Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28098 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28098 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
NOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del giudice
monocratico del medesimo Tribunale, di affermazione di responsabilità, a loro carico, per delitto di cui agli artt. 110,495 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione d artt. 110,494,496 cod. pen..
1.Sono stati articolati 8 motivi con unico atto, a ministero di difensore abilitato, qui sint nei limiti di stretta necessità di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1. Il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e dunque la nul della sentenza, per essere stati, gli imputati, condannati per un fatto sostanzialmente diver da quello contestato nell’editto accusatorio, con detrimento dei diritti della difesa.
1.2.11 secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione in relazione COGNOME mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con la escussione del tes della polizia giudiziaria AVV_NOTAIO, come richiesto nell’atto di appello.
1.3.11 terzo motivo ha lamentato i medesimi vizi del secondo motivo, in rapporto all’intervenut affermazione di responsabilità dei prevenuti, poiché non sarebbe stata vagliata la ricostruzio alternativa offerta dCOGNOME difesa, tesa nel complesso a svalutare l’attendibilità della deposi del teste COGNOME COGNOME, comunque, ad evidenziare l’inappagante percorso espositivo della sentenza impugnata a riguardo della ricorrenza di un contributo concorsuale del COGNOME COGNOME condotta precedentemente tenuta dal coimputato.
1.4.11 quarto motivo si è soffermato sui vizi di erronea applicazione della legge penale e de motivazione con riferimento COGNOME ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 495 cod. pen. momento che NOME NOME NOME esibito il proprio, autentico documento di identità agli operanti e l’illecito non potrebbe ritenersi integrato dCOGNOME semplice dicniarazione di essere COGNOME guida dell’auto dileguatasi in occasione del controllo.
1.5.11 quinto motivo ha denunciato vizi di inosservanza della legge penale e di motivazione i ordine all’applicazione della recidiva al NOME, fondata su argoment:azioni che risulterebbero meramente apodittiche.
1.6.11 sesto motivo si è lagnato di analoghi vizi, in relazione al mancato riconoscimento del condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen..
1.7. Il settimo motivo, poggiato sulla deduzione degli stessi vizi, si è concentrato sull’ass mancata concessione delle attenuanti generiche al COGNOME.
1.8.L’ottavo motivo, infine, si è doluto dei vizi di violazione di legge penale e di motiva per il mancato accoglimento dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro pubblica utilità di cui all’art. 20 bis cod. pen..
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum che l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine COGNOME natura COGNOME qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito da 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzc, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anc quando il giudice di primo grado provveda COGNOME riqualificazione dei fatti direttament sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (ex multis, sez.4, n. 49175 del 13/11/2019, COGNOME, Rv. 277948; sez.6, n. 10093 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 251961; sez.5, n. 7984 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 254649). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha proceduto COGNOME riqualificazione giuridica del fatto, rimasto immutato nelle s connotazioni oggettive e soggettive e, COGNOME luce dell’apprensione della prova in contradditto come illustrata nel corpo della motivazione ed in conformità COGNOME formulazione dell’imputazion nella cornice di un epilogo decisorio in toto prevedibile dalle parti e in particolare dCOGNOME difesa dell’imputato, che ha potuto esplicare il diritto di contestarne la fondatezza attrave gravame dell’appello, come poi concretamente avvenuto.
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato, sotto diversi profili.
La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di complet dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale pu ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non decidere allo stato degli atti (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); e essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, d lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernent punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provvedut all’assunzione o COGNOME riassunzione di determinate prove in appello (ex multis , sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani Rv.213923). La Corte territoriale, per un verso, con enunciati succinti ma piani e non illog ha dato conto della ritenuta esaustività della ricostruzione probatoria effettuata in p grado; per altro verso, la doglianza difensiva è del tutto generica e in particolare non in con sufficiente dettaglio, le ragioni che avrebbero reso assolutamente necessaria, ai fini decidere, l’audizione del teste di polizia giudiziaria che ha compiuto la medesima attiv investigativa sulla quale ha riferito il collega.
