Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato – riducendo la pena – la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato NOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (secondo l’impostazione accusatoria, rite fondata dai giudici di merito, l’imputato avrebbe commesso il reato in tre diverse occasioni);
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che la questione di legittimità costituzione dell’art. 495 cod. pen., in relazione agl 3, 24 e 27 Cost., è prospettata dal ricorrente in termini generici e poco chiari; che, in ogni c il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 495 cod. pen, è correlato alla gravità fattispecie, relativa a un delitto contro la fede pubblica, e che appare del tutto ingiustif raffronto con la pena prevista per l’art. 651 cod. pen., che è una contravvenzione di polizia;
che la fattispecie concreta è stata correttamente ricondotta nell’ambito di applicazio dell’art. 495 cod. pen. e non a quello dell’art. 496 cod. pen., atteso che integra il reato all’art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornis polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, cons che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono caratt attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e s quindi, ove mendaci, idonee a integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distinti del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, ri all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/ Sdiri, Rv. 262658);
che la censura relativa all’applicazione della recidiva è generica, perché si esaurisce mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia sentenza di condanna; che, in ogni caso, la motivazione resa sul punto dai giudici di merit risulta, assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di meri dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente