna alle spese in fa’ (ore della parte civile costituita, Comune di RAGIONE_SOCIALE.
L’imputata è stata condannata: per il reato di peculato di cui al rapo A) perchè nella qualità di incaricato di pubblico servizio, quale amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE” a totale partecipa; ione del Comune di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la gestione di farmacie cor unali, si appropriava di almeno 217 mila euro, attraverso plurimi fittizi paga menti in contanti mai eseguiti, nonché, attraverso la riscossione di un compens: mensile maggiorato della ritenuta d’acconto non detratta del 20%, e per non avere restituito il 30% degli emolumenti in ragione delle perdite di esercizio; por il reato di calunnia di cui al capo B) per avere accusato il liquidatore a lei *subenti ato dal 3 gennaio 2013 di avere apposto la sua firma falsa su un documento dtestante l’avvenuto pagamento per cassa, falsamente dichiarando che si trottava di pagamenti effettuati dopo la cessazione dalla carica (in data 17, 23 e 30 licembre 2012), inoltre, per averlo accusato di aver falsificato la fattura del 1 gennaio 2013 che era stata invece effettivamente da lei emessa, relativa al suor:ompenso del mese di dicembre 2012; ed infine, per il reato di cui al capo Ci di false attestazioni al pubblico ministero sulle proprie qualità personali, avendo dichiarato di avere conseguito una laurea triennale in farmacia.
Ha presentato ricNOME per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata, fornulando i motivi di seguito esposti.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con rifer mento al trattamento sanzionatorio, per il riferimento al minimo edittale della pen prevista per il reato di cui all’art. 314 cod.pen. senza considerare la modifica legislativa intervenuta con la legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha innalzato detto minimo da tre a quattro anni, e tenuto conto dell’imputazione contestata “a decorrere dall’anno 2010 e fino al 20 febbraio 2013”.
Censura, inoltre, la sentenza per motivazione apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche senza considerare gli elementi ‘avorevoli costituiti dal buon comportamento processuale, avendo l’imputata ac:ettato di sottoporsi ad esame, e dal lasso di tempo decNOME dai fatti, commessi oltre un decennio NOMEno.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione per l’omessa valutazione degli elementi materiali delle condotte di peculato con riferimento all’accertamento delle sottrazioni di denaro dalle casse sociali, considera to che dal conto corrente intestato alla società ed in uso esclusivo dell’imputata r on risulta che siano stati operati dei prelievi di denaro contante, e dunque la s Atrazione potrebbe essere avvenuta attraverso l’appropriazione degli incassi non versati in cassa.
Sotto tale profilo si censura la motivazione del rigetto della richies:a d perizia contabile per le irregolarità contabili e la cattiva gestione ec )n contabile degli anni precedenti all’incarico dell’odierna imputata, nessa ricostruire il flusso di cassa in assenza della nota prima cassa.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio del motivazione per l’omessa applicazione della causa di non punibilità in re azion reato di cui all’art. 495 cod.pen. (capo D), per inosservanza delle dispcsizi cui agli artt. 64 e 66 cod. proc. pen. come interpretate dalla sentenza della Cost. n. 111 del 5 giugno 2023.
In particolare, obietta il ricorrente che le informazioni sulle propi -e qualità personali vanno tenute distinte da quelle sulle generalità sottoposte all’obbl dire la verità, non rientrando tra le qualità personali necessarie all’ident i e, in secondo luogo, la Corte di appello ha errato nel ritenere che l’av ris facoltà di non rispondere ad alcuna domanda fosse riferito anche alle iomand sulle predette qualità personali, essendo stato verbalizzato dopo che er mo s già rese le risposte su dette domande e solo prima di iniziare l’interro g itorio sul merito delle accuse.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relaziono al rea di calunnia per vizio della motivazione nella parte in cui non affronta i prolili all’accertamento della consapevolezza dell’imputata di denunciare una person che sapeva essere innocente.
La motivazione si dedica solo al tema della calunnia indi etta p l’individuazione del soggetto incolpato ingiustamente senza affrontare il t , Tna della consapevolezza della falsità delle firme apposte sui documenti disonosci dall’imputata e prodotti in giudizio dal dottAVV_NOTAIO COGNOME, accusato indirettamen esserne l’autore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricNOME non può essere ritenuto inammissibile, dovendosi colsidera i motivi dedotti in parte infondati ed in parte generici rispetto ai profil rivalutare le risultanze istruttorie, rispetto alle quali non sono ravv travisamenti oggettivi, né illogicità evidenti nelle argomentazioni po fondamento della conferma del giudizio di responsabilità per i reati di calun peculato e per le false dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria sulle propri personali.
Occorre, tuttavia, subito rilevare che i reati di calunnia e false dichiaraz cui ai capi B) e D) si sono estinti per decNOME del termine di prescrizione, mat
dopo la pronuncia della sentenza impugnata ma rilevabile in questa sede i ragione della ritenuta ammissibilità del ricNOME con riguardo ai predetti capi.
Tenuto conto dei periodi di sospensione per un totale di 866 giorni per effetto dei rinvii delle udienze disposti durante i giudizi di primo e secondo grado (udienze del 23/1/2017, 12/6/2017, 4/02/2019 nel primo grado; 5/07/2021,28/D2/2021, 27/06/2022, 12/06/2023 nel giudizio di appello) il termine ma ;simo di prescrizione di sette anni e mesi sei per il reato di calunnia, commesso i l data 25 febbraio 2014, è decNOME in data 8 gennaio 2024, mentre per il reato di false attestazioni di cui all’art. 495 cod. pen., commesso il 2 aprile 2014, è iecNOME il 15 febbraio 2024.
Non ravvisandosi i presupposti per pronunciare una ser .enza di proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art.129, comma 2, cod. proc pen., ed essendo la costituzione della parte civile del Comune di RAGIONE_SOCIALE relativa unicamente al reato di peculato, non è necessaria una valutazione api: rofondita dei motivi di ricNOME afferenti alla responsabilità penale per le suddette imputazioni, essendo sufficiente la disamina dei relativi motivi al se o fine di escludere l’inammissibilità del ricNOME che renderebbe irrilevante la maturata prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello.
A tale proposito si osserva con riguardo alla calunnia che la motivai: one della sentenza impugnata è effettivamente incentrata solo sul profilo di maggiore criticità afferente alla mancata indicazione nella denuncia della persona lie’ nuovo liquidatore della società (COGNOME NOME) quale soggetto accusato li essere l’autore delle falsificazioni delle firme che la denunciante aveva disconosc uto come proprie, senza dare conto delle ragioni per le quali l’imputata è stat: ritenuta consapevole della falsità di dette accuse.
Si tratta, tuttavia, di un profilo che non è stato illustrato perché ri:enuto g implicitamente provato dalle risultanze emerse nel cNOME degli accertam miti svolti dalla Guardia di Finanza sulla riconducibilità all’imputata delle sottrazioni di denaro per gli importi corrispondenti ai pagamenti registrati in contabilità come avvenuti per cassa nel periodo in cui la nomina del liquidatore non era ancora operativa e quando era l’imputata ad occuparsi dei pagamenti.
La consapevolezza della falsità di quanto denunciato è una circostanza che è stata logicamente dedotta dalla finalità di quelle denunce volte a negare le appropriazioni sottese ai mancati pagamenti per cassa che erano stai: smentiti dalla società creditrice, che mai aveva autorizzato la riscossione di pag3menti in contanti per le proprie forniture di RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, avendo la stessa imputata dichiarato che detti documenti non potevano essere stati da lei sottoscritti perché riferiti a dei pagamenti eseguiti nel periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratora ed alla
nomina del liquidatore, la falsità di tale denuncia e la consapevolezza di accusare indirettamente il liquidatore NOME COGNOME, che quei documenti ave%a fornito agli inquirenti, sono circostanze che sono state ritenute interdipendenti tra loro, una volta appurato che i pagamenti, al contrario di quanto dalla stessa dichiarato, erano riferiti al periodo in cui la nomina del liquidatore non era ancora e ficace e, quindi, quando era l’imputata ad esercitare i poteri di amministrazione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al medesimo profili) relativo alla falsa denuncia di non aver emesso la fattura relativa al pagamento cid proprio compenso relativo al mese di dicembre del 2012.
Si tratta di doglianze infondate e che, tuttavia, in quanto inte ranti un motivo di ricNOME non manifestamente infondato in ragione della mancata esplicitazione delle argomentazioni poste a fondamento della conferma delle valutazioni operate sul punto dal Giudice di primo grado, non possono ritenersi inammissibili con la conseguente rilevanza del termine di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Con riferimento al motivo dedotto in relazione al capo D), occorre osservare che la questione sebbene priva di fondamento appare annmissi,: ile come motivo di ricNOME perché investe un profilo di carattere non solo proces uale ma anche sostanziale che merita di essere esaminato.
Con la citata sentenza n.111 del 2023 è stato dichiarato costituzior almente illegittimo l’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede – secondo l’interpretazione consolidata costituente diritto rivente che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle h idagini all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Ed è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le info -mazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano 5;:ati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. pr . )c. pen., abbiano reso false dichiarazioni.
