Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1931 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1931 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito nell’accoglimento d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta confermato la sentenza del Tribunale di Gela con la quale COGNOME NOME er stato condanNOME, in relazione al reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 conv. con la I. 26/2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difenso dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 125 cod.proc.pen. 533 cod.proc.pen. e art. 7 d.l. n. 4 del 2019.
Argomenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggett caratterizzato dal dolo specifico che svolge una funzione selettiva tra la co penalmente rilevante e quella che tale non è. Nei motivi d’appello la difesa lamentato la carenza di motivazioni in ordine all’elemento soggettivo evidenzia
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come le concrete modalità dell’agire dell’imputato deponessero nel se dell’assoluta buona fede e dell’insussistenza della reale volontà di attestare La Corte d’appello avrebbe reso una motivazione carente avendo escluso l riconducibilità a un comportamento colposo tenuto conto dell’agevol comprensibilità del dato dichiarativo richiesto nella domanda compilata, e cio dichiarazione sulla sottoposizione a misura, trattandosi di requisito ch richiede alcuna competenza tecnica. Argomenta il ricorrente come tale conclusion sarebbe viziata sotto il profilo della carenza di motivazione avendo la territoriale motivato solo sulla non riconducibilità dell’agire dell’imputat comportamento colposo, senza nulla motivare sulla ricorrenza nel caso di spec del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 com 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 125 cod.proc.pen., in al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen.
La Corte d’appello avrebbe escluso l’applicazione della causa di n punibilità ex art. 131 bis cod.pen. escludendo l’esiguità del danno nonostante fossero solo tre le mensilità del beneficio erogate, sebbene non entrate disponibilità dell’imputato, senza esplicitare le ragioni per le quali le due co richieste, ovvero che l’offesa sia particolarmente tenue e che il comportament reo non risulti abituale, non sarebbero sussistenti nel caso in esame. riguardo non si potrebbe fare riferimento alla circostanza della richie autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione, valorizzata in negativa dalla Corte territoriale, essendo un post factum non punibile di p non sufficiente ad escludere la sussistenza delle due condizioni rich dall’articolo 131 bis cod.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La difesa in data 30/11/2025 ha depositato memoria con cui ha insisti nell’annullamento con o senza rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il ricorrente, come risulta dalla contestazione elevata nei suoi confro stato condanNOME per il reato di cui all’art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 p reso false informazioni , nella specie, nella richiesta di beneficio economico trasmessa all’RAGIONE_SOCIALE in data 26/02/2021, ometteva di comunicare di esse sottoposto a misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ex art. ter cod.pen., misura poi aggravata in quella degli arresti domiciliari 18/02/2021, risultando non sbarrata la casella relativa alla dichiarazione di
sottoposto a misura cautelare personale (degli arresti domiciliari alla data di presentazione della domanda), quale condizione di esclusione dal beneficio.
La corte territoriale, premesso che il reato si è consumato al momento della presentazione dell’istanza, in data 26/02/2021, argomentava la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato in ragione dell’agevole comprensibilità del dato dichiarativo richiesto dalla documentazione compilata che non richiede alcuna competenza tecnica, omissione finalizzata appunto all’ottenimento del beneficio del Rdc.
5. Quanto all’elemento soggettivo del dolo specifico, oggetto di motivo di ricorso per cassazione, nel rammentare che l’elemento soggettivo del dolo specifico può essere tratto da indici sintomatici della finalità dell’azione che, quanto al caso in esame, è quella dell’ottenimento del beneficio del RDC conseguente alla proposizione di una domanda che indirizzata all’ente erogatore RAGIONE_SOCIALE, contiene false informazioni che producono appunto l’erogazione di un beneficio non spettante, la corte territoriale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio proprio per recarsi presso l’Ufficio postale per ritirare la carta con l’accredito delle prime tre mensilità. D tale circostanza ha logicamente tratto la conclusione della dimostrazione del dolo specifico del reato.
La motivazione della corte territoriale è congrua là dove ha ritenuto dimostrata la finalità dell’azione e, dunque, il dolo specifico, nell’avere prodotto una dichiarazione falsa con riguardo alla mancata indicazione di un dato rilevante (di essere sottoposto a misura cautelare personale) nella piena consapevolezza della rilevanza per escludere tale beneficio, presentazione della domanda contenente falsità che caratterizza in senso finalistico l’azione dimostrata altresì dall’avere richiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso l’ufficio postale per il ritiro delle mensilità.
Il secondo motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è infondato. Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la no abitualità del comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuità dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagioNOME alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base
dei due “indici-requisiti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma sussista la particolare tenuità dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
7. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa in ragione dell’effetto negativo ai fini del riconoscimento della speciale tenuità del fatto, del “indice requisito” derivante dalla condotta – susseguente – del ricorrente che, dopo avere reso la dichiarazione falsa per ottenere il Rdc e averlo ottenuto, aveva chiesto l’autorizzazione all’allontanamento dagli arresti domiciliari, proprio per conseguire il beneficio che si proponeva di ottenere con la falsa dichiarazione, .escludendo che “l’esiguità del danno” sia da sola elemento sufficiente a connotare ttermini di particolare tenuità AMI -Q.
Per effetto della modifica dell’art. 131 bis cod.pen., ad opera della legge n. 150 del 2022, la Corte di cassazione ha chiarito che la condotta post factum (l’avere chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per conseguire il beneficio ottenuto grazie alla falsa dichiarazione) è uno degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l’offesa. Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere “susseguenti” al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell’offesa.
La corte territoriale, nel caso in scrutinio, ha valorizzato in senso negativo la condotta post factum sopra descritta.
La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto.
8. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/12/2025