Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7697 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7697 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell ‘AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine a varie condotte di false dichiarazioni sulla propria identità rese a pubblici ufficiali commesse nel periodo tra il 4 marzo 2017 e il 2 luglio 2019, alle date specificamente indicate nell’ editto accusatorio.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il proprio difensore, formulando un unico motivo con il quale lamenta la mancata assunzione di prova decisiva e il vizio di motivazione.
Il difensore espone che in sede di appello aveva dedotto l’assenza di dolo, in ragione della assonanza dei nominativi via via forniti dall’imputato (e oggetto di contestazione), prospettando quindi un errore di scrittura nel momento della trasposizione, nel verbale identificativo, del nome pronunciato in lingua araba dall’imputato.
Il Procuratore AVV_NOTAIO aveva esibito alla Corte di appello l’elenco AFIS , fornito dal Casellario centrale di identità, da cui risultava che al nominativo dell’imputato era stato definitivamente associato, in ragione della documentazione fornita dal Consolato del Marocco, il nome di NOME, nato in Sidi Bennour il DATA_NASCITA.
La parte pubblica chiedeva di acquisire ‘elenco AFIS aggiornato’ al fine di una corretta identificazione dell’imputato e, nel merito, chiedeva l’annullamento della condanna rispetto ai fatti del 4 marzo 2017, 1 dicembre 2017 e 22 aprile 2018, in quanto, in quelle occasioni, l’imputato aveva declinato le proprie vere generalità.
Su tale aspetto di fondamentale rilevanza la Corte di appello nulla aveva risposto.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata rimane del tutto silente sul tema principale sollevato dalle parti, vale a dire l’individuazione , all’interno del capo di imputazione, delle effettive dichiarazioni false sulla propria identità rilasciate dall’imputato che , in base ai documenti prodotti dalla pubblica accusa, si chiama NOME, nato in Siti Bennour il DATA_NASCITA.
Tale lacuna argomentativa, che involge la questione decisiva della falsità o meno delle dichiarazioni, conduce all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3.1. Spetterà al giudice di rinvio effettuare la cernita delle dichiarazioni oggetto di addebito per stabilire quali siano false e quali non lo siano, valutando anche la possibilità di errori o imprecisioni nella trascrizione del nominativo fornito dall’imputato all’atto della sua identificazione.
3.2. Si evidenzia, inoltre, la necessità che il giudice di rinvio tenga conto del termine di prescrizione avendo riguardo alla data di commissione di ciascun reato.
A detto fine va chiarito che i fatti commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ricadono nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale disegnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, COGNOME secondo cui: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».
Opera, pertanto, la seguente normativa:
– art. 159, comma secondo, cod. pen.: il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
art. 159, comma terzo, cod. pen.: i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.;
– art. 159, comma quarto: se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
In ragione del presente annullamento in punto di responsabilità occorre esaminare il dettato del terzo comma del citato art. 159 cod. pen., per valutarne ambito e limiti di applicazione.
Esso fa riferimento ai ‘periodi di sospensione di cui al secondo comma’, dunque a situazioni nelle quali, almeno in prima battuta, la prescrizione è rimasta effettivamente sospesa in ragione della condanna dell’imputato. Rispetto a tali ipotesi il comma in rassegna stabilisce che quando, nei successivi gradi di giudizio,
“cada” l’affermazione di responsabilità, anche i periodi di tempo, in precedenza rimasti sospesi, debbano essere calcolati ai fini della prescrizione.
Ricorre una sorta di causa sopravvenuta di perdita dell’efficacia sospensiva dei periodi in questione, quindi il termine di prescrizione, fino a quel momento virtualmente allungato, torna a contrarsi.
Siffatta previsione trova la sua ratio nel sopravvenuto venire meno delle ragioni che giustificavano la sospensione di cui al comma secondo, da ravvisarsi nella necessità di accordare alla giurisdizione tempi ulteriori per verificare la fondatezza della condanna pronunciata nel grado precedente.
Va pertanto affermato che, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 -cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non possono essere computati i periodi di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis , nel caso in cui la Corte di cassazione annulli la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità, attesa la disciplina dell’art. 159, terzo comma, cod. pen.
Ergo , nella specie, stante l’annullamento in punto di responsabilità, allorché il giudice di rinvio procederà al computo del termine di prescrizione non dovrà, comunque, tenersi conto dei periodi di sospensione di cui al secondo comma dell’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano per nuovo giudizio.
Così deciso il 21/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME