False Dichiarazioni per il Gratuito Patrocinio: Basta il Dolo Eventuale
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non dispone delle risorse economiche per sostenere i costi di un processo attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, per ottenere tale beneficio è necessario attestare la propria condizione economica attraverso dichiarazioni veritiere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità con cui l’ordinamento sanziona le false dichiarazioni, specificando che per la configurabilità del reato è sufficiente il dolo eventuale.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002, per aver presentato false dichiarazioni al fine di essere ammesso al gratuito patrocinio. Nello specifico, l’imputato aveva dichiarato un reddito pari a zero, mentre le verifiche avevano accertato l’esistenza di redditi familiari per oltre 16.000 euro.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un errore nella valutazione dell’elemento soggettivo del reato. A sua difesa, sosteneva di non essersi reso conto della produzione di redditi da parte dei suoi familiari, essendo egli stesso disoccupato. Inoltre, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
Le False Dichiarazioni e la Questione del Dolo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo importanti chiarimenti sulla natura dell’elemento psicologico richiesto per questo tipo di reato. Secondo la giurisprudenza consolidata, il dolo richiesto per le false dichiarazioni è generico e può assumere anche la forma del dolo eventuale.
Questo significa che non è necessario che l’agente abbia l’intenzione specifica di frodare lo Stato, ma è sufficiente che si rappresenti la possibilità che la sua dichiarazione non sia veritiera e ne accetti il rischio. La giustificazione addotta dal ricorrente – l’ignoranza dei redditi altrui – è stata giudicata ‘generica’ e ‘manifestamente inidonea’ a escludere la sua responsabilità. Chi compila l’istanza ha il dovere di accertarsi della reale situazione reddituale del proprio nucleo familiare.
La Particolare Tenuità del Fatto: Perché è Stata Negata?
Anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Corte ha evidenziato come l’elevatissima differenza tra il reddito dichiarato (zero) e quello accertato (oltre 16.000 euro) costituisca un chiaro segno di un ‘particolare disvalore della condotta’.
La valutazione sulla tenuità del fatto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve motivare la sua decisione basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale, come la gravità del danno o del pericolo. In questo caso, la decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta esaustiva e logicamente corretta, non sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, ha ribadito che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002 non richiede una volontà specifica di ingannare, ma si accontenta del dolo eventuale. La semplice affermazione di non essere a conoscenza della situazione reddituale del nucleo familiare non è sufficiente a scardinare l’accusa, specialmente in assenza di elementi concreti a supporto. In secondo luogo, ha confermato che la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito che, se correttamente motivato come nel caso di specie, non può essere riesaminato in Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello, basata sulla macroscopica differenza tra reddito dichiarato e reale, è stata ritenuta pienamente logica e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende accedere al patrocinio a spese dello Stato. La compilazione della relativa istanza richiede massima attenzione e diligenza. Non è possibile invocare la semplice ignoranza o la disattenzione per sfuggire alla responsabilità penale in caso di false dichiarazioni. La decisione della Cassazione conferma un approccio rigoroso, volto a tutelare le risorse pubbliche e a garantire che il beneficio sia concesso solo a chi ne ha effettivamente diritto. L’entità della discrepanza tra il dichiarato e il reale si conferma un elemento decisivo non solo per la condanna, ma anche per escludere l’applicazione di istituti di favore come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Per il reato di false dichiarazioni per il gratuito patrocinio è necessario voler intenzionalmente ingannare lo Stato?
No, secondo la Cassazione è sufficiente il ‘dolo eventuale’. L’autore del reato non deve necessariamente volere l’evento dannoso, ma basta che accetti il rischio che le sue dichiarazioni incomplete o false possano portare a un’indebita ammissione al beneficio.
Affermare di non conoscere i redditi dei propri familiari è una difesa valida?
No, la Corte ha ritenuto tale giustificazione generica e manifestamente inidonea a escludere la colpevolezza. Chi presenta la domanda ha l’onere di informarsi correttamente sulla situazione reddituale del proprio nucleo familiare.
Perché non è stata applicata la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha considerato l’enorme differenza tra il reddito dichiarato (zero) e quello accertato (oltre 16.000 euro) come un indice di particolare disvalore della condotta, incompatibile con la speciale tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Morale NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la cond reato di cui all’art. 95 DPR n.115/2002.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in rela ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell’elemento soggettivo, applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo giurisprudenza consolidata, il dolo del reato di cui all’art. 95 DPR 1 generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( S n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 2 01). Sul punto, il ricorrente si limita a dedurre di non essersi reso conto della p redditi da parte dei propri familiari, essendo egli disoccupato. Si tratta di deduz generica nonché manifestamente inidonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato.
Stesse considerazioni si impongono relativamente alla ritenuta inapplicabilità del di speciale tenuità del fatto: la Corte ha considerato l’elevatissima differenza tra redditi dichiarati ( pari a zero) e quelli accertati, ammontanti ad oltre euro 16.000, particolare disvalore della condotta. Va invero ribadito che, ai fini della applicabili bis cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazion comportamento incriminato, per valutarne la gravità e l’entità del contrasto rispett (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va c sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrez di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se no della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.La impugnata ha fatto corretta applicazione dei ridetti princìpi e la relativa motivazion esaustivamente motivata senza alcuna discrasia di ordine logico.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il0 ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 L I Consigliere estensore COGNOME Il Pr idente