False dichiarazioni per benefici: la Cassazione conferma la condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle false dichiarazioni rese per ottenere benefici pubblici, confermando un orientamento rigoroso. La pronuncia chiarisce importanti aspetti procedurali, come l’onere di motivazione della sentenza e i limiti del ricorso in sede di legittimità. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. L’imputato aveva sottoscritto un modulo di autocertificazione attestando falsamente di non aver riportato condanne per reati gravi, come quello di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), al fine di accedere a un beneficio statale. Contro tale sentenza, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi.
I motivi del ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso sostenendo tre principali argomentazioni:
1. Abrogazione del reato: Si sosteneva che la norma incriminatrice fosse stata abrogata dalla Legge di Bilancio 2023, con effetto dal 1° gennaio 2024.
2. Vizio di motivazione: Si contestava la motivazione della sentenza di condanna, ritenuta insufficiente per affermare la responsabilità penale.
3. Errata applicazione della legge sulla pena: Si lamentava l’errata applicazione dell’art. 133 del codice penale, che stabilisce i criteri per la determinazione della pena.
L’analisi della Cassazione sulle false dichiarazioni
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Sulla non abrogazione del reato
Il primo motivo è stato liquidato come manifestamente infondato. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di false dichiarazioni di cui all’art. 7 del d.l. 4/2019 non è stato abrogato dalla normativa successiva. La continuità normativa, dunque, non è in discussione.
Sulla sufficienza della motivazione
Anche il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avessero raggiunto un “doppio conforme accertamento”, argomentando in modo chiaro e logico che l’imputato aveva effettivamente sottoscritto il modulo, autocertificando il falso. La motivazione, quindi, era tutt’altro che carente.
Sulla corretta determinazione della pena
Infine, il terzo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva correttamente ancorato la determinazione della pena ai criteri dell’art. 133 c.p., valorizzando elementi significativi come la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato. La motivazione, anche su questo punto, è stata ritenuta corretta e completa, adempiendo pienamente all’obbligo di legge.
Le motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio della manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso. Quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono palesemente prive di pregio giuridico, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare nel merito i fatti già accertati dai giudici dei gradi inferiori, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza alcuni principi chiave. In primo luogo, conferma la piena vigenza del reato di false dichiarazioni per l’ottenimento di benefici pubblici. In secondo luogo, sottolinea che per contestare la determinazione della pena non è sufficiente una critica generica, ma è necessario indicare specifiche violazioni di legge. Infine, la decisione serve da monito: un ricorso per Cassazione deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche, altrimenti si incorre in una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Il reato di false dichiarazioni per ottenere benefici pubblici (art. 7 d.l. 4/2019) è stato abrogato?
No, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte di Cassazione, il reato è pienamente in vigore e non è stato abrogato da norme successive come la Legge di Bilancio 2023.
Cosa deve fare un giudice per motivare correttamente la quantità della pena inflitta?
Il giudice deve adempiere al suo obbligo di motivazione indicando nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale. È sufficiente che evidenzi quelli più significativi nel caso specifico, come la gravità del fatto o i precedenti penali dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che deduce l’abrogazione del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ad opera dell’art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023, con decorrenza dal 01/01/2024, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 – 01 e successive conformi)
Ritenuto che la censura sul vizio di motivazione postaN’base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 7 cit. è manifestamente infondata avendo, giudici del merito, con doppio conforme accertamento, argomentato che l’imputato aveva sottoscritto il modulo autocertificando falsamente di non essere stato condanNOME per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen. è generico e manifestamente infondato. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi (cfr. 3, gra del fatto e precedenti penali). Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258410).
Rilevato c GLYPH pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
Il Consi GLYPH estensore
Il Presidente