False Dichiarazioni a Pubblico Ufficiale: Quando si Configura il Reato?
Affrontiamo un caso di estremo interesse pratico che chiarisce la natura e il momento consumativo del reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito principi consolidati, respingendo il ricorso di un imputato e confermando la sua condanna. Analizziamo la vicenda per comprendere a fondo le implicazioni legali di una condotta purtroppo diffusa.
I Fatti del Caso: Una Falsa Identità per Suggire ai Controlli
Durante un controllo di routine effettuato dalla Guardia di Finanza, un soggetto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, dichiarava agli agenti generalità non veritiere, affermando inoltre di essere titolare di una patente di guida. L’intento era chiaramente quello di eludere le conseguenze legate alla sua condizione giuridica. In seguito, le sue reali generalità venivano accertate tramite rilievi dattiloscopici.
Condannato in primo e secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo diverse tesi difensive, tra cui la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni e l’inapplicabilità del reato data la successiva “ritrattazione” implicita nell’accertamento della verità.
Il Ricorso in Cassazione e le False Dichiarazioni
L’imputato basava il suo ricorso su diversi motivi, che la Corte ha ritenuto infondati e inammissibili. Vediamoli in sintesi:
* Violazione di legge e vizio di motivazione: Secondo la difesa, le false dichiarazioni non erano state verbalizzate né sottoscritte, e la patente del fratello (asseritamente esibita) non era stata acquisita come corpo del reato. Si contestava quindi la materialità stessa della prova.
* Errata applicazione della legge penale: Si sosteneva che la Corte d’Appello avesse sbagliato nel non riconoscere l’esimente della desistenza volontaria o l’attenuante del recesso attivo.
* Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: La difesa lamentava una quantificazione della pena ritenuta eccessiva e lontana dal minimo edittale, senza un adeguato riconoscimento delle attenuanti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, fornendo chiarimenti cruciali sul reato di false dichiarazioni. I giudici hanno stabilito che i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e disattesi dalla Corte d’Appello.
Il Momento Consumativo del Reato
Il punto centrale della decisione riguarda la natura istantanea del reato. La Corte ha ribadito che il delitto di cui all’art. 495 c.p. si perfeziona nel preciso istante in cui la falsa dichiarazione giunge al pubblico ufficiale. Non è necessaria alcuna formalità successiva, come la redazione di un verbale o l’acquisizione di documenti. La semplice comunicazione della falsa identità è sufficiente a integrare la fattispecie criminosa. Di conseguenza, non può esistere una forma “tentata” di questo reato, e ogni successiva ritrattazione è irrilevante ai fini della sua sussistenza.
L’Inapplicabilità di Desistenza e Recesso Attivo
La Cassazione ha chiarito che non si può parlare di desistenza volontaria o recesso attivo. L’accertamento della vera identità dell’imputato non è avvenuto per sua spontanea volontà, ma è stato una conseguenza diretta dell’azione degli agenti, che hanno deciso di procedere con i rilievi dattiloscopici. La scelta, quindi, è stata necessitata da fattori esterni e non da un ravvedimento dell’imputato.
La Discrezionalità nella Commisurazione della Pena
Infine, riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha sottolineato che la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. In questo caso, la decisione di non concedere le attenuanti e di fissare una pena superiore al minimo era stata ampiamente e correttamente motivata sulla base di elementi oggettivi: i numerosi precedenti penali, la sottoposizione a sorveglianza speciale, l’intensità del dolo, la capacità ingannatoria della condotta e la personalità negativa dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale: mentire a un pubblico ufficiale sulla propria identità è un reato che si consuma immediatamente. Le formalità burocratiche successive non incidono sulla sua esistenza, e un eventuale “passo indietro” forzato dalle circostanze non può cancellare la responsabilità penale. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione della personalità del reo e la gravità complessiva della condotta siano elementi decisivi per la determinazione di una pena equa, confermando l’ampio potere discrezionale del giudice di merito quando la sua decisione è logicamente motivata.
Quando si considera perfezionato il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale?
Il reato si considera perfezionato e consumato nel momento esatto in cui la dichiarazione non veritiera viene comunicata al pubblico ufficiale, indipendentemente dal fatto che venga messa per iscritto in un verbale.
Una successiva ritrattazione o l’accertamento della verità possono escludere il reato?
No. Poiché il reato è istantaneo, l’eventuale successiva ritrattazione o l’accertamento della vera identità (specialmente se indotto dall’azione delle forze dell’ordine) non hanno alcuna efficacia per escludere la sussistenza del reato già commesso.
Per quale motivo la Corte ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la decisione adeguatamente motivata dal giudice di merito, il quale ha considerato elementi negativi decisivi come i numerosi precedenti penali dell’imputato, la sua sottoposizione a sorveglianza speciale, l’intensità del dolo e la personalità complessiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1268 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1268 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ne ha confermato la statuizione di penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., contestato per aver dichiarato false generalità in occasione di un controllo della Guardia di Finanza, soggiungendo sempre falsamente di esser titolare di patente di guida, e ha ridetermiNOME la pena a lui inflitta avendo accertato la dissonanza tra quanto indicato nel dispositivo e quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado;
– Ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso – che denunciano violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, poiché le false dichiarazioni non sarebbero state verbalizzate dagli operanti né sottoscritte dal ricorrente, così come non sarebbe stata acquisita quale corpo del reato la patente di guida (intestata al fratello NOME COGNOME) asseritannente esibita successivamente dal ricorrente; poiché la Corte avrebbe errato a ritenere non applicabile né l’esimente della desistenza volontaria né la circostanza attenuante del recesso attivo; e infine, poiché la valutazione dei dati probatori svolta dalla Corte non sarebbe avvenuta in conformità ai precetti di cui all’art. 192 cod. proc. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi non specifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha correttamente motivato sulla condotta integrante il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, risultando superflua la richiesta acquisizione della copia della patente e ininfluente la riproduzione delle dichiarazioni mendaci in un atto pubblico; sulla conseguente non configurabilità della forma tentata del delitto in esame, non avendo rilevanza ai fini della sussistenza del reato l’eventuale ritrattazione successiva, e non potendosi comunque riscontrare desistenza o recesso attivo qualora la scelta sia necessitata da fattori esterni, come nel caso di specie la decisione degli operanti di procedere a rilevazione dattiloscopica; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– Ritenuto che il quarto motivo di ricorso – che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione di una pena distante dal minimo edittale – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente assolto al connesso onere argomentativo facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali i numerosissimi precedenti penali, la sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S. (per evitare la quale è stata messa in atto la condotta delittuosa, con rilevante connotazione di intensità del dolo), la mancanza di elementi positivi emersi, la capacità decettiva della condotta, la reiterazione della declinazione di false generalità e la personalità dell’imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
-Considerato che il difensore dell’imputato ha trasmesso memoria di conclusioni, che nulla consente di aggiungere;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fi ssare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.