3.11 terzo e il quarto motivo, focalizzati su presunte carenze di motivazione, anche pe travisamento di prova, in ordine all’affermazione di responsabilità, sono aspecifici, per meramente riproduttivi di censure alle quali la sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme – nel quale le pronunce di primo e secondo grado possono essere valutate come unitario impianto argomentativo (tra le tante, sez.2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218
NOMENOME> ha dato esauriente risposta, non consentiti in sede di legittimità e manifestament infondati.
L’art. 495 comma 1 cod. peri, punisce la condotta di colui che dichiari falsamente al pubbli ufficiale “l’identità” e, nel caso di specie, le decisioni del doppio Tad° hanno illustra proposizioni appropriate e persuasive e nel solco delle acquisizioni probatorie, che il conteg del COGNOME, anche per le singolari modalità utilizzate, sia stato finalizzato a sostituir persona del COGNOME, facendo credere con l’inganno agli operanti – anche attraverso l’esibizione del documento d’identità, che ne riportava le generalità – di essere l’individuo da precedentemente interpellato, dichiaratosi “COGNOME NOME” e in un primo tempo notato COGNOME guida dell’auto, datasi COGNOME fuga nel corso del controllo (pag. 4 sentenza del giudi prime cure, pag. 4 sentenza di secondo grado);la condotta, con inferenza congrua e non palesemente illogica, è stata inscritta in un accordo repentinamente maturato tra gli att ricorrenti, volto a corroborare la versione che il conducente della Smart, colto in possesso droga, fosse NOME NOME non NOME, come falsamente da quest’ultimo già accampato. A questo proposito, deve essere rammentato che, in tema di controllo sulla motivazione, COGNOME Corte d cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche d saggiare la tenuta logica della pronuncia portata COGNOME sua cognizione mediante un raffronto t l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al tes provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato COGNOME ver della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifi necessariamente condotta COGNOME stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260-01); la mancanza e la manifesta illogicità dell motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamen carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre COGNOME logica valutazione degli effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01); e non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versio interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo d e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attenclibilità delle fo rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, pe giungere al proprio libero convincimento, con riguardo COGNOME prevalenza accordata ad alcun elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero COGNOME fondatezza od i3ttendibilità degli a difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al cont di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Il quinto motivo, che lamenta l’applicazione della recidiva al NOME, è da un lato generi perché invoca cumulativamente i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett:. b) ed e) cod. proc. p si limita ad enunciati vagamente contestativi e non prende posizione sulle ragioni c avrebbero dovuto indurre il giudice ad escludere, in concreto, la sussistenza dell’aggravant ad effetto speciale; del resto, anche il motivo di gravame era affetto da estrema generic (pag. 6 atto di appello) ed è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione un doglianza di presunta, omessa motivazione in relazione ad una censura d’appello comunque inammissibile è, a sua volta, geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motiva della sentenza di appello in ordine a motivi generici’ pur se proposti in concorso con altri mo specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici resta viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173 Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); dall’altro lato, esso si palesa manifestament infondato, dal momento che il tessuto complessivo dei provvedimenti giudiziari (pag. 6 sentenza del primo giudice, pag. 5 sentenza di appello) ha conccrdemente dato conto del giudizio di concreta e persistente perniciosità sociale dell’imputato, gravato da di precedenti penali, introdotto in ambienti criminali, in relazione ai quali il comporta tenuto nel caso di specie si palesa sintonico ed espressivo di immutata indole trasgressiva, n rispetto dei principi di diritto cristallizzati dCOGNOME giurisprudenza di questa Corte, secon fini dell’ applicazione della recidiva è sufficiente che, al momento della consumazione del rea l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (sez. U n. 32318 de 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878) e secondo cui il giudice può attribuire rilievo COGNOME reci quando ritenga che la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevole pericolosità, tenuto conto della natura e delle modalità dei reati, del grado di offensi dell’epoca di consumazione dei medesimi (sez. U n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838 e, in motivazione, sez. U n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.11 sesto motivo – che attiene al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità pe particolare tenuità del fatto – precipita, a sua volta, e per un verso, nell’inammissibilità sostanzialmente indeterminato era il motivo di appello (pagg. 6-7), che ne aveva invocato l’applicazione con un laconico richiamo COGNOME sua rilevabilità dagli atti “senza necessi ulteriori accertamenti fattuali” ed COGNOME “minima offensività” e non abitualità della con Deve dunque riaffermarsi il principio che non sia possibile la deduzione in cassazione di u carenza di motivazione della sentenza del giudice di secondo grado che non abbia fornito appagante risposta a motivi originariamente inammissibili, ancorchè tale inammissibilità no sia stata rilevata o dichiarata nel corso del processo di merito.