È stato osservato dalla Corte Costituzionale che le norme internazi , : nali che tutelano i diritti umani consentono che si possa imporre ad una persona sc spettata di aver commesso un reato il dovere di indicare all’autorità che procede l proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), ma non anche il dovere di fornire ulteriori informazioni di carattere personale, non essendovi per l ndagato o l’imputato alcun obbligo di collaborare con le indagini e il processo i] proprio carico.
Per garantire una tutela effettiva a questo diritto, è stato percid ritenuto necessario fornire all’indagato e all’imputato un esplicito avvertimento della facoltà di non rispondere anche a queste domande ed è stato altresì necessario oscludere la sua punibilità nel caso in cui egli risponda il falso, quando non >la stato debitamente avvertito di questa sua facoltà.
La Corte di appello in merito a questa eccezione sollevata dalla iifesa ha rilevato che dal verbale di interrogatorio del 2 aprile 2014 si evince che ‘avviso è stato dato prima che l’imputata rispondesse anche alle domande sulle ceneralità e sulle altre qualità personali di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen. e ci perc nella verbalizzazione, tale avviso risulta collocato graficamente pri na della verbalizzazione delle risposte fornite dall’imputata sulle proprie generai :à e sulla altre qualità personali, tra cui anche la dichiarazione, risultata falsa, li esser laureata in farmacia.
Al contrario viene fatto osservare dalla ricorrente che sempre dal medesimo verbale si evince che la dichiarazione dell’imputata di non avvalersi della ‘acoltà di non rispondere, resa attraverso la locuzione “intendo rispondere”, è collocata graficamente dopo che la stessa aveva già risposto alle domande non :;olo sulle generalità ma anche sulle altre qualità personali diverse da quelle ri2cessarie all’identificazione, e, dunque, ciò dimostrerebbe che l’imputata ha risi: osto alle domande sulle qualità personali prima che le fosse stato dato l’avviso della facoltà di non rispondere.
4. La doglianza è infondata.
Su tale questione, va osservato preliminarmente che il problema che si pone non è solo quello di stabilire se l’avviso sia stato dato prima o dopo li risposte fornite sulle qualità personali diverse dalle generalità, ma se il contenuto dell’avviso sia stato dato in modo conforme al quadro normativo che si è venuto a configurare dopo l’intervento della Corte Costituzionale.
A tale riguardo va innanzitutto precisato che la richiamata sentenza diffla Corte Costituzionale non ha inciso sull’ambito di applicazione dell’obbligo di din: la verità in relazione alle fattispecie di reato previste dagli artt. 495 e 496 cod. n.
Dette norme incriminano tuttora, anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale, le risposte mendaci rese sulle proprie qualità personali p, quindi, non solo quelle rese sulle proprie generalità.
La Corte Costituzionale si è limitata a stabilire che l’art. 495 cod. p -oc. pen. che si riferisce più specificamente alle dichiarazioni mendaci rese dall’ir putato o dall’indagato all’autorità giudiziaria è incostituzionale nella parte in cui no prevede l’esonero da responsabilità di chi abbia reso false dichiarazioni sulle
proprie qualità personali se tali dichiarazioni non siano state precedute d )II’ della facoltà di non rispondere, ma nulla ha stabilito con riguardo all’ammonimen dell’obbligo di dire la verità.
Va prima di tutto chiarito a tale proposito che è infondato l’assunto difen secondo cui l’obbligo di dire la verità riguarderebbe unicamente le ger eral quanto serve all’identificazione, atteso che l’obbligo di non mentire inve: te le domande che riguardano le altre qualità personali diverse dalle general essendo chiaro il tenore della previsione penale dell’art. 495 cod.pen. che , punisce “la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato-o sulle propr e personali” come anche quella dell’art. 496 cod.pen. che fa espresso di’ arime alle mendaci dichiarazioni oltre che sull’identità, “sullo stato o su altra personali”.
L’aspetto problematico è quello che riguarda il contenuto dell’avviso :elle d essere dato all’imputato atteso che la Corte Costituzionale ha esteso l’obb dell’avviso della facoltà di non rispondere, ma non ha modificato il c >nten dell’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. che richia fine l’art. 66, comma 1, stesso codice.
L’art. 66, comma 1, cod. proc. pen. fa riferimento esclusivamente al domande che vertono sulle generalità e su quant’altro può valere all’identi ‘ica dell’imputato, prevedendo che l’autorità giudiziaria ammonisca l’imputato “circa conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le à
La norma dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., dopo la pronuncia dIE Ila Cort Costituzionale, prevede a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni Nse all’imputato sia dato avviso della facoltà di non rispondere su ogni °ma diversa da quelle sulle generalità, fermo restando che l’ammonimento de l’obblig di dire la verità è riferito solamente alle domande necessarie ill identificazione.
