Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31480 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del 23.06.2023 con cui la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale di Terni che aveva accertato la responsabilità dell’imputato per il reato previsto dall’art.495 cod. pen. poiché, sottoposto 12.06.2020 in Acquasparta a controllo da parte degli agenti RAGIONE_SOCIALE sezione RAGIONE_SOCIALE stradale di RAGIONE_SOCIALE – distaccamento RAGIONE_SOCIALE Todi -, attestava agli stessi false generalità, dichiarando di chiamarsi “NOME NOME” e di essere nato il DATA_NASCITA;
Letta la memoria difensiva pervenuta in atti il 25.4.2024 con cui la difensa insiste per l’accoglimento del ricorso, assumendo la insussistenza dei profili d inammissibilità rilevati, che hanno condotto alla trasmissione del ricorso alla Settima Sezione di questa Corte, lamentando che non sia stato neppure considerato il comportamento susseguente al reato ai fini dell’art. 131-bis codice penale (laddove in appello tale comportamento era stato genericamente individuato in quello tenuto dall’imputato prima e durante il processo);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto RAGIONE_SOCIALE ricognizione delle “modalità RAGIONE_SOCIALE condotta” in senso ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità, è indeducibile perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, la quale ha posto l’accento sulla circostanza per cui l’imputato ha dimostrato una tendenza a non rispettare le regole imposte in materia di circolazione stradale ed anche a commettere ulteriori reati, in quanto non solo è stato colto alla guida di un’auto con la patente sospes a causa di una precedente contravvenzione per guida in stato di ebrezza, ma, al fine di sottrarsi all’accertamento delle violazioni commesse e alle relative conseguenze sanzionatorie, ha commesso l’ulteriore reato di cui al presente giudizio; e che a fronte di tali circostanze il ricorrente si limita a lamentar insussistenza dell’abitualità e RAGIONE_SOCIALE gravità del fatto e la mancata valutazione d comportamento susseguente al reato, senza specificarne i tratti rilevanti neppure nella memoria difensiva; questa Corte ha tuttavia già avuto modo di precisare che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenut motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentement
il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez 6, Sentenza n. 18180 del 20/12/2018, dep. 02/05/2019, Rv. 275940 – 01), laddove nel caso di specie la sentenza impugnata presenta una motivazione che non si esaurisce affatto nel mero richiamo di clausole di stile;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto entro la previsione di cui all’art. cod. pen. in luogo RAGIONE_SOCIALE meno grave fattispecie di cui all’art.496 cod. pen. nonché vizio di motivazione, è indeducibile in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in forza RAGIONE_SOCIALE quale la condotta di chi fornisce – com nel caso di specie in cui peraltro il documento è stato rinvenuto dai verbalizzanti solo in un secondo momento – false dichiarazioni sulla propria identità alla RAGIONE_SOCIALE giudiziaria all’atto RAGIONE_SOCIALE redazione di un verbale di identificazione, integra il r di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale di cui all’art.495 cod. pen. rispe all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (tra le altre, Sez. V, n. 72 26.11.2014 Rv. 262658); laddove la fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen. è configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell’atto pubblico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – non risultando peraltro i profili di inammissibilità superati alla stregua delle ulter considerazioni svolte nella memoria difensiva -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.