Può comunque aggiungersi, per altro verso, che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’off fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (sez. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, COGNOME, non massimata), nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dCOGNOME valutazione negat anche di uno solo di essi (ed invero, secondo il tenore letterale dell’art. 131-bis cod.pen. parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità dell condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044); la sentenza impugnata ha dato conto, con declinazione succinta ma valutabile nel complesso del tessuto espositivo relativo al trattamento sanzionatorio comminato e, dunque, insindacabile in questa sede, di un apprezzamento di offensività della condotta posta in essere dagli imputati perch inserita in un contesto criminale di discreto spessore (pag. 5). Questa Corte, invero, ha g precisato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 1 cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentati della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che Escludono una valutazion del fatto in termini di particolare tenuità (Sez.3, n.43604 del 08/09/2021, Cingolà, 282097).
6.11 settimo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza di primo grado, confermata da quella oggetto del ricorso, ha riconosciuto a COGNOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche e ne ha tenuto conto nella determinazione della pena (pag. 6 :” pena così determinata : anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta per la concessione delle circostan attenuanti generiche ad anni uno e mesi tre di reclusione”), anche se la relativa statuizione non è stata poi riportata nel dispositivo, il cui contenuto, quanto COGNOME commisurazione d pena, è comunque conforme COGNOME motivazione.
7rottavo motivo è generico e manifestamente infondato.
La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imput ma – come si è da tempo ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” discipli dall’originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 – essa rientra nel perimetro della valuta discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 193.26 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 01) – e tale principio è estensibile alle nuove “pene sostitutive”, in quanto la disc normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudizial ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81). La decisione impugnata il richiamo espresso ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non ha ritenuto idonea la san sostitutiva COGNOME rieducazione del reo, né ad assicurare la prevenzione del pericolo commissione di altri reati ed ha escluso la sostituzione della pena detentiva con il lavor
pubblica utilità rimarcando “la natura del fatto, la mancanza di ogni resipiscenza e il consenso prestato ad una misura facilmente eludibile”.
Reputa il collegio che la Corte territoriale abbia assolto all’onere di esplicitazione delle r del diniego con proposizioni che sfuggono al sindacato di legittimità, in considerazione d principio generale in base al quale l’adempimento dell’obbligo di motivazione che incombe sul giudice d’appello deve essere parametrato all’articolazione ed alle argomentazioni svolte dCOGNOME parte con il motivo di gravame; nel caso di specie, quest’ultimo è stato confezionato in mod estremamente lapidario, privo di allegazioni e di documentazione di supporto, con la seguente enunciazione “di stile”: “la pena detentiva irrogata dal primo giudice può essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità o, in via subordinata, per il [torneo, con la det domiciliare da eseguirsi presso l’abitazione di residenza. Sotto tale profilo, appare opportu rilevare come lo stesso non annoveri precedenti per evasione, né per inosservanza delle prescrizioni imposte dall’A.G.”.
Il motivo di ricorso, privo di indicatori di segno contrario e di taglio puramente contesta ha:
“abbandonato” la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva per il NOME erroneamente assunto che il giudice non sarebbe facoltizzato a negare l’accesso al lavoro di pubblica utilità se non nel caso di sussistenza di fondati motivi “per ritenere che le prescri non saranno adempiute dal condannato”, dal momento che il tenore letterale dell’ultimo alinea del comma primo dell’art. 58 della L. n. 689 del 1981 deve essere interpretato nel senso che, fermo in linea generale il potere discrezionale di applicare le pene sostitutive – come stabi dal primo alinea – all’organo giudicante sia fatto divieto di disporle “quando sussistono fon motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
La doglianza si rivela, pertanto, travolta dal giudizio di inammissibilità.
8.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., COGNOME declaratoria di inammissibilità dei r conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/05/2024
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