Non vi è alcuna previsione di legge che imponga al giudice di ammonire e dare avviso all’imputato dell’obbligo di dire la verità non solo sulle genera quant’altro valga ad identificarlo (come previsto dall’art. 66, comma 1, ric hia dall’art.64, co. 3, lett. b), cod. proc. pen.), ma anche rispetto alle domand altre qualità personali, che al pari delle prime rientrano nell’ambito di app ic delle fattispecie penali di cui agli artt. 495 e 496 cod.pen.
Ciò premesso, l’avviso contenuto nel verbale allegato al ricorse , appare conforme alla previsione dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., perché faco di non rispondere è stata espressamente menzionata come riferita a tutte domande diverse da quelle sulle generalità.
A conferma di quanto si sostiene, è sufficiente richiamare il te3to della verbalizzazione dell’interrogatorio reso in data 2 aprile 2014 nella parte di interesse, che è del seguente tenore: “é presente la NOME NOME, la quale resa edotta: (omissis) del fatto che, salvo quanto disposto dall’art. 56 c.p.p. in merito all’obbligo di dire la verità con riguardo alle proprie genen:lità, e quant’altro può valere ad identificarlo, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma il procedimento seguirà il suo cNOME“.
Quindi, la collocazione grafica dell’avviso della facoltà di non risponc ere nella verbalizzazione subito prima delle domande e delle risposte sulle generali:à e sulle altre qualità personali appare coerente al contenuto – sopra riportato – d ?.11’avviso esteso a tutte le altre domande diverse da quelle sulle generalità di cui a l’art. 66, comma 1, cod. proc. pen. per le quali soltanto è previsto anche l’ammonimento dell’obbligo di dire la verità.
Da quanto osservato discende la piena utilizzabilità delle dichiara2ioni rese dall’imputata sul titolo di laurea e la rilevanza penale della loro mendacità, essendo stata l’imputata ritualmente e previamente avvisata della facoltà di non n >pondere ad ogni altra domanda diversa da quelle sull’identificazione.
Il mancato ammonimento sulle conseguenze penali derivanti dall’cbbligo di dire la verità sulle proprie qualità personali diverse dalle generalità nor assume rilevanza sotto il profilo della dedotta inutilizzabilità, in quanto non previs dall’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., che fa esclusivo riferimento – I ramite il richiamo all’art. 66, comma 1, cod. proc. pen. – alle sole domande sulle c]eneralità e su quant’altro serve all’identificazione dell’imputato.
Né si può ritenere che la citata sentenza n.111 del 2023 dE la Corte Costituzionale abbia modificato l’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., che non è stato toccato dalla pronuncia di illegittimità, avendo la sentenza limitato I proprio intervento alla sola necessità che l’avviso della facoltà di non rispondere andasse esteso anche alle domande sulle qualità personali diverse da quelle sulle generalità e, più in generale, da quelle che servono all’identificazione dell’imputato.
In altri termini, la Corte è intervenuta unicamente sul fror te della salvaguardia della garanzia costituzionale del diritto al silenzio per e:tenderla anche alle domande di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen. attr: verso la formulazione di un previo avvertimento alla persona sottoposta alle ir dagini o imputata della facoltà di non rispondere anche a tali domande, ma nulla hr statuito o innovato in ordine al diritto di mentire che si riconosce all’imputato per c ifendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti, espressamente lasciando ‘libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all’ipote3i in cui l’interessato, avendo ricevuto l’avvertimento, renda comunque dichiaraz oni false
allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell’ambito del procedimento e poi del processo penale”.
In conclusione, nessuna causa di inutilizzabilità è, quindi, pre n ista per l’imputato che avvisato della facoltà di non rispondere menta sulle proprie qualità personali diverse dalle proprie generalità, anche quando non 5; a stato espressamente ammonito dell’obbligo di dire la verità, essendo tal monito previsto dall’art. 66, comma 1, cod. proc. pen. solamente per le dichiara;!ioni sulle proprie generalità.
L’assenza di una previsione espressa di legge che imponga a pena di inutilizzabilità di ammonire l’imputato sulle conseguenze penali derivi: nti dalle mendaci dichiarazioni rese sulle qualità personali diverse dalle w neralità, ovviamente non impedisce che tale avviso sia comunque dato per evitare equivoci che, ove dimostrati, potrebbero assumere rilevanza sotto il diven o piano dell’accertamento del dolo e della scusabilità dell’errore di diritto, non cigetto d censure specifiche in questa sede.
Il motivo di ricNOME è, perciò, nel suo complesso infondato, ma tratt mdosi di reato prescritto la sentenza impugnata deve essere comunque annullata anche in relazione al predetto capo di imputazione ascritto al capo D).
6. Manifestamente infondate sono le censure dedotte nel primo n iotivo.
Del tutto corretta è l’applicazione del trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha inasprito la pena edittale prerista per il reato di cui all’art. 314 cod.pen., trattandosi di più peculati commessi nche nel cNOME dell’anno 2013 durante la vigenza della legge penale più sfavorevole, entrata in vigore in data 28/11/2012, con conseguente individuazione del reato : iù grave nelle condotte di peculato commesse dopo l’entrata in vigore del l nuova normativa penale, senza alcuna applicazione retroattiva della legge pl:nale più sfavorevole per le condotte di reato consumate prima della modifica legi lativa.
Generiche sono le doglianze sul vizio della motivazione in merito a l diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Va rammentato che ai fini del diniego della concessione delle cir:ostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli Ci :ti, m sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, i: urché valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato.
A tale proposito le considerazioni sul buon comportamento dell’imputata e sul tempo decNOME dalla consumazione dei reati sono recessive rispetto quanto osservato nella sentenza impugnata sulla gravità delle condotte di pecuLEto poste
in essere dall’imputata e sulle modalità con cui l’imputata si è difesa rendendo dichiarazioni non solo mendaci ma anche calunniose.
Ugualmente infondate sono le censure riferite all’accertam ?.nto dei peculati, che appaiono anche inammissibili per gli aspetti attinpnti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rin – essi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
La Corte di appello ha spiegato con argomentazioni del tutto coeren i sotto il profilo logico-giuridico che la perizia richiesta dalla difesa per ricostruire la gestion contabile-economica dell’azienda nell’avvicendamento con i precedenti amministratori era del tutto inutile rispetto alle risultanze istruttorie basate sul mendacità delle giustificazioni fornite dalla stessa imputata, contradette la tutti i testi escussi che hanno smentito quanto dalla stessa riferito sui paga menti in contanti di forniture di RAGIONE_SOCIALE per importi elevati, per dare una giust icazione contabile ai prelevamenti di cassa da lei effettuati.
Le doglianze del ricorrente, volte a rappresentare una diversa ricotruzione dei fatti basata essenzialmente sulla attendibilità delle dichiaraziclni rese dall’imputata, sono del tutto prive della necessaria specificità, in diletto de compiuto riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato.
Nella sentenza impugnata, l’obbligo di motivazione è stato esausti amente soddisfatto anche per quanto osservato sulle dichiarazioni rese dalli’ stessa imputata che aveva riferito di avere effettuato per cassa in contanti pagamenti di 52 mila euro nel 2010, di 69 mila euro nel 2011 e di 45 mila nel 2012, per un totale di circa 167 mila euro in contanti, senza una documentazione di ri contro e in aperto contrasto con quanto riferito dai rappresentanti della parte creditrice (RAGIONE_SOCIALE), che ha negato di avere mai autorizzato o ricevuto pagamenti in contanti.
Si tratta, in definitiva, di una motivazione che ha dato conto dell( , ragioni della falsità delle dichiarazioni rese dall’imputata poste a base dolla sua responsabilità per le appropriazioni riscontrate in coerenza con le altre erergenze processuali e che non risulta, perciò, incrinata dalle doglianze difensiva che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile il’ questa sede.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annull ìta con riferimento ai reati di cui ai capi B) e D) perché estinti per prescrizione.
L’annullamento deve essere disposto senza rinvio a norma dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., potendosi rideterminare la pena in queta sede,
eliminando le pene di mesi tre e mesi uno di reclusione irrogate con la ;entenza impugnata per i due reati estinti per prescrizione.
Pertanto, per i peculati ascritti al capo A), la pena deve essere confermata in quella di anni quattro e mesi due di reclusione già irrogata con la !;entenza impugnata.
La infondatezza delle altre censure impone il rigetto, nel resto, del ri :NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reat di cui ai capi B) e D) perché estinti per intervenuta prescrizione.
Rigetta nel resto il ricNOME e, ai sensi dell’art. 620, comma 1, letl. p cod. proc. pen., ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo A) in ann quattro e mesi due di reclusione.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rapprese Itanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Br ndisi, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.591, )0, oltre accessori di legge.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il Cons COGNOME e estensore COGNOME
Il Pre idente